Certificazione Unica 2026: disponibili i Modelli Ufficiali

HomeNewsCertificazione Unica 2026: disponibili i Modelli Ufficiali

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha approvato il modello definitivo della Certificazione Unica – CU 2026, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

La CU 2026 viene approvata per attestare i redditi 2025 di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, contributi previdenziali e corrispettivi da locazioni brevi, con utilizzo anche per redditi non imponibili e dati previdenziali.​

L’invio telematico delle certificazioni deve essere effettuato all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo 2026. Dal 2026, in attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 81/2025, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali potranno essere trasmesse entro il 30 aprile, mentre per le CU con soli redditi esenti o non dichiarabili con precompilata il termine si estende al 31 ottobre.

Il provvedimento mantiene una “finestra di sicurezza” di cinque giorni, in caso di errata trasmissione o di scarto del file, la sanzione per CU tardiva non si applica se l’invio sostitutivo o ordinario è effettuato entro il quinto giorno successivo alla scadenza (16 marzo o 30 aprile, a seconda dei casi).​

Certificazione Unica: caratteristiche in generale

La certificazione unica (modello CU) deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2025 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Tale certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati
corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, erogazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomoprovvigioni redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta precedente. Inoltre, il modello deve essere compilato anche per la certificazione dei redditi da locazione breve per i quali è intervenuto nel pagamento un intermediario.

Si tratta di uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Sostituisce il vecchio Certificato Unico Dipendente (CUD). Per questo motivo il dipendente deve riceverla per tempo dal datore di lavoro, in caso contrario quest’ultimo può essere sanzionato e incorrere in diversi rischi.

Per quanto riguarda i pensionati, il modello certificativo dei redditi da pensione percepiti viene rilasciata dall’ente previdenziale INPS. Il modello è reperibile sul portale INPS accedendo al proprio “cassetto previdenziale”. In alternativa l’ente mette a disposizione il proprio contact centre ed una modalità di ricezione tramite PEC.

Informazioni obbligatorie del modello CU

Il modello CU comprende una serie di informazioni essenziali:

  • L’importo complessivo dei redditi derivanti da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati, percepiti durante l’anno e soggetti a diverse modalità di tassazione, tra cui tassazione ordinaria, tassazione separata, ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva;
  • L’ammontare totale dei redditi derivanti da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, così come definiti dagli articoli 53 e 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
  • La somma totale delle provvigioni, indipendentemente dalla loro denominazione, ottenute per prestazioni, anche occasionali, riconducibili a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari, corrisposte durante l’anno. Questo comprende anche le provvigioni derivanti da vendite a domicilio, soggette a ritenuta alla fonte;
  • L’importo complessivo dei compensi erogati durante l’anno a seguito di procedimenti di pignoramento presso terzi;
  • L’ammontare totale delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • La somma totale dei corrispettivi erogati nell’anno per prestazioni relative a contratti d’appalto che rientrano nell’ambito dell’articolo 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
  • L’importo totale delle indennità erogate in caso di cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportive, quando il rapporto di lavoro ha natura autonoma, in accordo con le lettere d), e), f) dell’articolo 17, comma 1, del TUIR;
  • Le relative ritenute d’acconto applicate;
  • Le detrazioni effettuate.
Certificazione di lavoro dipendente ed assimilatoCertificazione di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi
Fiscali
– Redditi di lavoro dipendente;
– Redditi assimilati ed equiparati;
– Indennità di fine rapporto, acconti e anticipazioni;
– Compensi arretrati;
– Detrazioni fiscali effettuate;
– Ritenute d’acconto a titolo d’imposta effettuate;
– Oneri deducibili
Fiscali
– Redditi di lavoro autonomo;
– Redditi diversi;
– Provvigioni;
– Corrispettivi erogati dal condominio;
– Detrazioni fiscali effettuate;
– Indennità corrisposte per cessazioni di rapporti di agenzia, funzioni notarili ed attività sportiva;
– Somme erogate a seguito di procedura di esproprio;
– Corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto;
– Compensi a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
– Redditi di locazioni brevi;
– Ritenute di acconto a titolo d’imposta effettuate.
Previdenziali ed assistenziali INPSPrevidenziali
Dati assicurativi INAIL/

