E’ stata chiesta al governo la possibilità di estendere la sanatoria al 2023 e applicarla per gli anni 2025-2026. Come riporta il Il Sole 24 Ore, la sanatoria era stata prevista lo scorso anno per favorire le adesioni al concordato preventivo biennale e permetteva ai soggetti Isa che avevano accettato l’accordo biennale di sanare i debiti, degli anni d’imposta dal 2018 al 2022, con il pagamento fino a un massimo di 1.000 euro ad annualità da versare entro lo scorso 31 marzo.
La Commissione Finanze della Camera chiede una revisione del concordato preventivo biennale, proponendo l’estensione della sanatoria fiscale anche alle partite Iva che aderiranno per il biennio 2025-2026. Dopo il primo fallimento, i parlamentari chiedono al governo di riaprire le porte del ravvedimento speciale.
Concordato biennale Partite IVA: le novità
Il ravvedimento speciale permette ai contribuenti di mettersi in regola con il fisco pagando un’ imposta sostitutiva ridotta, che cambia sulla base all’affidabilità fiscale del soggetto, indicato dall’Indice Isa.
L’idea è quella di prevedere, anche per i soggetti che aderiranno al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, la possibilità di poter accedere al ravvedimento speciale per gli anni pregressi e allo stesso tempo quella di estendere gli effetti della sanatoria anche all’anno d’imposta 2023. Questa richiesta era già stata richiesta lo scorso anno, ma poi non era andata in porto dato che l’anno d’imposta 2023 era ancora aperto all’atto della presentazione dell’adesione al concordato.
Questo intervento potrebbe aumentare le entrate fiscali del Fisco, incentivando la regolarizzazione della propria posizione fiscale delle partite Iva.
Il ravvedimento speciale è stato introdotto con l’articolo 2-quater del decreto Omnibus n. 113/2024, e permette di regolarizzare omissioni dichiarative mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP. Trova applicazione in relazione alle violazioni commesse per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, e permette di mettersi in regola mediante il versamento di un’imposta con aliquota ultra-ridotta e con base imponibile determinata forfettariamente.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta è determinata sulla base del punteggio ISA, data la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso determinato nelle seguenti misure:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Alla base imponibile viene applicata l’imposta del:
- 10%, in caso di punteggio ISA nel periodo d’imposta pari o superiore a 8;
- 12%, in caso di punteggio ISA da 6 e fino a 7,99;
- 15%, in caso di punteggio ISA inferiore a 6.