La Cassa Integrazione (CIG) copre l’80% della retribuzione persa per sospensione o riduzione dell’attività, entro un massimale mensile INPS fissato a 1.404,03 euro lordi (circa 1.322 euro netti) per il 2025/2026. L’ammortizzatore spetta a operai, impiegati e apprendisti con almeno 30 giorni di anzianità lavorativa, garantendo anche la copertura figurativa ai fini pensionistici.
Se la tua azienda ha annunciato l’avvio della Cassa Integrazione, le tue prime preoccupazioni sono legittime: “Di quanto si ridurrà il mio stipendio?” e “Quando arriveranno i pagamenti?”.
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è l’ammortizzatore sociale fondamentale che lo Stato attiva per sostenere il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In questa guida aggiornata al 2026, analizziamo in modo pratico come calcolare la busta paga, le differenze tra i vari fondi (CIGO, CIGS, FIS) e le novità normative operative dal 1° gennaio, come la riduzione del contributo addizionale per le aziende virtuose.

Indice degli argomenti
Cos’è la Cassa Integrazione (CIG) e le novità 2026
La Cassa Integrazione è una prestazione economica erogata dall’INPS che sostituisce o integra la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto a causa di crisi aziendali o eventi temporanei. L’importo è pari all’80% della retribuzione persa, entro un massimale mensile stabilito annualmente dalla legge. Si tratta di un’indennità erogata dall’INPS, che supplisce in parte alla mancata retribuzione dei lavoratori.
Le novità in vigore dal 2026
Il sistema degli ammortizzatori sociali è stato recentemente riformato per premiare la stabilità occupazionale. La principale novità operativa riguarda il costo per le aziende: a decorrere dal 1° gennaio 2025 (e confermata per il 2026), le imprese che non hanno utilizzato la CIG per almeno 24 mesi beneficiano di una riduzione del contributo addizionale (dal 9% al 6% per utilizzi fino a 52 settimane).
A chi spetta: requisiti e beneficiari
Non tutti i lavoratori possono accedere alla CIG allo stesso modo. Ecco i requisiti essenziali aggiornati:
- Tipologia contrattuale: Spetta a operai, impiegati, quadri, soci di cooperative e apprendisti di ogni tipologia. Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
- Anzianità lavorativa: Per accedere al trattamento è necessario avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva alla data della domanda.
- Eccezione EONE: Il requisito dei 30 giorni non è richiesto per la CIGO richiesta per “Eventi Oggettivamente Non Evitabili” (es. maltempo, terremoti, interruzione energia elettrica).
Le tre tipologie: CIGO, CIGS e FIS
Per capire chi paga e quanto dura il tuo sostegno, devi identificare in quale “cassa” rientra la tua azienda. Le tipologie sono le seguenti:
1. Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
È l’intervento attivato per eventi temporanei e transitori non imputabili all’azienda o ai lavoratori (es. calo commesse improvviso, maltempo, mancanza materie prime).
- Settori: Industria manifatturiera, edilizia, estrazione, impiantistica.
- Durata: Massimo 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane in un biennio mobile.
2. Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Interviene per crisi strutturali o processi di cambiamento lunghi che richiedono un piano di risanamento.
- Causali: Riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratti di solidarietà.
- Durata: Fino a 24 mesi nel quinquennio mobile (36 mesi con contratti di solidarietà).
3. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Copre i datori di lavoro che non rientrano nella CIGO (es. commercio, servizi, terziario) e che occupano almeno 1 dipendente. Svolge la stessa funzione della Cassa Integrazione per i settori tradizionalmente esclusi.
Quanto si prende: calcolo ed esempi pratici
L’indennità di Cassa Integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate. Tuttavia, esiste un tetto massimo (massimale) imposto dall’INPS: per il 2025/2026, l’importo lordo non può superare circa 1.404 euro mensili. Questo significa che per stipendi sopra i € 1.700, la copertura reale scende ben sotto l’80%.
Il “massimale“: Perché lo stipendio reale scende drasticamente?
Molti lavoratori pensano di ricevere l’80% del loro stipendio pieno. Non è così. L’INPS applica un massimale unico (indipendentemente da quanto guadagni), che viene rivalutato annualmente.
- Massimale unico (Rif. 2025): € 1.404,03 lordi (pari a circa € 1.322,05 netti).
- Eccezione edilizia: Per gli operai edili (maltempo), il massimale è maggiorato del 20% (circa € 1.684 lordi).
