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Conferimenti in natura nella Spa

Fisco NazionaleBilancioConferimenti in natura nella Spa

Le principali caratteristiche della disciplina dei conferimenti in natura semplificati.

La disciplina dei conferimenti in natura è soggetta ad un procedimento di stima avente la funzione di accertare l’attendibilità dei valori dichiarati ed assicurare l’effettività del capitale. Il procedimento legato al conferimento dei beni in Spa è disciplinato dall’articolo 2343 del c.c., la quale prevede una disciplina articolata in due fasi distinte, ovvero:

  • La presentazione di una relazione di stima da parte di un esperto di nomina giudiziale;
  • Il controllo della stima da parte dell’organo amministrativo e la sua eventuale revisione.

Queste regole sono state disciplinate per impedire, a tutela dei terzi, che il capitale sociale sia sovrastimato rispetto al patrimonio netto della società (c.d. “annacquamento di capitale“). Infatti, mentre nel caso in cui venga conferito del denaro non si ha bisogno di alcuna particolare valutazione, il conferimento di beni in società determina la necessità di un processo di valutazione e validazione del valore dei beni conferiti. Infatti, il valore di tali beni, qualora non accertato potrebbe essere iscritto a valori più elevati portando ad un inevitabile sovrastima del patrimonio aziendale, e ad un inevitabile sottostima del capitale.

L’obiettivo di non formare, un capitale sociale di valore nominale superiore al valore effettivo del conferimento è presidiato dalla perizia di stima e dalla successiva revisione da parte dell’organo amministrativo della società. Questa procedura, dettata dal codice civile ha come ratio quella di garantire l’effettiva determinazione del capitale sociale della Spa. Tuttavia, accanto a questa disciplina generale, è prevista, per le sole Spa, l’applicazione di una procedura semplificata di valutazione, ma soltanto al verificarsi di alcune ipotesi, che andiamo ad analizzare di seguito.

Disciplina generale dei conferimenti in natura

L’art. 2343 c.c. prevede il susseguirsi di diverse fasi tra loro cronologicamente distinte, sulla disciplina generale dei conferimenti in natura.

La prima fase è propedeutica ed è caratterizzata dalla deliberazione da parte del consiglio di amministrazione della società conferente, e la presentazione da parte di tale società dell’istanza al tribunale del circondario in cui ha sede la società conferitaria per la nomina dell’esperto. Si tratta del revisore legale che sarà chiamato ad esprimere una valutazione sui beni conferiti.

Dopo tale fase, si apre la seconda fase valutativa, la quale consiste nella redazione della perizia da parte dell’esperto. La relazione da parte dell’esperto deve contenere necessariamente alcune indicazioni fondamentali:

  • La descrizione dei beni conferiti;
  • L’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
  • Criteri di valutazione seguiti, criteri che variano secondo l’oggetto dell’apporto.

Il risultato della stima rappresenta, un limite massimo all’ammontare delle azioni emesse a fronte del conferimento e della parte di capitale corrispondente.

Il procedimento continua con una fase attuativa. Questa fase si caratterizza nel consenso dei soci alla costituzione della società tramite conferimento in natura e nell’atto costitutivo, ovvero nella delibera di aumento del capitale sociale della conferitaria e nell’atto di conferimento.

A completamento della procedura vi è un’ultima fase di controllo e di eventuale revisione della stima peritale dei beni. Tale fase, per legge, è affidata al consiglio di amministrazione della società conferitaria. Gli amministratori della conferitaria, infatti, sono tenuti, nel termine di 180 giorni successivi all’esecuzione del conferimento, a controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, dovranno procedere alla revisione della stima. Per sicurezza e garanzia, fino a tale momento, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

I conferimenti in natura “semplificati”

L’art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del c.c., disciplina poi un sistema di valutazionesemplificata” della procedura riguardante i conferimenti in natura, che prevede tre criteri alternativi per la valutazione dei beni apportati al capitale della Spa. Si tratta, in particolare, de seguenti:

  • Il criterio basato sul prezzo medio ponderato;
  • Il criterio basato sul fair value;
  • Il criterio basato su una perizia di stima non giurata.

Vediamo di seguito, con maggiore dettaglio, questi criteri di valutazione “semplificati” per il conferimento di beni nelle Spa.

