L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema della conciliazione agevolata per le controversie pendenti. Conferma che la procedura conciliativa fuori udienza è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 e il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023. Di seguito tutti i chiarimenti presenti nella Circolare 9/E del 19 aprile.
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Conciliazione agevolata per le controversie pendenti, come funziona
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni, con la circolare 9/E del 19 aprile 2023, per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata, come disciplinata dalla L. 197/2022 nell’ambito delle misure della cosiddetta “tregua fiscale”. Nello specifico, chiarisce la procedura conciliativa fuori udienza, che permette di definire le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno a oggetto atti impositivi.
Al posto della definizione automatica delle liti pendenti, diventa possibile seguire la procedura conciliativa fuori udienza, che introduce un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, nonché la possibilità di rateizzare in cinque anni gli importo dovuti.
Per accedere alla conciliazione agevolata, è necessario sottoscrivere un accordo conciliativo fuori udienza, in cui siano indicate le somme dovute e relativi termini e modalità di pagamento. È stata, infatti, introdotta l’opportunità di effettuare i versamenti fino a 20 rate di pari importo.
Conciliazione agevolata con oggetto atti impositivi, quali sono
Solo gli attivi impositivi possono essere oggetto di conciliazione agevolata. Si intendono, quindi, gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e qualsiasi altro atto di imposizione con una pretesa tributaria qualificata. Rientrano in questa fattispecie anche i giudizi relativi e le cartelle da controllo automatizzato della dichiarazione. In quest’ultimo caso, la forma agevolata è possibile quando la cartella rappresenta il primo e unico atto, con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
Difatti, sono escluse dalla conciliazione agevolata le seguenti liti:
- dinieghi espressi o taciti di rimborsi;
- atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione;
- con oggetto sole sanzioni.
Controversie pendenti al 15 febbraio, qual è l’ambito di applicazione
Dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, il cosiddetto decreto Bollette, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica l’ambito applicativo della misura, ovvero:
- la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
- il termine per la sottoscrizione dell’accordo, con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale, è prorogato al 30 settembre 2023;
- il contribuente può ottenere il “rimborso” della differenza, nel caso gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano superiori rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata.
Conciliazione parziale, di cosa si tratta
Come chiarito nella circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia quando l’accordo interessa una parte dell’atto impositivo impugnato. In caso di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, è preclusa la successiva adesione alla definizione delle liti in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione.
Tale alternatività opera soltanto con riferimento a ciascun atto impositivo impugnato. In caso di ricorso avente ad oggetto più atti, è possibile definire in conciliazione uno o più atti impositivi della causa.
Conciliazione agevolata, la data spartiacque del 15 febbraio 2023
In attesa della conversione del decreto-legge, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto fondamentale sulle date e approfondisce l’applicabilità della conciliazione agevolata alle liti pendenti al 15 febbraio 2023. Scopriamo come è possibile procedere nei seguenti casi:
- per le liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 25 febbraio 2023: è applicabile solo la conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica;
- per le controverse in fase di reclamo e/o mediazione al 15 febbraio 2023: decorsi i 90 giorni, il ricorrente può costituirsi in giudizio e proporre la conciliazione agevolata della lite;
- al 15 febbraio 2023 l’appello deve essere notificato alla controparte: non è sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado;
- proposte presentate prima del 1° gennaio 2023, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023: la conciliazione è ammissibile, se l’accordo è sottoscritto entro il 30 settembre 2023;
- controversie non ancora interessate da procedimento conciliativo: l’eventuale proposta deve essere formulata in tempo utile per consentire l’istruttoria e concludere l’eventuale accordo entro il termine.
In conclusione, per rientrare nella procedura conciliativa fuori udienza, è necessario che, al 15 febbraio 2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte. Non è quindi richiesto che ricorra, in tale data, anche la costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge, tenendo sempre ben a mente il termine ultimo del 30 settembre 2023 per la sottoscrizione dell’accordo.