Maxisanzione lavoro nero: importi e procedure

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Come funziona la sanzione per lavoro irregolare dopo l’aumento del 30% introdotto dal DL PNRR.

Il contrasto al lavoro nero in Italia ha subito una significativa stretta con l’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 (PNRR-quater), convertito nella Legge n. 56/2024. Dal 2 marzo 2024, le sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari sono aumentate del 30%, portando gli importi minimi da 1.950 euro fino a massimi di 46.800 euro per singolo lavoratore.

Cos’è la maxisanzione per lavoro nero e quando si applica

La maxisanzione rappresenta la principale sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i datori di lavoro che impiegano personale subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV).

Secondo i più recenti orientamenti della Cassazione (sentenze n. 25037/2020, n. 35978/2021 e n. 10746/2023), l’impiego irregolare di lavoratori subordinati configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti. L’illecito si consuma nel momento preciso in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell’assunzione (entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto), questa non viene effettuata.

Questa qualificazione giuridica ha importanti conseguenze pratiche. La normativa applicabile è quella vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro irregolare, non quella del momento della cessazione o dell’accertamento. Inoltre, per la competenza territoriale, in caso di dissociazione tra sede legale e unità produttiva, il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 deve essere trasmesso all’Ispettorato territoriale competente per la sede legale.

Cos’è il lavoro nero

Per lavoro nero, sommerso o irregolare si intende quello in cui non vi è un regolare contratto di lavoro e il datore di lavoro non provvede ad adempiere ai propri obblighi di comunicazione dell’assunzione del lavoratore.

La legge, in Italia, prevede che per assumere un lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato è necessaria la sottoscrizione di un contratto. L’instaurarsi di un rapporto di lavoro, inoltre, deve essere comunicato telematicamente sul portale UniLav, almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Tramite la comunicazione si pone a conoscenza l’Ispettorato del lavoro, l’Inps e l’Inail dell’inizio di un lavoro subordinato. Il datore di lavoro ha l’onere di versare i contributivi IVS e le relative assicurazioni in quanto sostituto d’imposta.

Quando è considerato lavoro nero?

  • Se il datore di lavoro omette la comunicazione preventiva di assicurazione;
  • Se il rapporto di lavoro instaurato non presenta i requisiti della subordinazione.

Sono escluse dall’applicazione delle sanzioni le prestazioni che rientrano nel rapporto societario e in quello familiare, in quanto manca il requisito della subordinazione.

Attenzione!
Nel caso in cui la violazione riguarda la costituzione irregolare del rapporto, allora il contratto di lavoro è nullo per illiceità della causa.

Ambito soggettivo di applicazione

La maxisanzione si applica a:

  • Datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma d’impresa;
  • Enti pubblici economici in qualità di datori di lavoro privati;
  • Persone fisiche che utilizzano lavoratori con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall’art. 54-bis, comma 6, lett. a) del D.L. n. 50/2017

Sono esclusi dall’applicazione della maxisanzione i datori di lavoro domestico, per i quali si applicano sanzioni differenti e più contenute.

La maxi sanzione per il datore di lavoro

Il datore di lavoro che utilizza personale in modo non regolare, ovvero senza che vi sia stata la relativa comunicazione di è assunzione, è sanzionabile. Il riferimento è alla c.d. “maxi sanzione“. Applicando questo tipo di sanzione vengono meno le altre previste per mancate comunicazioni obbligatorie, omessa registrazione sul libro unico del lavoro, etc.

Con le novità apportate dal Decreto PNRR è stato innalzato al 30% l’incremento della maxi sanzione. Le fasce sono, quindi, riportate nella tabella seguente.

Tempo di impiego effettivo del lavoratoreSanzione minimaSanzione massima
Fino a 30 giorni1.95011.700
Da 31 fino a 60 giorni3.90023.400
Oltre i 60 giorni7.80046.800

La sanzione applicabile è per ciascuno lavoratore irregolare impiegato dal datore di lavoro.

Casi di recidiva

La Legge n. 145/2018 aveva già previsto il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva. Cosa vuol dire? Si tratta del caso in cui il datore di lavoro, durante i tre anni precedenti, era stato già destinatario di sanzioni.

Questo meccanismo ha trovato una nuova conferma: infatti, oltre alla maggiorazione del 30% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il Decreto PNRR 2024 ha confermato il raddoppio di tali percentuali per il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti.

Ecco quali sono le sanzioni aggiuntive in caso di recidiva:

Tempo di impiego effettivo del lavoratore in recidivaSanzione minimaSanzione massima
Fino a 30 giorni2.40014.000
Da 31 fino a 60 giorni4.80028.800
Oltre i 60 giorni9.60057.600

Si fa presente che da queste multe sono esclusi i datori di lavoro privati che richiedono assistenza ai lavoratori domestici.

Quando non si applica la maxi sanzione?