Criterio basato sul prezzo medio ponderato

Il criterio basato sul prezzo medio ponderato è utilizzabile quando oggetto dei conferimenti in natura sono valori mobiliari o strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati. Con tali espressioni, si allude, ai valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali (azioni di società e titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito, etc..) e alle categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario (buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, etc..).

La norma riconosce, in caso di conferimento di tali valori e strumenti, la possibilità di evitare il ricorso alla relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale, di cui all’art. 2343 c.c., a condizione che le seguenti circostanze si siano verificate:

  • I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati;
  • La negoziazione è effettiva da almeno 6 mesi.

In tale ipotesi, il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo deve essere pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentari detti valori mobiliari e strumenti nei sei mesi precedenti al conferimento.

Criterio basato sul fair value

Il criterio basato sul fair value riguarda esclusivamente la casistica dei beni conferiti risultanti in un bilancio d’esercizio. La valutazione ai sensi dell’art. 2343-ter, co. 2, lett. a), c.c. può essere attuata quando il valore attribuito ai beni oggetto dei conferimenti in natura, ai fini della determinazione del capitale sociale (e dell’eventuale sovrapprezzo), sia pari o inferiore:

al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento“.

art. 2343-ter, co. 2, lett. a), c.c.

Prima dell’intervento correttivo, la norma in esame non conteneva un espresso riferimento al concetto di “fair value”, ma al più generico “valore equo”. Per questo motivo la dottrina si divideva tra un’interpretazione restrittiva e un’interpretazione estensiva.

L’interpretazione restrittiva riteneva che l’operatività della disposizione in esame dovesse essere limitata ai soli beni per i quali il bilancio avesse adottato detto criterio valutativo. L’interpretazione estensiva, riteneva, invece, che la nozione di valore equo fosse riscontrabile anche nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali (oltre che, ovviamente, in quelli redatti mediante l’utilizzo degli IAS/IFRS).

L’incertezza circa la corretta interpretazione del criterio del valore equo, aveva portato nella prassi applicativa a non utilizzare detta modalità valutativa. L’intervento correttivo su questa disposizione, ha posto fine a tali incertezze interpretative prevedendo direttamente nel testo dell’art. 2343-ter cod. civ. la nozione di “fair value“. Per espresso richiamo normativo, per la definizione di fair value si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali IAS-IFRS (in particolare dall’IFRS13).

Qual’è la definizione di “fair value“?

In modo del tutto schematico il fair value può essere definito come:

«il prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un’attività o che dovrebbe essere corrisposto per estinguere una passività in una transazione normale tra partecipanti al mercato alla data della valutazione».

L’utilizzo del fair value come metodo di determinazione del valore dei beni conferiti richiede l’utilizzo del bilancio d’esercizio chiuso nell’anno precedente rispetto a quello in cui vengono effettuati i conferimenti in natura. In questo contesto deve essere pacifico che il bilancio da prendere a riferimento è quello d’esercizio. Non possono, infatti, essere presi in considerazione a questo scopo i bilanci infra-annuali o le situazioni patrimoniali redatte in sede di fusione o di scissione, anche se predisposti con i medesimi criteri. Inoltre, il bilancio utilizzato ai fini della determinazione del valore dei beni, deve essere stato sottoposto a revisione legale e non deve essere stato oggetto di rilievi da parte del revisore in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento. In questa analisi, comunque, deve essere segnalato che è irrisolta la questione sulla possibilità di avvalersi del solo bilancio della conferente o anche dei bilanci di altre società. Su questo aspetto esistono in dottrina due orientamenti: chi ammette il riferimento anche ai bilanci di altre società e chi non ritiene ammissibile il ricorso ai bilanci di altre società. Tuttavia, vi è una posizione intermedia, che ammette l’utilizzo del bilancio della conferitaria solo in casi specifici ossia quando, oggetto di conferimento sono beni fungibili o standardizzati, oppure nel caso in cui il soggetto conferente non disponga di un proprio bilancio da cui poter trarre le indicazioni del fair value del bene oggetto del conferimento.

Criterio basato una perizia di stima non giurata

L’ultimo criterio per una valutazione “semplificata” dei beni conferiti in Spa è quello basato su di una perizia di stima non giurata predisposta da un esperto indipendente non di nomina giudiziale. Questo sistema di valutazione è destinato, a prevalere, soppiantando la tradizionale perizia giurata, più onerosa in termini di tempi e costi.

