Il contratto di collaborazione coordinata continuativa fa riferimento ad un contratto di lavoro parasubordinato. Questa tipologia di contratto, presuppone che i lavoratori non siano soddisfatti adeguatamente da altre forme contrattuali, laddove non sia efficiente ricorrere allo strumento del contratto di lavoro dipendente, né lavoro autonomo. Dunque si ricorre a questa tipologia di contratto, quando non è possibile rientrare con chiarezza in una delle due tipologie in questione.
Tale contratto consente ampia autonomia al lavoratore, che può impiegare risorse e modalità che ritiene opportuno. Tale autonomia si esplica anche con riferimento all’orario di lavoro, in quanto il contratto non impegna ad uno specifico orario.
Tuttavia, i lavoratori sono inseriti stabilmente nell’organizzazione aziendale. Quest’ultima, invero, è l’unico limite che si pone alla flessibilità della attività compiuta.
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Cos’è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
La collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) è una forma contrattuale di lavoro caratterizzata da una prestazione lavorativa resa in modo continuativo, con un certo grado di coordinamento con il committente, ma senza i vincoli di subordinazione tipici del lavoro dipendente.
Si tratta di un rapporto di collaborazione che si distingue per alcuni elementi fondamentali:
- Autonomia gestionale: il collaboratore non è soggetto a un orario di lavoro fisso e non deve rispettare direttive stringenti, come nel caso di un dipendente;
- Coordinamento con il committente: l’attività svolta deve comunque integrarsi con l’organizzazione del committente, rispettando obiettivi e scadenze concordate. Tuttavia, non si ha il controllo che caratterizza il lavoro dipendente;
- Continuità della prestazione: a differenza del lavoro occasionale, questo tipo di rapporto non è episodico ma si protrae nel tempo.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale, il compenso percepito dal collaboratore è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e all’obbligo di contribuzione previdenziale presso la Gestione separata INPS.
Dopo la riforma del Jobs Act (D.Lgs. 81/15), il ricorso ai contratti di collaborazione è stato notevolmente limitato, imponendo che tali rapporti non possano mascherare un rapporto di lavoro subordinato.
Confronto con lavoro dipendente e autonomo
Caratteristica | Co.Co.Co. | Lavoro autonomo | Lavoro dipendente |
---|---|---|---|
Vincolo di subordinazione | Assente, ma il collaboratore deve coordinarsi con il committente | Nessun vincolo di subordinazione | Presente, il lavoratore deve rispettare orari e direttive aziendali |
Autonomia organizzativa | Parziale: il collaboratore può scegliere modalità e tempi, ma deve coordinarsi con il committente | Totale: il professionista decide come svolgere il lavoro | Nessuna: il lavoratore segue direttive e regolamenti aziendali |
Orario di lavoro | Flessibile, ma deve rispettare eventuali scadenze e obiettivi concordati | Completamente autonomo | Fisso e prestabilito dal datore di lavoro |
Luogo di lavoro | Non obbligatoriamente presso il committente | Libero, scelto dal lavoratore | Nella sede aziendale o altro luogo indicato dal datore di lavoro |
Compenso | Basato sulla prestazione | Fissato dal lavoratore | Stipendio fisso |
Trattamento previdenziale | Gestione Separata INPS | Gestione Separata INPS o altre casse professionali | Iscrizione a INPS |
Contributi previdenziali | In parte a carico del datore di lavoro, in parte trattenuti dal compenso | Interamente a carico del lavoratore | In parte a carico del datore di lavoro, in parte trattenuti dallo stipendio |
Tassazione | Tassazione a scaglioni IRPEF con trattenuta diretta in busta paga | Regime forfettario o ordinario, con tassazione autonoma | Tassazione a scaglioni IRPEF con trattenuta diretta in busta paga |
Ferie, permessi e malattia | Non previsti, salvo clausole contrattuali specifiche | Non previsti | Previsti per legge e retribuiti |
Maternità e congedi | Copertura ridotta rispetto ai dipendenti, ma accessibile con determinati requisiti INPS | Possibile solo in alcune categorie previdenziali | Garantiti per legge |
TFR (Trattamento di Fine Rapporto) | Non previsto | Non previsto | Previsto e obbligatorio |
Diritto alla disoccupazione | Accesso limitato alla Dis-Coll | No, salvo alcuni casi specifici | NASpI |
Possibilità di recesso | Libera per entrambe le parti salvo preavviso | Libera per entrambe le parti | Regolata dal contratto collettivo e subordinata a norme di licenziamento |
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è legato al percepimento di somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione, tipicamente, a:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- Attività svolta per giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Partecipazione a collegi e commissioni;
- Ad altri rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR). Tipicamente, nel settore della ricerca scientifica, soprattutto in ambito accademico e presso istituti di ricerca privati (borse di studio, assegni di ricerca, etc), oppure nei rapporti lavorativi del terzo settore o sport dilettantistico (istruttori, allenatori, dirigenti).
