Conflitto di interessi del socio SRL e SPA: impugnazione e rischi

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Il conflitto di interessi del socio costituisce una particolare tipologia di vizio che può incidere sulla delibera assembleare. Esso si realizza ove uno dei soci persegua un interesse differente da quello della società.

Nelle dinamiche societarie, il confine tra l’interesse personale del socio e quello della società è spesso sottile. Tuttavia, la sola esistenza di un conflitto di interessi non è sufficiente per invalidare una decisione assembleare. La giurisprudenza più recente (2023-2024) ha chiarito che l’annullabilità scatta solo in presenza di condizioni specifiche: il voto deve essere stato determinante e la decisione deve comportare un danno potenziale per l’ente.

In questa guida, analizziamo la normativa aggiornata al 2026 per SRL e SPA, spiegando come identificare il conflitto e quando è possibile impugnare la delibera.

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Cos’è il conflitto di interessi del socio

Il conflitto di interessi del socio si verifica quando il socio è portatore di un interesse personale (proprio o di terzi) che si pone in contrasto insanabile con l’interesse della società. Si ha conflitto quando la realizzazione dell’interesse personale comporta, anche solo potenzialmente, il sacrificio dell’interesse sociale (massimizzazione del profitto, patrimonio, etc.).

Perché si configuri una situazione rilevante, non basta che il socio abbia un interesse “diverso” (c.d. interesse extrasociale); è necessario che questo interesse sia incompatibile con quello della società.

Questo conflitto può assumere diverse forme, ad esempio quando un socio partecipa in due aziende concorrenti, oppure quando ha rapporti commerciali con la società che possano influenzare le decisioni aziendali. Il conflitto di interessi è spesso sottovalutato, ma rappresenta un rischio significativo per la coesione e il successo della società.

Differenze cruciali tra SRL e SPA

La disciplina varia significativamente a seconda del tipo societario. Mentre nelle SPA il legislatore si concentra sul voto, nelle SRL l’attenzione si sposta sulla partecipazione stessa del socio all’assemblea.

ElementoSPA (art. 2373 c.c.)SRL (art. 2479-ter, co. 2 c.c.)
RilevanzaRileva se il voto è determinante per la maggioranza (quorum deliberativo).Rileva se la partecipazione è determinante (incide anche sul quorum costitutivo).
Azione del socioIl socio in conflitto deve astenersi? No, può votare, ma la delibera è impugnabile se dannosa.Il socio può partecipare e votare, ma espone la delibera al rischio di annullamento.+1
Focus normativoProtezione della formazione della maggioranza.Protezione più ampia, inclusa la regolare costituzione dell’assemblea.

Tipi di conflitti di interessi

  • Conflitto diretto: Quando un socio si trova in una situazione in cui potrebbe ottenere un vantaggio personale direttamente a discapito della società. Questo tipo di conflitto è spesso visibile e facile da identificare, poiché le implicazioni economiche o decisionali sono immediate e tangibili;
  • Conflitto indiretto: Quando il socio ha interessi in altre aziende o relazioni che potrebbero influenzare il suo giudizio. Questi conflitti sono più complessi da individuare, in quanto le relazioni indirette possono essere meno evidenti e influenzare il comportamento del socio in maniera sottile e non immediatamente percepibile;
  • Conflitto potenziale: Si manifesta quando un interesse, pur non avendo ancora generato problemi, potrebbe farlo in futuro. Questo tipo di conflitto richiede una valutazione preventiva per evitare che possa evolversi in un problema reale, causando danni alla società e ai suoi soci.

Quando la delibera è annullabile: i due requisiti fondamentali

Affinché una decisione dei soci (o una delibera assembleare) possa essere annullata ex art. 2479-ter c.c., devono coesistere due condizioni. La mancanza di una sola di esse salva la validità dell’atto, pur in presenza di un conflitto.

La “prova di resistenza” (voto o partecipazione determinante)

Il giudice deve effettuare un calcolo matematico, noto come “prova di resistenza“: si tratta di un calcolo matematico che consiste nel sottrarre il voto del socio in conflitto dal totale. Sottraendo il voto del socio in conflitto, la maggioranza sarebbe stata comunque raggiunta?