Il legislatore ha ritenuto pienamente presidiati gli interessi dei soci non conferenti e dei terzi dalle seguenti misure di tutela:

  • Rispetto di specifici requisiti soggettivi (dell’esperto) ed oggettivi (della relazione);
  • Espressa previsione di responsabilità, a cui si espone l’esperto ai sensi del quarto comma dell’art. 2343-ter c.c., per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi;
  • Verifica ex post da parte degli amministratori, che non si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti o i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto.

A fronte della possibilità  di avvalersi di criteri semplificati per la valutazione dei beni conferiti nella Spa, il legislatore che previsto una accentuazione degli obblighi di controllo gravanti sugli amministratori della conferitaria. L’art. 2343-quater c.c. prevede, infatti, che la verifica deve essere espletata entro 30 giorni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

La verifica da parte degli amministratori dei conferimenti in natura

La verifica cui sono tenuti gli amministratori della conferitaria, sui conferimenti in natura, ha contenuti diversi a seconda che il bene conferito e del metodo semplificato adottato:

  • In caso di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, gli amministratori sono tenuti a verificare che nel periodo successivo al semestre di cui al co. 1 dell’art. 2343-ter del c.c., siano intervenuti fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo delle attività finanziarie conferite, così da modificarne sensibilmente il valore alla data del conferimento;
  • In caso di conferimento in natura basato sul fair value del bilancio, gli amministratori devono verificare se successivamente al termine dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce si sono verificati fatti nuovi e rilevanti, tali da modificare sensibilmente il valore del bene conferito;
  • Infine, in caso di conferimento in natura basato sulla relazione di stima non giurata, gli amministratori sono tenuti a verificare che successivamente alla data della valutazione non si sono verificati fatti nuovi e rilevanti, tali da modificare sensibilmente il valore del bene conferito, e che sussistano i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto.

Questa procedura di revisione della valutazione effettuata è molto importante in quanto è funzionale a garantire la corretta iscrizione del capitale sociale della Spa, a garanzia del soci finanziatori della società e degli stakeholder esterni alla società.

Gli esiti della valutazione da parte degli amministratori

In caso di conferimenti in natura, abbiamo visto, che è compito degli amministratori verificare la correttezza delle valutazioni effettuate. Ma cosa accade se gli amministratori della conferitaria constatano il verificarsi di fatti eccezionali e rilevanti, o l’assenza del requisito di indipendenza o professionalità del perito?

Gli amministratori devono, in questo caso procedere ad una nuova valutazione, ricorrendo obbligatoriamente alla procedura “ordinaria” di cui all’art. 2343 del c.c.. Quindi, la valutazione dell’apporto sarà affidata ad un perito di nomina giudiziale. Nel caso in cui, invece, gli amministratori non rilevano alcuna eccezione riguardo all’esaurimento della procedura “semplificata”, dei conferimenti in natura, ai sensi dell’art. 2343-quater, co. 3, del c.c., essi devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, entro 30 giorni, una dichiarazione contenente:

  • La descrizione dei beni oggetto dei conferimenti in natura;
  • Valore attribuito, forte della valutazione e criterio applicato;
  • Dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito per la formazione di capitale e sovrapprezzo;
  • Dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione;
  • Infine, la dichiarazione di idoneità dei requisiti professionali e di indipendenza del perito.

Conferimento di beni in natura con procedura semplificata: conclusioni

Da quanto abbiamo appena visto appare chiaro, quindi, come la procedura “semplificata” accentui in modo significativo il livello di responsabilità che incombe sugli amministratori. Tuttavia, tale procedura può essere applicata esclusivamente al verificarsi delle casistiche indicate precedentemente. Nella procedura semplificata, infatti, non vi è l’intervento di un professionista esterno che effettua una valutazione sui beni conferiti, determinando un onere ulteriore per gli amministratori chiamati non solo a verificare la stima, ma piuttosto ad effettuare una vera e propria valutazione dei beni con impatto sui bilanci. Quindi, adottare la procedura semplificata è sicuramente vantaggioso per la società conferitaria, ma allo stesso modo determina maggiori responsabilità per l’amministratore chiamato a valutare i beni conferiti.

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Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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