Obblighi contributivi e assicurativi del lavoratore
I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.
Iscrizione INPS
I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata. La presentazione delle domande d’iscrizione deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il sito internet dell’INPS; contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN; intermediari dell’INPS, attraverso i consueti servizi telematici (INPS determinazione n. 277/11; INPS circc. n. 72/11 e n. 110/11). L’iscrizione deve essere effettuata a cura del datore di lavoro. L’iscrizione avviene alla prima instaurazione del rapporto e rimane valida anche successivamente.
La quota contributiva è suddivisa tra il titolare e il collaboratore.
- Il committente paga circa il 2/3 dei contributi totali;
- Il collaboratore paga il restante 1/3.
Assicurazione INAIL
I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività protette ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 1124/65 devono essere assicurati all’INAIL. Le uniche particolarità riguardano la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso.
Le indennità concesse
I i collaboratori hanno diritto a una serie di tutele, specialmente in termini di copertura previdenziale, malattia e maternità. Le riepiloghiamo di seguito:
Maternità
Ai collaboratori coordinati e continuativi tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva sono corrisposte direttamente dall’INPS, previa domanda da inviare per via telematica, l’indennità di maternità/paternità e l’indennità per congedo parentale. Le collaboratrici con contratto co.co.co hanno diritto a cinque mesi di congedo obbligatorio (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo). Per accedere all’indennità la collaboratrice deve aver versato almeno un mese di contributi nei dodici mesi precedenti la richiesta.
Malattia e degenza ospedaliera
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS. In caso di ricovero presso strutture ospedaliere gli stessi hanno diritto ad una indennità di malattia per degenza ospedaliera erogata sempre dall’INPS. La malattia non spetta per periodi inferiori ai 4 giorni e i giorni indennizzabili sono al massimo 61.
Assegno per il nucleo familiare
Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuta l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa è almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Dis-coll
A partire dal 1º luglio 2017, la DIS-COLL è resa strutturale e stabilmente riconosciuta, oltre che ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Il finanziamento della misura avviene attraverso il versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva.
I collaboratori a differenza dei lavoratori dipendenti non hanno diritto a permessi e a giorni di ferie in quanto hanno il diritto di amministrare il loro tempo liberamente.
Regime fiscale del contratto
Ai fini fiscali, i redditi percepiti dai Co.Co.Co. sono stati considerati redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’1 gennaio 2001. Un’assimilazione, questa, che vale solo a fini fiscali.
Secondo l’art. 24 co. 1 del DPR n. 600/73 ha previsto espressamente che sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali rientrano i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, devono essere applicate le seguenti ritenute:
- A titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, secondo le aliquote in vigore;
- All’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa;
- Sulla parte imponibile di tali redditi, come determinata ai sensi dell’art. 52 del TUIR;
- Con le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 23 del DPR n. 600/73, compresa la disciplina del conguaglio, in quanto compatibili.
In relazione all’applicazione delle ritenute sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti al fine di tenere conto delle peculiarità che caratterizzano tali rapporti rispetto a quelli di lavoro dipendente.
Applicazioni aliquote IRPEF
Le aliquote IRPEF si applicano sull’ammontare complessivo di tutte le somme e i valori imponibili percepiti in ciascun periodo di paga. Dunque, in questo caso il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive IRPEF previste dall’art. 11 del TUIR, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito.
