La cartella di pagamento è lo strumento attraverso il quale lo Stato attua la riscossione delle entrate pubbliche per le quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo delle somme. Il ruolo è un atto della pubblica amministrazione che viene messo a conoscenza del contribuente mediante la cartella di pagamento.
La cartella di pagamento viene prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che si occupa di iscrivere a ruolo somme non versate dal contribuente nei termini ordinari oppure dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni del contribuente, ma anche da avvisi di accertamento o liquidazione, oppure ancora da altri atti impositivi (o anche sentenze del giudice). La cartella di pagamento può anche essere il primo atto impositivo notificato al contribuente, quando la norma non prevede atti da comunicare precedentemente.
Deve essere evidenziato che accanto alla cartella di pagamento, per alcune tipologie di entrate vi è la notifica dell'avviso si accertamento esecutivo (per imposte sui redditi, IVA e IRAP, ma anche per i contributi INPS). Attraverso l'avviso di accertamento esecutivo, l'atto stesso è titolo esecutivo sostituendo il ruolo, con il venir meno della cartella di pagamento.
Che cosa è l'iscrizione a ruolo?
Il ruolo non è nient'altro che un elenco che l'ente aggiorna periodicamente ai fini della riscossione, e contiene i nominativi dei soggetti debitori e le relative somme dovute. Dunque, una volta che debitore e somme vengono iscritte a ruolo, tale elenco sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultima possa provvedere alle successive procedure, ovvero alla predisposizione e alla notifica delle cartelle, alla riscossione delle somme, al riversamento alle casse dell'ente impositore o, nel caso di mancato pagamento, all'avvio dell’esecuzione forzata.
L'emissione della cartella di pagamento
Le cartelle di pagamento vengono emesse dal concessionario della riscossione in presenza di somme dovute in base ad iscrizioni a ruolo. Nei casi in cui non è previsto il versamento spontaneo delle imposte da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria procede alla riscossione mediante "iscrizione a ruolo". Il ruolo è l'elenco dei contribuenti debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo concessionario (art. 10, primo comma, lettera a) del DPR n. 602/1973, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999).
Una volta reso esecutivo (art. 12 del DPR n. 602/1973 così come modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999: "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo"), il ruolo viene trasmesso al Concessionario della riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le notifica ai singoli debitori, "entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo" (art. 25, comma 1, del DPR n. 602/73 così come sostituito da...
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