  • Se la risposta è (la delibera sarebbe passata comunque), l’atto resta valido.
  • Se la risposta è NO (il voto del socio è stato decisivo), il primo requisito per l’annullamento è soddisfatto.

Attenzione: Nelle SRL, come chiarito dai Tribunali di merito, la “prova di resistenza” si applica anche al quorum costitutivo. Se senza la presenza del socio in conflitto l’assemblea non si sarebbe potuta nemmeno costituire regolarmente, la decisione è a rischio.

Il danno potenziale alla società

Non è necessario che la società abbia già subito un danno economico effettivo. È sufficiente la potenzialità dannosa della delibera al momento in cui è stata assunta. Il danno deve essere valutato in termini patrimoniali o organizzativi negativi per la società, non per i singoli soci di minoranza.

  • Esempio di danno potenziale: Delibera che approva l’acquisto di un bene di proprietà del socio a un prezzo fuori mercato.
  • Esempio di insussistenza: Nomina di un amministratore gradito al socio di maggioranza, se tale amministratore è competente e non arreca pregiudizio alla gestione.

Il socio in conflitto di interessi deve astenersi?

Molti soci si chiedono se, in presenza di un interesse personale, vi sia un obbligo di non votare. La normativa attuale chiarisce che il socio in conflitto di interessi non deve necessariamente astenersi dal voto, né nelle SPA né nelle SRL. Il socio è libero di partecipare e votare; tuttavia, si espone a un rischio: se il suo voto risulta determinante per il raggiungimento della maggioranza e la decisione reca un danno potenziale alla società, la delibera sarà annullabile.

I principali casi di conflitto di interesse del socio

La giurisprudenza ha individuato i Casi tipici di conflitto di interessi in danno della società. Questi sono individuati ove:

  • Il socio, che riveste anche la carica di amministratore della società, determina il compenso ad esso spettante in misura eccessiva rispetto all’attività effettivamente svolta, e/o rispetto dei  parametri di mercato, sempre che il suo voto sia stato determinante per l’approvazione della relativa delibera;
  • Fusione tra società controllante e controllata, qualora il rapporto di cambio sia sfavorevole.

Non costituisce, invece, conflitto lo scioglimento della società mediante deliberazione. Questo invero può rientrare nell’ipotesi di abuso di maggioranza, che è un’altra categoria di vizi che può incidere sulla delibera, insieme all’abuso di minoranza.

Altrettanto è stato ritenuto in giurisprudenza che non sussiste alcun conflitto di interessi invalidante nella manifestazione di voto del socio di maggioranza ed amministratore unico della società avente ad oggetto la delibera di aumento del capitale sociale. Tale operazione, infatti, consente di far fronte agli inadempimento dell’amministratore socio.

Come identificare un conflitto di interessi del socio?

Ci sono diversi segnali di allarme che possono suggerire la presenza di un conflitto di interessi. Riconoscere questi segnali è fondamentale per intervenire tempestivamente e prevenire conseguenze dannose per la società.

  • Partecipazione a riunioni dove un socio non è trasparente sulle sue intenzioni. La mancanza di chiarezza durante la discussione di temi strategici può essere un forte indicatore di conflitto;
  • Transazioni con entità collegate al socio. Se un socio stipula accordi o promuove contratti con società o partner con cui ha legami personali o economici, è probabile che ci sia un conflitto di interessi in atto.
  • Decisioni aziendali a favore di aziende concorrenti o partner con cui il socio ha rapporti personali. Questo comportamento indica un evidente rischio per la società, poiché la decisione potrebbe essere presa per favorire terzi anziché la società stessa.

Per identificare tempestivamente un conflitto di interessi, è importante adottare misure di trasparenza interna, come la creazione di un registro dei conflitti di interesse e l’adozione di un codice etico aziendale. Questi strumenti contribuiscono a rendere più chiari i rapporti tra i soci e a prevenire situazioni problematiche.

Quali sono i termini per impugnare la delibera?

Chi intende contestare una decisione aziendale deve rispettare precisi termini per impugnare la delibera per conflitto di interessi. L’azione di annullamento va proposta tassativamente entro 90 giorni dalla data di trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. La legittimazione ad agire spetta ai soci astenuti, assenti o dissenzienti, nonché agli amministratori e all’organo di controllo

Come risolvere un conflitto di interessi già esistente

Se un conflitto di interessi emerge, esistono diverse strategie per risolverlo. La gestione tempestiva del conflitto è fondamentale per evitare conseguenze economiche e legali negative.

  • Mediazione tra soci: Coinvolgere una terza parte imparziale per mediare tra i soci in conflitto. Un mediatore professionista può aiutare a trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutte le parti coinvolte e che tuteli l’interesse della società;
  • Dimissioni dall’incarico: In alcuni casi, il socio coinvolto nel conflitto può essere chiamato a dimettersi da specifici ruoli aziendali per evitare influenze negative. Questa misura, seppur drastica, può essere necessaria per garantire la continuità della gestione aziendale in modo imparziale;
  • Revisione dello statuto: In alcuni casi, potrebbe essere necessario modificare lo statuto della società per includere nuove norme che prevenagno ulteriori situazioni di conflitto. Tale revisione deve essere discussa e approvata da tutti i soci per garantire la massima trasparenza e accettazione delle nuove regole.

Tabella: scenari di conflitto, rischi e soluzioni

ScenarioQuando la delibera è a rischio (norme e sentenze)Come tutelarsi (prevenzione)
Voto compenso amministratoreAnnullabile se sproporzionato.
Se il compenso è “irragionevole” o fuori mercato rispetto al fatturato, la delibera cade (Trib. Milano n. 5792/2024).
Non basta il conflitto, serve il danno patrimoniale.
Motivazione analitica.
Verbalizzare le ragioni dell’importo (es. aumento utili) e allegare report di settore che provino la congruità.
Azione di responsabilitàAnnullabile se il voto è determinante.
Se il socio accusato vota contro l’azione ed è decisivo per bocciarla, la delibera è invalida a prescindere dalla minoranza (Cass. n. 17461/2023).
Astensione o isolamento.
Il socio in conflitto dovrebbe astenersi. In alternativa, calcolare i quorum escludendo la sua quota.
Interessi personali (diretti/indiretti)
(es. acquisto beni dal socio, forniture da parenti)
Annullabile con “prova di resistenza”.
Se sottraendo il voto del socio interessato la maggioranza non c’è più E c’è un danno potenziale per la società (art. 2479-ter c.c.).
Trasparenza.
Adottare un registro dei conflitti e dichiarare apertamente l’interesse prima del voto. Usare perizie esterne per i prezzi.
Operazioni straordinarie
(es. Fusione controllante/controllata)
Annullabile per danno economico.
Se il rapporto di cambio o le condizioni sono palesemente sfavorevoli per la società, configurando un abuso.
Terzietà.
Coinvolgere un mediatore professionista o un perito indipendente per validare i valori economici.

Casi pratici e giurisprudenza recente (2024-2025)

Analizziamo tre scenari frequenti risolti dalla giurisprudenza più recente, fondamentali per chi deve gestire o impugnare una delibera oggi.

Il socio-amministratore può votare il proprio compenso?

Il caso (Trib. Milano n. 5792/2024): Un socio amministratore di SRL partecipa alla votazione per determinare il proprio compenso. Il suo voto è determinante. La minoranza impugna la delibera sostenendo il conflitto di interessi automatico.

Il Tribunale di Milano ha stabilito che è legittimo che il socio amministratore voti il proprio compenso, anche se il suo voto è decisivo. Tuttavia, la delibera diventa invalida (annullabile ex art. 2479-ter c.c.) se il compenso approvato risulta:

  • Spropositato e irragionevole rispetto alle dimensioni e all’andamento dell’impresa.
  • Tale da privare la società di risorse necessarie, pregiudicando l’interesse sociale.

Non basta il conflitto formale; serve la prova che l’importo sia “fuori mercato” o insostenibile per le casse sociali.

L’azione di responsabilità e il voto “bloccante”

Il caso (Cass. n. 17461/2023): In una SRL, la proposta di azione di responsabilità contro l’amministratore (che è anche socio di maggioranza) viene respinta grazie al voto determinante dello stesso socio-amministratore.