Tale punto è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001 n. 58, la quale ha stabilito che, se il collaboratore svolge l’attività nei confronti di più committenti e vuole evitare un conguaglio complessivo estremamente pesante: può comunicare ad alcuni committenti un’aliquota più elevata con la quale debbano essere operate le ritenute. Il committente sarà tenuto ad attenersi a quanto comunicato dal collaboratore.
Applicazioni delle detrazione da lavoro dipendente
Per quanto riguarda invece le detrazioni da lavoro dipendente, per quel che attiene ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il sostituto d’imposta deve applicare le eventuali detrazioni d’imposta per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rispetto a ciascun periodo di retribuzione:
- Spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR;
- Parametrate al periodo di lavoro, computato a giorni (cfr. C.M. 9.1.98 n. 3/E, circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 e 14.12.2020 n. 29).
Il periodo di lavoro nell’anno di lavoro viene determinato sulla base di alcune specifiche regole. Infatti, viene determinato tenendo conto del:
- Al numero dei giorni compresi nella durata del rapporto intrattenuto, determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell’atto di nomina e non, quindi, ai soli giorni di lavoro (circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2001 n. 67 § 4.1 e 5.3.2003 n. 15);
- Ai giorni di durata del progetto che danno diritto alla retribuzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 295).
Se il collaboratore intrattiene più di un rapporto di lavoro, nell’individuazione del numero dei giorni per i quali spetta la detrazione quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto.
Bozza di contratto
CONTRATTO DI CO. CO. E CO.
TRA
[Nome del Committente], con sede legale in [Indirizzo completo], codice fiscale e partita IVA n. [Numero], rappresentata legalmente da [Nome e Cognome del rappresentante], di seguito denominata “Committente”,
E
[Nome del Collaboratore], nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo], codice fiscale [Numero], di seguito denominato “Collaboratore”.
PREMESSO CHE:
- Il Committente opera nel settore [Descrizione del settore/attività].
- Il Collaboratore possiede competenze specifiche in [Descrizione delle competenze].
- Il Committente intende avvalersi della collaborazione del Collaboratore per [Descrizione dell’attività o progetto].
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Oggetto del Contratto
Il Committente conferisce al Collaboratore l’incarico di [Descrizione dettagliata dell’attività o progetto], come meglio specificato nell’Allegato A al presente contratto.
2. Durata
Il presente contratto ha durata dal [Data inizio] al [Data fine]. Eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere concordati per iscritto tra le parti.
3. Modalità di Esecuzione
Il Collaboratore svolgerà l’attività in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, coordinandosi con il Committente per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di coordinamento saranno definite come segue: [Dettagli su riunioni, report, comunicazioni, ecc.].
4. Compenso
Il Committente corrisponderà al Collaboratore un compenso lordo di € [Importo] per l’intera durata del contratto, pagabile in [Modalità di pagamento: es. rate mensili, al completamento dell’attività, ecc.]. Dal compenso saranno trattenute le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.
5. Rimborso Spese
Il Committente rimborserà al Collaboratore le spese documentate e preventivamente autorizzate, sostenute per l’esecuzione dell’incarico.
6. Obblighi del Collaboratore
Il Collaboratore si impegna a:
- Svolgere l’attività con diligenza e professionalità.
- Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- Mantenere la riservatezza su informazioni e dati del Committente.
7. Obblighi del Committente
Il Committente si impegna a:
- Fornire al Collaboratore le informazioni e i mezzi necessari per l’esecuzione dell’attività.
- Corresponsione del compenso nei termini stabiliti.
8. Riservatezza
Il Collaboratore si impegna a non divulgare informazioni riservate o confidenziali acquisite durante l’esecuzione dell’incarico, sia durante che dopo la cessazione del presente contratto.
9. Recesso
Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto con un preavviso di [Numero] giorni, da comunicarsi per iscritto. In caso di recesso anticipato da parte del Committente, il Collaboratore avrà diritto al compenso per l’attività svolta fino alla data di efficacia del recesso.
10. Controversie
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente eventuali controversie derivanti dal presente contratto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di [Luogo].
11. Disposizioni Finali
Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa, scritta o orale. Eventuali modifiche dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.
Letto, approvato e sottoscritto.
[Luogo], [Data]
Allegato A: Descrizione dettagliata dell’attività o progetto
[Inserire una descrizione dettagliata delle attività, obiettivi, tempistiche, ecc.]