Le classi di creditori e ordine delle cause legittime di prelazione: cerchiamo di delineare le nozioni fondamentali, per saper gestire le tue finanze
Prima di esaminare le classi di creditori è necessario individuare le nozioni fondamentali sulle cause legittime di prelazione. Queste ultime sono quelle che derogando al principio della garanzia patrimoniale generica. In base all’art. 2740 c.c. il debitore risponde del credito con tutti i suoi beni. Quindi, egli sarà tenuto ad adempiere con l’intero patrimonio sia presente che futuro.
Tramite le cause legittime di prelazione si deroga alla comune garanzia dei creditori, in virtù del quale qualsiasi creditore ha uguale diritto di essere soddisfatto sui beni del debitore. Con le cause, invece, si autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri. Le cause sono:
- il privilegio,
- il pegno;
- l’ipoteca.
Quindi quando si parla di “classi” di creditori si suddividono quindi in due macro categorie:
- creditori privilegiati: coloro che sono muniti di legittime cause di prelazione, i cui crediti vengono soddisfatti per primi;
- creditori chirografari: tutti gli altri. La soddisfazione del loro credito avverrà solo in un secondo momento;
Vediamo dunque insieme la disciplina delle classi di creditore e l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Privilegio: di cosa si tratta?
Per esaminare le classi di creditori, dunque, dobbiamo esaminare le cause di prelazioni.
Il privilegio è un titolo di prelazione accordato dalla legge al creditore in considerazione della causa del credito, secondo quanto disposto dall’art. 2745 c.c., e cioè in base all’importanza dell’interesse creditorio che deve trovare attuazione.
In particolare, il legislatore può essere indotto a riconoscere un privilegio al creditore:
- per motivi di particolare considerazione sociale, come i crediti per alimenti;
- perché il creditore deriva da spese fatte nell’interesse comune, come le spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori
- perché il credito concerne interesse dello Stato, come le imposte.
Fonte di privilegi è soltanto la legge: le parti non possono creare altri crediti privilegiati oltre quelli previsti dal legislatore. I privilegi si distinguono poi in due categorie:
- privilegio generale, che è solo mobiliare e può essere fatto valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore;
- privilegio speciale, che può essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore. Esso è, inoltre, solitamente assistito dal diritto di seguito, cioè può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi posteriormente al suo sorgere, ad esempio hanno privilegio generale sui mobili le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza e assistenza e il credito i rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera per gli ultimi due anni di prestazione ex art. 2751 bis c.c., come modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
Il pegno: caratteristiche generali
Sulle classi di creditore incide anche l’ordine di altre cause di prelazione. In particolare, ora provvederemo ad approfondire il pegno.
Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore o da un terzo su cosa mobili a garanzia di un credito. Esso si perfeziona solo con la consegna materiale della cosa.
Oggetto del pegno possono essere i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il diritto di pegno si costituisce con un contratto reale, in quanto per la sua perfezione è necessaria la consegna della cosa. Esso comporta lo spossessamento temporaneo del proprietario, debitore o terzo datore di pegno, a garanzia del pagamento del debito.
Per effetto del pegno:
- il possesso della cosa passa al creditore, ma non l’uso e la disponibilità della stessa per converso, il credito ha l’obbligo di custodire la cosa;
- il creditore è tenuto a restituire la cosa solo quando il credito sia stato interamente soddisfatto;
- si verifica l’attribuzione al creditore del diritto di prelazione;
- il creditore può anche domandare al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla concorrenza del credito.
Cos’è l’ipoteca?
Infine, passiamo ora all’ultima causa legittima di prelazione, ossia l’ipoteca.
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore su un bene, che attribuisce al crediotre il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
Possono essere oggetto di ipoteca: i beni immobili con le loro pertinenze; i beni mobili registrati, come navi o aereomobili, o autoveicoli in genere; l’usufrutto, il diritto reale di superficie; il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico; le rendite dello Stato.Anche la quota di un bene indiviso può essere oggetto di ipoteca.
Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’ufficio dei Registri immobiliari del luogo ove si trova il bene. Tale iscrizione ha carattere costitutivo, nel senso che la volontà delle parti, la legge o sentenza attribuiscono al titolare il diritto di ottenere l’iscrizione, ma solo in seguito a questa il diritto viene ad esistenza.
Tipologie di ipoteca
In relazione al titolo si distinguono diverse tipologie di ipoteca:
- ipoteca legale, si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore. L’art. 2817 c.c. elenca tassativamente le ipotesi di ipoteca legale;
- ipoteca giudiziale, chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento dei danni ha titolo per iscrivere ipoteca, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta ad impugnazione;
- e ipoteca volontaria, che nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente.
Ordine di preferenze e classi di creditori
La disciplina dell’ordine dei creditori relative alla cause legittime di prelazione, sono individuate dal codice civile. La disciplina, invero, trova attuazione anche nell’ipotesi in cui sia avviato un fallimento o una procedura concorsuale. Infatti, la legge Fallimentare rinvia alle disposizioni del codice per disciplinare le classi di creditori, in specie dei creditori privilegiati.
La soluzione viene offerta dall’art. 2741 c.c. che individua la cause di prelazione.
Naturalmente, come si può facilmente intuire, i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese. Laddove sussistano più cause di prelazione si provvede a graduarle. Secondo i principi per cui:
- i privilegi previsti dalla legge prevalgono sulle altre garanzie;
- se un bene immobile è gravato da più ipoteche si realizza anche su queste un ordine, in base all’iscrizione.
Questo può accadere se il valore dei beni su cui le garanzie insistono non sono in grado di coprire tutto il debito.
Nel caso in cui i creditori privilegiati non siano integralmente soddisfatti, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta i creditori privilegiati concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali proporzionalmente ai rispettivi crediti ammessi.
Ordine delle ipoteche
L’ordine di preferenza fra le varie ipoteche iscritte sullo stesso bene è determinato dalla data di iscrizione. Ogni iscrizione, infatti, riceve un numero che determina il grado dell’ipoteca. E’ ammessa la cessione di grado tra i creditori ipotecari, purché essa non leda gli eventuali altri creditori ipotecari.
Il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a venti anni e, pertanto, deve essere rinnovata prima della scadenza del termine, in caso contrario, l’ipoteca si considera di nuova iscrizione e perde il grado che aveva precedentemente.
L‘ipoteca si estingue o per estinzione del credito o per cause proprie, a seguito dell’estinzione per ottenere la liberazione del bene occorre procedere alla cancellazione dell’iscrizione.