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Lavoro sportivo 2024: tassazione agevolata

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Il lavoratore sportivo, per definizione, è l’atleta, l’allenatore e le altre figure del mondo dello sport, che esercita l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, al di fuori delle prestazioni volontaristiche.

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la nuova riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/21) : esenzione da IRPEF per i redditi degli sportivi dilettanti sino ai 15.000 euro annui, ma con obbligo di versamento contributivo.

La riforma della disciplina dello sport è contenuta all'interno del D.Lgs. n. 36/21. Tale disposizione è stata poi rivista dal D.Lgs. n. 163/22 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materi di enti sportivi professionistici, dilettantistici e del lavoro sportivo. Successivamente, il decreto Milleproroghe 2023 (art. 16 del D.L. n. 198/22) ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 1° luglio 2023. Pertanto, andiamo ad analizzare le principali disposizioni a carattere fiscale della riforma dello sport.

Chi è il lavoratore sportivo?

Secondo quanto previsto dal co. 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/21 il lavoratore sportivo è l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Di fatto, non vi sono differenze tra settore professionistico o dilettantistico, in quanto rientra nella disciplina ogni soggetto tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni legate allo svolgimento di attività sportiva (indicate nel co. 1 del citato art. 25). Rimangono esclusi da questa disciplina i lavoratori amministrativo gestionali ed anche tutti quei lavoratori che svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esem­pio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle nor­me di diritto comune.

Il lavoratore sportivo deve:

Essere un tesserato e acquisire lo status di soggetto facente parte dell’Ordinamento sportivo e autorizzato a svolgere attività sportiva;

Percepire un compenso per la prestazione sportiva erogata;

Eseguire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sportive riconosciute.

Tabella: lavoratori sportivi

TIPOLOGIADESCRIZIONEAtletiColoro che risultano tesserati all'organismo affiliante come atleti o giocatori, a titolo oneroso.AllenatoriColoro che sono tesserati e abilitati ad allenare e seguire gli atleti.IstruttoriColoro che sono abilitati a effettuare formazione agli atleti.Direttori tecniciColoro che hanno il compito di coordinare gli allenatori e le squadre, deve essere tesserato dall’ente affiliante.Direttori sportiviColoro che gestiscono la sezione sportiva.Preparatori atleticiColoro che coadiuvano la formazione degli atleti.Direttori di garaColoro che dirigono le competizioni sportive.

La norma non considera lavoratore sportivo colui che presta attività sportiva amatoriale.

Il rapporto di lavoro sportivo

L'elemento principale da evidenziare è che la riforma e riordino delle disposizioni in materia di enti s...

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