Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche detto Co.Co.Co., è una fattispecie ibrida tra il contratto di lavoro autonomo e quello da lavoro dipendente. Vediamo quali sono le caratteristiche.
Il contratto di collaborazione coordinata continuativa, anche detto di Co.Co.Co, fa riferimento ad un contratto di lavoro parasubordinato. Questa tipologia di contratto, presuppone che i lavoratori non siano soddisfatti adeguatamente da altre forme contrattuali, laddove non sia efficiente ricorrere allo strumento del contratto di lavoro dipendente, né lavoro autonomo. Dunque si ricorre a questa tipologia di contratto, quando non è possibile rientrare con chiarezza in una delle due tipologie in questione.
Tale contratto consente ampia autonomia al lavoratore, che può impiegare risorse e modalità che ritiene opportuno. Tale autonomia si esplica anche con riferimento all’orario di lavoro, in quanto il contratto non impegna ad uno specifico orario.
Tuttavia, i lavoratori sono inseriti stabilmente nell’organizzazione aziendale. Quest’ultima, invero, è l’unico limite che si pone alla flessibilità della attività compiuta.
Vediamo, dunque, alcune caratteristiche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in specie con riferimento al regime fiscale adottato.
Che cos’è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa?
Il contratto di collaborazione coordinata continuativa, anche detto di Co.Co.Co, fa riferimento ad un contratto di lavoro parasubordinato. E’ una tipologia di contratto che viene adottato, laddove non sia efficiente ricorrere allo strumento del contratto di lavoro dipendente, né al lavoro autonomo. Dunque si ricorre a questa tipologia di contratto, quando non è possibile rientrare con chiarezza in una delle due tipologie in questione.
Il contratto in esame consente ai lavoratori di svolgere la propria attività in piena autonomia. In tal modo, questi non saranno sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione. Tuttavia consentendo agli stessi di mantenere un rapporto continuativo con il datore di lavoro.
I lavoratori sono, allora, inseriti nell’organizzazione aziendale, quindi assumono un ruolo rilevante all’interno nel processo produttivo del committente, connotato anche da stabilità. Il committente ha, poi, il potere di coordinare l’attività del lavoratore in corrispondenza alle esigenze dell’organizzazione aziendale.
Il Decreto legislativo n.81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ove si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all’orario di lavoro, successivamente è stato esteso l’ambito di applicazione, pertanto la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro “prevalentemente” personali (e non più, quindi, “esclusivamente” personali).
L’estensione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato non opera, tuttavia, nei seguenti casi:
- per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
- per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali;
- per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione alle loro funzioni;
- per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- per le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
Inoltre, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato coloro con cui hanno avuto un precedente rapporto di collaborazione, anche a progetto, o i titolari di partita IVA con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro precedenti, tuttavia, per poter beneficiare di questa “sanatoria”, il datore di lavoro deve sottoscrivere con il lavoratore un verbale di conciliazione stragiudiziale.
Le caratteristiche del contratto
Il sito dell’INPS offre alcune indicazioni circa il contenuto e le caratteristiche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Questa tipologia contrattuale, presenta specifiche caratteristiche, che devono essere rispettate dalle parti al momento della conclusione dell’accordo.
In primo luogo, deve essere garantita l’autonomia al lavoratore. Quest’ultimo, può stabilire sia i tempi che le modalità d’esecuzione della commessa. D’altro lato, però, il lavoratore può decidere di impiegare i propri mezzi o in alternativa anche quelli del datore di lavoro.
Inoltre, il rapporto di lavoro deve essere continuativo. In questo caso, si deve assicurare la permanenza del vincolo lavorativo tra le parti. La continuità è proprio un criterio che connota proprio queste forme di collaborazione a carattere continuativo e le distinguono dalle collaborazioni di tipo occasionale.
Al lavoratore dunque è garantita autonomia, che incontra l’unico limite delle esigenze di organizzazione dell’impresa. Quindi, il lavoratore sarà comunque tenuto a rispettate i limiti imposti dal datore di lavoro, il quale a sua volta è tenuto a prestare una retribuzione periodica, secondo quanto originariamente stabilito in contratto.
Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- partecipazione a collegi e commissioni;
- ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
- prestabilita (art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
La categoria residuale degli altri rapporti di collaborazione include quei rapporti, adi collaborazione coordinata e continuativa. Ai sensi dell’art. 409 c.p.c. la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa. La prestazione lavorativa dei collaboratori coordinati e continuativi è caratterizzata da una piena autonomia operativa, con esclusione di ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro.
Criteri di determinazione del reddito
Per la determinazione del reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le stesse disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR).
Pertanto, sono tassate tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di collaborazione. Trovano anche applicazione le disposizioni relative a:
- Detrazioni IRPEF;
- componenti che non concorrono a formare il reddito, in particolare la disciplina dei c.d. “fringe benefit”;
- indennità e rimborsi spese per le trasferte del collaboratore.