Esempio di calcolo: la perdita reale in busta paga
Vediamo due casi pratici per capire l’impatto del massimale su una cassa integrazione a zero ore (mese intero).
| Voce | Operaio (stipendio medio) | Impiegato (stipendio alto) |
| Stipendio lordo mensile | 1.600 € | 2.800 € |
| Calcolo teorico (80%) | 1.280 € | 2.240 € |
| Applicazione massimale INPS | Nessun taglio (1.280 < 1.404) | TAGLIO (si ferma a 1.404) |
| Importo CIG lordo | 1.280 € | 1.404,03 € |
| Ritenute IRPEF (stima 23%) | – 294 € | – 323 € |
| Netto in tasca (stima) | ~ 986 € | ~ 1.081 € |
| Perdita rispetto al normale | ~ 300 € (-23%) | ~ 1.100 € (-50%) |
Mentre l’operaio perde effettivamente circa il 20-25% del reddito, l’impiegato con stipendio più alto può arrivare a perdere fino al 50% del proprio potere d’acquisto a causa del tetto massimo.
Il conguaglio fiscale
Attenzione alle tasse: Il rischio della “doppia CU“. Un aspetto spesso sottovalutato della Cassa Integrazione a pagamento diretto è l’impatto sulla dichiarazione dei redditi. Ricevendo una parte di stipendio dall’azienda e una parte dall’INPS, ti ritroverai l’anno successivo con due Certificazioni Uniche (CU).
L’INPS, agendo come sostituto d’imposta provvisorio, spesso applica le aliquote IRPEF minime e non effettua il conguaglio con il reddito aziendale. Risultato? Nel modello 730 potresti trovarti a dover versare un conguaglio IRPEF anche di diverse centinaia di euro. Il consiglio: Metti da parte una piccola somma mensile o chiedi al tuo commercialista di simulare il calcolo delle imposte in corso d’anno per evitare sorprese.
Tabella di confronto rapido (CIGO, CIGS e FIS)
Non tutte le “casse” sono uguali. Ecco le differenze operative fondamentali per capire la tua situazione:
| Caratteristica | CIGO (ordinaria) | CIGS (straordinaria) | FIS (Fondo Integrazione Salariale) |
| Causa | Eventi temporanei (Meteo, Calo commesse, Guasti) | Crisi strutturali, Riorganizzazioni, Solidarietà | Datori di lavoro esclusi da CIGO (Terziario, Commercio >1 dip.) |
| Durata max | 13 settimane (prorogabili a 52) | 24 mesi (36 per solidarietà) | 26 settimane (in genere, varia per causale) |
| Chi paga? | Di solito l’Azienda anticipa in busta paga | Spesso Pagamento Diretto INPS (tempi più lunghi) | Azienda anticipa o Pagamento Diretto |
| Contributo addizionale | Sì (9-15%), ridotto dal 2025 per aziende virtuose | Sì (9-15%), +1% se non c’è rotazione | 4% fisso |
Errori e aspetti operativi
In anni di consulenza del lavoro, ho visto molti lavoratori commettere errori costosi durante i periodi di CIG. Ecco cosa devi assolutamente sapere per non avere brutte sorprese.
1. Il “secondo lavoro“: attenzione alla decadenza! Molti pensano: “Sono a casa in cassa integrazione, ne approfitto per fare qualche lavoretto extra”. Attenzione: La legge consente di lavorare (subordinato o autonomo) durante la CIG, ma c’è un obbligo assoluto di comunicazione preventiva all’INPS (oggi assolta tramite UniLav se dipendente).
- L’errore: Non comunicare l’inizio della nuova attività.
- La conseguenza: Si perde il diritto all’intera integrazione salariale (decadenza). Inoltre, il reddito da lavoro si cumula e potrebbe ridurre la quota CIG spettante.
2. Pagamento diretto vs anticipo: I tempi cambiano Verifica subito se la tua azienda anticipa il trattamento (lo trovi in busta paga alle normali scadenze) o ha chiesto il pagamento diretto INPS. Nel secondo caso (spesso usato in CIGS o per crisi di liquidità), i tempi di attesa si allungano notevolmente (2-3 mesi di ritardo sono frequenti).
Consiglio: Se sei in pagamento diretto, controlla sul sito INPS o tramite Patronato se l’azienda ha inviato il modello SR41 o il flusso UniEmens-Cig. Senza quell’invio, l’INPS non può pagarti.