Deve essere tenuto in considerazione che vi sono alcune casistiche in cui la maxi sanzione non si applica. Si tratta delle casistiche seguenti:

  • Per i datori di lavoro domestico;
  • Nel caso in cui dagli adempimenti contributi precedenti, vi è la volontà emersa di non voler occultare il rapporto. In questo caso trova applicazione la sola sanzione ordinaria per la mancata comunicazione preventiva e le sanzioni per le differenze contributive;
  • Nel caso in cui il datore di lavoro, prima dell’attività accertativa, ha regolarizzato in modo spontaneo il rapporto di lavoro. La maxi sanzione non si applica al datore che:
    • Prima della scadenza del primo adempimento contributivo ha effettuato la comunicazione dalla quale risulta la data di effettiva instaurazione del rapporto;
    • Dopo la scadenza del primo adempimento contributivo, ha denunciato la propria situazione debitoria entro i 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o dei premi INAIL.
  • In caso di lavoro instaurato con lavoratore autonomo o con lavoratore parasubordinato;
  • Quando vi è impossibilità per il datore di effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro a causa della chiusura dello studio di consulenza o associazione di categoria cui il datore ha affidato la gestione degli adempimenti.

La maxi sanzione può essere evitata solo regolarizzando spontaneamente il rapporto di lavoro nero. Solo in questo caso, viene applicata la sanzione minima, se il lavoratore in nero è impiegato fino a 4 mesi con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) o se si trova impiegato a tempo pieno e determinato per un periodo minimo di tre mesi.

Impossibilità oggettiva di comunicazione

Non si applica la sanzione quando sussiste l’impossibilità oggettiva di effettuare la comunicazione preventiva per:

  • Chiusura dello studio di consulenza o associazione di categoria (anche per ferie), previo invio del modello UniUrg via fax;
  • Eventi imprevedibili e assunzioni improcrastinabili che il datore, con ordinaria diligenza, non avrebbe potuto prevedere.

La sanzione accessoria di sospensione dell’attività

Quando in caso di accertamento ispettivo viene individuata la presenza di lavoratori non regolari può essere applicata anche una sanzione accessoria legata alla sospensione dell’attività. Questo tipo di sanzione deve essere adottata dal personale ispettivo dell’INL, quando:

  • Vi è la presenza di gravi violazioni della normativa in merito alla sicurezza sul lavoro;
  • Il numero dei lavoratori irregolari è pari o > al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato al momento dell’accertamento, oppure al massimo entro 7 giorni dal relativo verbale, in caso di segnalazione da parte di altre Amministrazioni.

L’individuazione dei lavoratori in nero superiore al 10% deve essere calcolata sul totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Nel calcolo devono essere imputati sia i lavoratori regolari, sia quelli in nero che i lavoratori autonomi occasionali.

Il datore deve corrispondere la retribuzione e versare i contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

L’inosservanza del provvedimento di sospensione comporta l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

Cumulo con altre sanzioni

In caso di lavoro nero retribuito in contanti, si applicano cumulativamente:

  • La maxisanzione per lavoro irregolare;
  • La sanzione per mancata tracciabilità delle retribuzioni (art. 1, comma 913, L. 205/2017).

L’INL precisa che è necessario acquisire prova dell’effettiva erogazione delle somme per applicare la sanzione sulla tracciabilità. Il compenso accertato è inoltre funzionale all’adozione della diffida accertativa per differenze retributive e alle comunicazioni a Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per le somme non dichiarate.

Sanzioni per il lavoratore non regolarizzato

Ci sono alcuni casi in cui rischia di essere sanzionato anche il lavoratore non regolarizzato. Si tratta dei casi in cui lo stesso lavoratore non denuncia e, quindi, rischia le dovute conseguenze.

Prendiamo l’esempio, di un lavoratore che percepisce la Naspi, la Dis-Coll o l’Assegno di inclusione. Il lavoratore, in caso di controlli, non solo dovrebbe restituire le somme percepite indebitamente, ma dovrebbe anche pagare i danni. Inoltre, rischia anche di essere denunciato e incriminato per falsità ideologica.

I codici tributo per il versamento delle sanzioni

Per il versamento delle sanzioni maggiorate sono stati istituiti specifici codici tributo:

Modello F23:

  • Codice VAET: “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale”

Iscrizione a ruolo:

  • Codice 3U56: Sanzione base art. 1, comma 445, L. 145/2018
  • Codice 3U57: Maggiorazione art. 1, comma 445, L. 145/2018

Per le sanzioni base rimangono validi i codici precedenti (741T e 79AT) con i relativi codici per le maggiorazioni.

Domande frequenti

Cosa si rischia se si lavora in nero?

Il lavoro irregolare prevede sanzioni per il datore di lavoro fino a un massimo di 46.800 euro, mentre il lavoratore non è soggetto a multe, salvo nei casi di presenza di ammortizzatori e sostegni sociali.

Cosa fare in caso di lavoro in nero?

Uno dei mezzi più sicuri ed efficienti per segnalare la pratica del lavoro in nero è sicuramente quello previsto dalla Guardia di Finanza.

Chi può denunciare il lavoro in nero?

Un lavoratore che sta svolgendo la propria mansione senza un regolare contratto può rivolgersi al proprio sindacato di categoria, per denunciare la situazione.

Come faccio a dimostrare che ho lavorato in nero?

Il lavoratore che voglia far accertare il lavoro in nero, potrà rivolgersi ad uno studio legale di fiducia per inviare una lettera di diffida e messa in mora.

Fonti normative

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 e n. 38/2010
  • D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
  • Art. 3, commi 3 e ss., D.L. 12/2002
  • D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act)
  • Nota INL n. 1156/2024
  • Nota INL n. 856/2022
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenze n. 25037/2020, n. 35978/2021, n. 10746/2023
  • Art. 1, comma 445, L. 145/2018
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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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