Per la determinazione dei redditi assimilati al lavoro dipendente si applica il principio di cassa. Come per i lavoratori dipendenti, anche per i collaboratori si considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori in genere, corrisposti dai committenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Quali attività possono essere svolte con co.co.co?
Quali lavori possono essere oggetto del contratto di collaborazione? Ad oggi, sono molte le attività che possono essere svolte sulla base di questo strumento. Se fino al 2001 la professione doveva avere un contenuto artistico-professionale, a partire da quella data anche le attività manuali e operative sono diventate potenziali oggetto di contratti Co.Co.Co., purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo.
Tuttavia, non è sempre semplice stabilire cosa si intende per prestazione continuativa e personale. Si ritiene che sia comunque caratterizzata dalla prevalenza del carattere della personalità della prestazione, che è una delle caratteristiche del contratto.
Le prestazioni esclusivamente personali sono quelle svolte dal titolare del rapporto senza l’ausilio di altri soggetti. Per quanto riguarda il termine continuativo fa riferimento al ripetersi di una attività in un determinato arco di tempo, affinché il lavoratore raggiunga l’obiettivo della commessa.
L’orario di lavoro nella collaborazione coordinata e continuativa
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per la peculiare autonomia riconosciuta al lavoratore. Tale autonomia si evidenzia anche rispetto all’orario di lavoro. Infatti, il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di lavoro. Infatti, il lavoratore viene ripagato con un compenso mensile senza un orario di lavoro fisso o, meglio, secondo un’attività coordinata senza vincoli d’orario.
In particolare ciò viene evidenziato dalla riforma sul lavoro introdotto con il Jobs Act:
Laddove, invece, il committente invece richieda un orario di lavoro fisso, il rapporto di lavoro cambia e non si tratterà più di una collaborazione coordinata e continuativa.
Nel contratto viene stabilito un compenso mensile, che è reso per la prestazione. Quindi, è necessario che il committente corrisponda tale prestazione indipendentemente dall’orario di lavoro effettivamente espletato. Il contratto sarà qualificato come di lavoro subordinato, laddove il contratto richieda un certo numero di giorni o ore di lavoro.
La flessibilità sull’orario consente al collaboratore di garantire una certa flessibilità nella gestione e organizzazione della propria attività. Esso dunque è un aspetto dell’autonomia che questa peculiare tipologia di contratto riserva al lavoratore.
Regime fiscale
Ai fini fiscali, i redditi percepiti dai Co.Co.Co. sono stati considerati redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’1 gennaio 2001. Un’assimilazione, questa, che vale solo a fini fiscali.
Secondo l’art. 24 co. 1 del DPR 600/73 ha previsto espressamente che sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali rientrano i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, devono essere applicate le seguenti ritenute:
- a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti;
- all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa;
- sulla parte imponibile di tali redditi, come determinata ai sensi dell’art. 52 del TUIR;
- con le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente, di cui al precedente art. 23 del DPR 600/73, compresa la disciplina del conguaglio, in quanto compatibili.
In relazione all’applicazione delle ritenute sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti al fine di tenere conto delle peculiarità che caratterizzano tali rapporti rispetto a quelli di lavoro dipendente.
Applicazioni aliquote IRPEF
Le aliquote IRPEF si applicano sull’ammontare complessivo di tutte le somme e i valori imponibili percepiti in ciascun periodo di paga. Dunque, in questo caso il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive IRPEF previste dall’art. 11 del TUIR, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito.
Tale punto è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 58, la quale ha stabilito che, se il collaboratore svolge l’attività nei confronti di più committenti e vuole evitare un conguaglio complessivo estremamente pesante: può comunicare ad alcuni committenti un’aliquota più elevata con la quale debbano essere operate le ritenute.
Il committente sarà tenuto ad attenersi a quanto comunicato dal collaboratore.
Applicazioni delle detrazione da lavoro dipendente
Per quanto riguarda invece le detrazioni da lavoro dipendente, per quel che attiene ai contratti di collaborazione e continuazione, il sostituto d’imposta deve applicare le eventuali detrazioni d’imposta per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rispetto a ciascun periodo di retribuzione:
- spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e degli artt. 2 e 3 del DL 3/2020 (applicabili per il periodo dall’1.7.2020 al 31.12.2021);
- parametrate al periodo di lavoro, computato a giorni (cfr. C.M. 9.1.98 n. 3/E, circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 e 14.12.2020 n. 29).
Il periodo di lavoro nell’anno di lavoro viene determinato sulla base di alcune specifiche regole. Infatti, viene determinato tenendo conto del:
- “al numero dei giorni compresi nella durata del rapporto di collaborazione intrattenuto, determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell’atto di nomina” e non, quindi, ai soli giorni di lavoro (circ. Agenzia delle Entrate
6.7.2001 n. 67 § 4.1 e 5.3.2003 n. 15 ); - ai giorni di durata del progetto che danno diritto alla retribuzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 295).
Se il collaboratore intrattiene più di un rapporto di lavoro, nell’individuazione del numero dei giorni per i quali spetta la detrazione quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto.