Con il  decreto legge n. 99 del 2021, pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2021, nuovi misure sono state introdotte sul fronte degli ammortizzatori sociali, nello specifico riguardanti la cassa integrazione per far fronte anche nel 2021 all’emergenza Covid-19. Si tratta di un periodo “cuscinetto” rivolto a determinate aziende e settori che non hanno la possibilità di accedere agli ammortizzatori ordinari. Il divieto dei licenziamenti sia collettivi sia per giustificato motivo continua e viene vincolata la possibilità di accederci.

Come possiamo vedere sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l‘INPS in data 9 agosto 2021 ha emanato la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021 dove vengono spiegati i decreti legge riguardanti gli ammortizzatori sociali.

Vengono anche definite le indicazioni sul rinvio del trattamento di integrazione straordinaria per le aziende nel settore aereonatico.

Nello specifico troviamo i requisiti e le scadenze per accedere alle seguenti misure:

  • Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40, comma 1 e 40 bis del D.L. n. 73/2021;
  • Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ;
  • Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica;
  • Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo;
  • Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili;
  • Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità.

Ammortizzatori sociali – cosa sono

Si parla di ammortizzatori sociali quando vengono in azione una serie di misure volte ad offrire aiuto e sostegno ai lavoratori che perdono il posto di lavoro.

Si tratta di elementi a disposizione delle aziende in crisi che non riescono a mantenere i costi della struttura e del ridimensionamento del lavoro.

Erogati e studiati dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione Cura, i quali stabiliscono anche l’attivazione di incentivi e bonus in progetti innovativi, speciali e in materia Welfare, ovvero tutto ciò che riguarda il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinari – CIGS

Abbreviata e conosciuta da molti come CIGS, viene dettata e spiegata nella normativa D.Lgs. n. 148/2015 e spetta a tutti i lavoratori che abbiano maturato almeno 90 giorni presso l’azienda.

Si tratta di un intregrazione allo stipendio dei dipendenti che lavorano con compagnie che hanno problemi di crisi, di riorganizzazione o di contratti di solidarietà difensivi.

I dirigenti ed i lavoratori a domicilio sono esclusi da questa formula di cassa integrazione.

Le imprese che possono porgere la domanda sono sia quelle che devono avere almeno 15 dipendenti, incluso quelli in apprendistato, nel semestre precedente alla formulazione della richiesta, sia quelle categorie di datori di lavoro a prescindere dai dipendenti occupati, sia quelle aventi più di 50 dipendenti.

Quali aziende possono partecipare?

Se la compagnia presenta i requisiti sopra elencati, come possiamo vedere dal art.20 comma 1, D.Lgs n.148/2015, e appartiene ad una delle seguenti categorie, potrà fare richiesta.

Aziende con almeno 15 dipendenti e più:

  • imprese industriali, incluse quelle edili e affini;
  • imprese artigiane se si trovano costretta alla sospensione o riduzione dell’attività;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, se c’è un calo dell’attività, il quale dipende anche dall’azienda che richiede l’appalco e che anch’essa abbia attivato il trattamento ordinario o straordinario;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, comprese le cooperative, le condizioni di richiesta sono uguali ai colleghi ristoratori sopra elencanti;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, si intende la sezione di produzione e manutenzione dei treni stessi, ovvero del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza;

Imprese con più di 50 lavoratori:

  • Compagnie esercenti attività commerciali, incluse quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

Categorie di datori di lavoro a prescindere dai dipendenti occupati:

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO

Questa prestazionbe consiste nel versamento da parte dell’INPS di un importo per tutti quei lavoratori che ricevono un salario diminuito per via della scarsa attività dell’azienda presso cui prestano servizio.

L’obbiettivo è quello di mantenere nelle compagnie il personale già specializzato ed aiutare le imprese nel riavvio delle prestazioni nel periodo di tempo in cui ne necessitano.

TEMPORANEITÀ è la parola chiave per riuscire ad ottenere questo incentivo.

Per maggiori informazioni, sul sito inps.it possiamo trovare tutte le causali di questa formula.

Cassa Integrazione, quali sono le novità 2021

Ora che abbiamo fatto un po’ di chiarezza sulla panoramica generale della cassa integrazione in Italia, vediamo cosa il nostro Governo ha deciso di attivare nell’ultimo periodo.

Come anticipato nell’introduzione ci sono stati dei postici e dei prolungamenti per alcuni settori, specialmente per quanto riguarda i requisiti e le scadenze.

Queste news sono gestitie e regolate dall’ente INPS, il quale ha fatto uscire una nuova circolare sulla regolamentazione: Circolare n. 125 del 9 agosto 2021:

Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dai decreti-legge n. 73/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro e si riepilogano le relative istruzioni operative. Inoltre, si forniscono indicazioni in ordine alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Trattamento Cassa Integrazione Guadagno Straordinario ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

È rivolto a tutti i datori di lavoro che rientrano nell’art. 10 del D.lgs n. 148/2015.

Non c’è il bisogno di avere un particolare numero di lavoratori e la misura può essere richiesta per un’estensione massima di 26 settimane fino al 31 Dicembre 2021.

Si tratta di un compenso di integrazione straordinaria salariale dove i criteri di calcolo e misure sono diversi da quelli previsti per il CIGS.

Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale

Per i datori di lavoro privato nel settore industriale viene data la possibilità di esonerarsi dal pagamento dei contributo addizionale previsto dall’articolo 5, del decreto legislativo in visione, fino al termine dell’anno.

I requisiti per ottenerlo sono, oltre alla categoria di settore coinvolta, la sospensione o riduzione dell’attività e presentazione della domanda dal il 1° luglio 2021.

Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Qualora i datori di lavoro abbiano raggiunto i limiti massimi di durata totale dei trattamenti nel quinquenni mobile, e non possono accedere ai trattamenti salariali integrativi, potranno beneficiare di un periodo extra massimo di 13 settimane da consumarsi entro il 31 dicembre 2021.

Per le aziende che usufruiscono di questa formula, viene vietato il licenziamento, anche per gista motivazione.

Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione

Per tutte le attività sul territorio nazionale che posseggono una rilevanza strategica, viene data una finestra di massimo 6 mesi nel momento in cui la loro attività cessa di esistere.

Ai sensti dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020, viene concesso un periodo extra di 6 mesi per usufruire del trattamento di integrazione salariale, per cessazione di attività, anche per tutte quelle compagnie operanti nel settore aereo.

Datori di lavoro delle industrie tessili

Per tutte le ditte rientranti in questa formula che hanno avuto una cessione o riduzione del lavoro nel periodo di tempo da Luglio 2021 a ottobre 2021, viene concessa la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria per un massimo di 17 settimane.

Rientrano in questo settore:

  • confezione di articoli di abbigliamento;
  • confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Come previsto dal Decreto–legge 20 luglio 2021, n. 103, in favore alle imprese aventi una rilevanza d’interessa strategico nazionale, viene concesso un trattamento di ulteriori 13 settimane utilizzabili entro il 31 dicembre 2021.

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Tania Silini
Classe 1993, diplomata in arte e comunicazione presso il Liceo Decio Celeri di Lovere, ho conseguito poi dei corsi di Digital Marketing e Coding svolti a Londra. Appassionata da sempre di scrittura e dopo varie esperienze all'estero ho deciso di collaborare con alcuni progetti editoriali interessanti. In particolare, mi occupo di aggiornamenti di fiscalità nazionale per il portale Fiscomania.com, dove pubblico contenuti ed approfondimenti legati alle persone fisiche, agevolazioni fiscali e bonus.

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