3. Malattia durante la CIG: Chi paga? Se sei in CIG a zero ore, la cassa integrazione prevale sulla malattia: non devi inviare il certificato e prendi la CIG. Se invece sei in CIG a orario ridotto (es. lavori mezza giornata), la malattia prevale per le ore lavorabili: devi inviare il certificato medico per essere pagato correttamente.
Per approfondire: Si può lavorare durante la cassa integrazione?.
Dimissioni e TFR durante la Cassa Integrazione
Essere in CIG non ti “blocca” in azienda: puoi rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento (rispettando il preavviso, che va lavorato o indennizzato).
- Maturazione TFR: Durante la cassa integrazione (anche a zero ore), il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) continua a maturare regolarmente come se fossi in servizio. La quota è interamente a carico del datore di lavoro, anche se l’indennità CIG è pagata dall’INPS.
- Ferie non godute: Se ti dimetti, hai diritto al pagamento di tutte le ferie maturate e non godute fino a quel momento. Ricorda però che durante la CIG a zero ore le ferie non maturano.
Come controllare lo stato dei pagamenti INPS
Se sei in regime di pagamento diretto, non devi aspettare al buio. Puoi verificare lo stato di avanzamento della tua pratica in autonomia:
- Accedi al sito INPS con SPID, CIE o CNS.
- Cerca il servizio “Fascicolo Previdenziale del Cittadino“.
- Nel menu a sinistra, clicca su Prestazioni > Pagamenti.
- Qui troverai l’elenco dei bonifici disposti in tuo favore con la dicitura Integrazione Salariale, l’importo e la data di valuta.
Attenzione: Se vedi la pratica ma non il pagamento, verifica che la tua azienda abbia inviato correttamente il modello SR41 o il flusso UniEmens-Cig: senza questi dati, l’INPS non può sbloccare il bonifico.
Decadenza dal beneficio
Il datore paga il trattamento anticipando la spesa che verrà rimborsata: se oggettivamente la spesa è impossibile per mancanza di liquidità, provvede direttamente la finanza pubblica.
I lavoratori cassaintegrati decadono inoltre dal beneficio se:
- Non partecipano a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento;
- Non accettano offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente;
- Rifiutano di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato (in particolare, queste attività sono ammortizzatori sociali concessi dallo Stato, con un orario non minore di 20 ore settimanali e non maggiore di 8 giornaliere. Queste attività sono pagate per i giorni festivi e di malattia, ma non per assenze anche giustificate. Non si instaura alcun rapporto di lavoro tra lo Stato ed i lavoratori e non può durare più di sei mesi).
Domande frequenti
Dipende dal tipo di orario.
Se sei a zero ore: Non maturi ferie né permessi. Per la tredicesima, matura teoricamente, ma il massimale INPS spesso ne annulla l’effetto pratico .
Se sei a orario ridotto: Maturi ferie, permessi e tredicesima in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
Durante il periodo di CIG vige generalmente il divieto di licenziamento per motivo oggettivo (economico). Tuttavia, l’azienda può procedere al licenziamento per giusta causa (gravi mancanze disciplinari del dipendente) o per giustificato motivo soggettivo.
CIG a zero ore: Non devi comunicare la malattia e continui a percepire la CIG (l’attività lavorativa è totalmente sospesa) .
CIG a orario ridotto: Per i giorni in cui avresti dovuto lavorare, prevale l’indennità di malattia (che va comunicata); per le ore di sospensione, resta la CIG.
Sì. I periodi di CIGO e CIGS sono coperti da contribuzione figurativa valida sia per il diritto che per la misura della pensione. L’importo è calcolato sulla retribuzione che avresti percepito se avessi lavorato.
Riferimenti normativi
Per garantire la massima affidabilità, questa guida si basa sulle seguenti fonti legislative aggiornate al 2026:
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148: Testo unico sugli ammortizzatori sociali (artt. 1-8 per norme generali; artt. 9-25 per CIGO/CIGS).
- Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2021, n. 234): Riforma degli ammortizzatori e ampliamento ai lavoratori a domicilio e apprendisti.
- Novità 2025 (Art. 5, D.Lgs. 148/2015 modificato): Riduzione del contributo addizionale per le imprese che non hanno utilizzato ammortizzatori nel biennio precedente .
- Circolari INPS: Circ. n. 197/2015 (requisiti accesso), Circ. n. 5 del 20/01/2025 (nuove aliquote contributive).