La Cassazione ha confermato l’annullamento della delibera. La Corte ha respinto la difesa secondo cui, anche se il socio in conflitto si fosse astenuto, la minoranza non avrebbe comunque raggiunto il quorum per approvare l’azione. L’interesse a impugnare sorge per il solo fatto che la delibera dannosa è stata adottata con il voto determinante del socio in conflitto, a prescindere dalla “prova di resistenza” ipotetica sul voto della minoranza. Se il tuo voto è stato determinante per respingere un’azione a tutela della società, il giudice annullerà la decisione, costringendo a rifare l’assemblea (e spesso condannando alle spese).

La motivazione rafforzata

Quando un socio in potenziale conflitto (es. compenso amministratore) deve votare per garantire i quorum, consiglio sempre di verbalizzare analiticamente le ragioni. Non scrivere solo “L’assemblea approva il compenso di € 100.000”. Scrivi:

L’assemblea approva il compenso di € 100.000, ritenuto congruo in virtù dell’aumento di fatturato del 20% gestito dall’amministratore e in linea con le medie di settore documentate dal report X

Questo smonta preventivamente l’accusa di “irragionevolezza” citata dal Tribunale di Milano.

Calcolo dei quorum: la matematica del conflitto

Nelle SRL, a differenza delle SPA, il conflitto rileva anche per il quorum costitutivo.

Esempio di calcolo (prova di resistenza): Immaginiamo una SRL con tre soci e un quorum costitutivo del 50% del capitale.

  • Socio A (Conflitto): 45%
  • Socio B: 10%
  • Socio C: 45% (Assente)
ScenarioCalcoloEsito
Socio A partecipaPresenti: 55% (A + B). Quorum costitutivo raggiunto.Delibera valida (salvo danno).
Prova di resistenzaSi sottrae la partecipazione di A (55% – 45% = 10%).Senza A, il quorum costitutivo (50%) non c’è.

La partecipazione di A è stata determinante per la costituzione dell’assemblea. Se la delibera approvata è potenzialmente dannosa, è annullabile.


Domande frequenti

Il socio in conflitto di interessi deve astenersi dal voto?

Non esiste un obbligo legale di astensione né nelle SPA né nelle SRL. Il socio può partecipare e votare. Tuttavia, se il suo voto risulta determinante per l’approvazione della delibera e questa è potenzialmente dannosa per la società, la decisione è annullabile. Nelle SRL, la partecipazione del socio in conflitto rileva anche ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Entro quando si può impugnare una delibera per conflitto di interessi?

L’azione di annullamento deve essere proposta entro 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. Il termine è perentorio. La legittimazione spetta ai soci dissenzienti, assenti o astenuti, a ciascun amministratore e all’organo di controllo.

Il socio-amministratore può votare il proprio compenso?

Sì, è legittimo che il socio amministratore partecipi alla votazione sul proprio compenso, anche se il voto è determinante. La delibera diventa invalida solo se il compenso è manifestamente sproporzionato e irragionevole rispetto alle dimensioni dell’impresa, impoverendo il patrimonio sociale.

Cosa succede se la minoranza non avrebbe comunque avuto i numeri per vincere?

La delibera è comunque annullabile.

Riferimenti normativi

  • Art. 2479-ter, co. 2, c.c.: Disciplina l’invalidità delle decisioni prese con la partecipazione determinante di soci in conflitto.
  • Art. 2373 c.c.: Disciplina del conflitto di interessi nelle SPA (rilevanza del voto, non della partecipazione).
  • Cassazione Civile, sez. I, 19.06.2023 n. 17461: Sancisce l’irrilevanza della “prova di resistenza” sulla votazione alternativa; basta il danno potenziale e il voto determinante per annullare.+1
  • Tribunale di Milano, sez. Imprese, 06.06.2024 n. 5792: Conferma la validità del voto sul compenso dell’amministratore, salvo irragionevolezza.
  • Tribunale di Firenze, 12.12.2022: Specifica che il voto del socio in conflitto va conteggiato ai fini della maggioranza se non c’è stata astensione.
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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