Soggetti tenuti all’invio

Sulla base del reddito o compenso erogato nel corso del 2025, devono consegnare/inviare telematicamente la CU 2026 i seguenti sostituti d’imposta:

  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • Aziende coniugali se l’attività è esercitata in società, tra coniugi residenti nel territorio italiano;
  • Condomini;
  • Trust;
  • Società di capitali (Spa, sapa, società cooperative e di mutua assicurazione);
  • Entri commerciali ad essa equiparati residenti nel territorio italiano;
  • Amministrazioni dello Stato;
  • Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali ed altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano;
  • Società di persone (società semplici, snc, sas) residenti nel territorio italiano;
  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • Società di fatto o irregolari residenti nel territorio italiano;
  • Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano;
  • Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
  • Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, relativi a contratti per locazioni brevi.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione
della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito
riquadro previsto per l’Istituto. Sono, inoltre, tenute alla compilazione del modello tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

Redditi oggetto di certificazione

La Certificazione unica ha l’obiettivo di comprovare la percezione di un reddito da parte di un contribuente. Deve, infatti, attestare:

  • La corresponsione, nel 2024 di:
    • Valori e somme indicati dagli art. 49 e 50 TUIR, cioè:
      • Redditi da lavoro dipendente, equiparati o assimilati.
    • Redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, soggetti a ritenuta;
    • Redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1 del TUIR, soggetti a ritenuta;
    • Provvigioni per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
    • Provvigioni derivanti da vendita domicilio;
    • Corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per prestazioni relative a contratti d’appalto. Il condominio ha l’obbligo di operare una ritenuta al 4% a titolo d’acconto, sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d’appalto d’opera e servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa, anche occasionale;
    • Indennità corrisposte per la cessazione:
      • Di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
      • Funzioni notarili;
      • Dall’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma
    • Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi;
    • Corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni;
    • Ritenute operate;
    • Detrazioni effettuate.

Eliminazione dell’obbligo di CU per i forfettari

A partire dall’anno d’imposta 2024, i soggetti che applicano il regime forfettario non sono più tenuti a ricevere la Certificazione Unica dai propri committenti. Questa semplificazione mira a ridurre gli adempimenti burocratici per i piccoli contribuenti, tenendo in considerazione che, attraverso la fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate ha tutti i dati utili per permettere la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per i forfettari. Tuttavia, occorre precisare che la semplificazione non trova applicazione per le indennità non soggette a ritenuta d’acconto (es. indennità di maternità) corrisposte.

Frontalieri

Nella sezione “Riservato ai percipienti esteri” dallo scorso anno vi sono alcune novità. In particolare:

  • Casella 42 “Luogo di attinenza”: va barrata con riferimento ai lavoratori frontalieri residenti in Svizzera nel caso in cui nella casella 41 “Località di residenza estera” sia riportato il luogo di attinenza. Questo corrisponde al luogo d’origine intendendo per tale il Comune in cui un cittadino Svizzero ha ottenuto il suo diritto di cittadinanza.
  • Casella 46 “Frontaliere“: destinata ad accogliere la quota di abbattimento di ritenute ed addizionali di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero per l’attività di lavoro dipendente prestata in Italia. La sotto sezione è composta dai campi da 451 a 454 ove è richiesta l’indicazione della quota di abbattimento con riferimento alle ritenute IRPEF.

Sono stati introdotti dallo scorso anno nuovi codici dedicati alle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, in conformità con il D.Lgs. n. 209/23. Questi codici permettono una gestione più precisa delle agevolazioni fiscali destinate a tali lavoratori. Si tratta dei seguenti codici da inserire nel campo 462:

  • Codice 16: Da utilizzare nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, in base ai commi 1,2 e 3 del D.Lgs. n. 209/23;
  • Codice 17: Da utilizzare in caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia, a partire dal 2024, ed art. 5, co. 4 del D.Lgs. n. 209/23.

