Cassa integrazione 2021: novità in arrivo. Da 30 giugno stop alla Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19. Si torna al regime ordinario, vediamo cosa c’è da sapere.

Tra gli strumenti di sostegno alla economia, vi sono stati anche alcuni interventi per facilitare l’accesso alla Cassa integrazione, con causale Covid-19. Tale previsione è stata introdotta con la finalità precipua di agevolare le imprese, in costanza anche del blocco dei licenziamenti, che limitava i tagli al personale.

Con il venir meno del blocco, anche e misure collaterali, dunque, cesseranno, a cominciare della cassa integrazione. Ciò implica che i datori di lavoro dovranno far nuovamente ricorso agli ammortizzatori classici, quelli per intenderci applicati prima dell’emergenza COVID-19, nonché dalla nuova CIGS, in deroga introdotta dal Decreto Sostegni bis, per le aziende soggette a cali di fatturato.

Vediamo cosa c’è da sapere.


Cassa integrazione covid-19

Il decreto ministeriale  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 dicembre 2020, ha previsto delle deroghe alla normale disciplina di accesso alla cassa integrazione straordinaria, fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.

Requisiti straoridinari

La cassa integrazione covid-19 prevede alcune deroghe alle modalità di accesso al sussidio. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in relazione alla pandemia da Covid-19 può, infatti, essere richiesta:

  • solo con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.
  • anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016 
  • con sospensioni anche in deroga al limite di cui all’art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, quindi non opera il limite dell’80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva.

Quali sono i requisiti ordinari?

Non tutti i requisiti della cassa integrazione ordinaria sono abiurati. Infatti, devono essere rispettate le ulteriori previsioni consistenti in:

  • il requisito di anzianità minima di 90 giorni per il lavoratore  
  • la durata massima di 24 mesi  di trattamento straordinario nel quinquennio mobile, 
  • il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro
  • il versamento dell’80% del salario mensile previsto per il lavoratore.

Invero, gli ultimi interventi del legislatore in tema di cassa integrazione, soprattutto tramite la Legge di Bilancio 2021, sono diretti nel senso di potenziare e rafforzare questo strumento. Numerose sono state le novità introdotte dal provvedimento in primo luogo, la norma ha anche introdotto la cassa integrazione per lavoratori autonomi.

Tuttavia, con la previsione dell’ISCRO si è inteso estendere questo ammortizzatore sociale anche a quelle categorie che non potevano farvi ricorso, al fine di sostenerli in questa particolare fase emergenziale.

La legge di bilancio 2021, inoltre, ha previsto l’estensione della cassa integrazione straordinaria fino al 31 marzo, poi prorogata per ulteriori 13 settimane fino al 30 giugno. Cosa accade, dunque, allo scadere della data?

Cassa integrazione 2021: cosa accade dal 1° luglio?

Come poc’anzi affermato, a far data dal 1° luglio, i datori di lavoro non potranno più ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per covid-19. Tuttavia, il legislatore, con il Decreto Sostegni bis, ha introdotto uno strumento per agevolare ulteriormente le imprese.

Infatti, ai datori di lavoro, che necessiteranno di ricorrere comunque agli ammortizzatori sociali ordinari, è stato previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale all’INPS, calcolato in base alle ore di ammortizzatore fruite. Sarà possibile accedere a tale incentivo:

  • a far data al 31 dicembre 2021;
  • Limitatamente alle realtà che hanno fatto ricorso alle settimane di CIGO / CIGS previste dal “Sostegni”.

Mentre, per quanto attiene, la disciplina della cassa integrazione, trovano di nuovo applicazioni le previsioni ordinarie.

Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi sia i dirigenti che i lavoratori a domicilio. La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative. Lo strumento in esame può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Cassa integrazione e blocco licenziamenti

Il tanto discusso blocco dei licenziamenti sembra essere altrettanto per trovare una definitiva conclusione. Tuttavia, anche se sono state caducate le previsioni speciali in tema di ammortizzatori, fino alla vigenza del blocco dei licenziamenti, sarà garantito l’accesso facilitato agli ammortizzatori sociali, come accaduto fino ad oggi.

Le agevolazioni previste in predetto ambito valgono per l’intero periodo di divieto, modo tale che esso non vada a gravare sulle aziend quanto l’inutilizzo dei lavoratori, a causa della riduzione delle attività aziendali, è supportato dai cd. ammortizzatori Covid (CIGO, CIGD, FIS e CISOA) che sono stati istituiti dal 23 febbraio 2020 e, a loro volta, prorogati dalla normativa emergenziale.

Vediamo quali sono alcune disposizioni su tali strumenti:

  • nel calcolo delle rate previste vengono considerate sia la tredicesima che la quattordicesima;
  • non maturano ferie ove si tratti di cassa integrazione a zero ore, salvo nel caso in cui la cassa integrazione non venga richiesta per periodi inferiori a 15 giorni;
  • il trattamento di fine rapporto, invece, matura anche in costanza del periodo di cassa integrazione.

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