Le scadenze di presentazione

La prima scadenza da segnare è quella del 16 marzo, termine ultimo che i sostituti d’imposta dovranno rispettare per l’invio della Certificazione Unica relativa a dipendenti e pensionati.

L’invio dei dati delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale e provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari dovrà essere effettuato entro il 30 aprile.

La terza scadenza riguarda le CU relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, resta l’appuntamento del 31 ottobre, legato all’invio del modello 770. Cadendo di sabato, la data ultima per la trasmissione slitta al 2 novembre.

Criterio di cassa e criterio di competenza

dati da indicare nella CU hanno natura fiscale e previdenziale. Le modalità di esposizione devono rispettare i principi adottati dall’Amministrazione finanziaria, tramite il principio di cassa e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, tramite il principio di competenza.

Con il principio di cassa, vengono considerate soltanto le somme effettivamente erogate nel periodo d’imposta.

Con il principio di competenza, vengono considerate soltanto le somme maturate, anche se non ancora erogate nel periodo d’imposta.

Costituiscono un’eccezione, i rapporti di CO.CO.CO. ed i rapporti di natura autonoma, per i quali, nella generalità dei casi, anche ai fini previdenziali, vige il principio di cassa.

L’esposizione dei dati fiscali comprende, soltanto, i compensi effettivamente erogati nel periodo d’imposta. L’esposizione dei dati previdenziali, richiede che vengano indicati tutti i contributi e le somme ad essi attinenti che erano dovuti anche se non corrisposti al soggetto nel corso dell’anno.

Flusso telematico

Confermata la possibilità di inviare il flusso telematico in più parti trasmettendo le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati con l’eventuale quadro CT separatamente da quelle del lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi. L’invio suddiviso è consentito anche in presenza dei solo redditi di lavoro dipendente, se ciò risulta più agevole per il sostituto.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di tre parti:

  • Frontespizio: vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai
    dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla
    firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT: vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica
    dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2025: devono essere indicati i dati fiscali e previdenziali relativi alle
    certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni
    lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle
    certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Mancata ricezione della Certificazione

Questo documento è particolarmente importante perché è necessario per procedere con la dichiarazione dei redditi, al fine di dichiarare tutte le somme percepite da un lavoro di tipo dipendente e assimilati, che vengono erogate da un datore di lavoro o da un’azienda, nel corso dell’anno.

Nel caso di mancata ricezione del modello di CU, il dipendente o il lavoratore autonomo percipiente redditi o compensi, deve interessarsi a richiederla al proprio datore di lavoro (o committente). Se questa viene negata, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni specifiche. A seguito di mancata risposta, è possibile procedere con comunicazioni formali di esortazione.

I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
Leggi anche

Bonus bollette 2026: come riceverlo e quando arriva?

Il bonus bollette 2026 ti permetterà di beneficiare fino a 1.226 euro di sconto su gas, luce e acqua alle famiglie...

Bonus caldaia 2026: come funziona e come richiederlo

Il cosiddetto Bonus Caldaia 2026 costituisce un importante opportunità per tutti coloro che vogliono sostituire il proprio impianto di...

Bonus sicurezza 2026: cos’è e come chiederlo

E' una misura fiscale che offre incentivi per l'installazione di sistemi di sicurezza, come allarmi e videocamere, per prevenire...

Bonus nuovi nati 2026: istruzioni per la domanda

Il bonus nuovi nati è in vigore anche per tutto il 2026. L’agevolazione spetta alle famiglie per la nascita di un...

Trading in perdita con broker esteri: perché paghi l’IVAFE anche se sei in rosso

Se operate con broker esteri può capitare una situazione che, a prima vista, sembra illogica: chiudete l’anno in perdita,...

Bonus mamme 2026: requisiti, importi, da quando richiederlo?

Il Bonus mamme 2026 è una misura prevista dalla Legge di Bilancio che prevede un contributo economico per le lavoratrici con figli. Quest'anno...