Le plusvalenze su partecipazioni in società ed enti residenti all'estero di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR sono soggette al regime del capital gain (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR). Quindi, a seconda dello Stato di residenza della società partecipata, si applica un diverso regime impositivo:
Se le società sono residenti in uno Stato non considerato a fiscalità privilegiata, si applicano le disposizioni relative alle plusvalenze su partecipazioni in società residenti in Italia;
Se le società sono residenti in uno dei Paesi o territori a fiscalità privilegiata, in linea di principio, le plusvalenze, assunte al netto del 100% delle relative minusvalenze, concorrono per il loro intero ammontare al reddito complessivo del socio residente (art. 68 co. 4 del TUIR).
Andiamo ad analizzare, di seguito, il regime fiscale di tassazione del capital gain su società residenti in paradisi fiscali. In particolare, vedremo le plusvalenze legate alla cessione di partecipazioni.
Plusvalenze su società in paradisi fiscali: gli stati considerati a fiscalità privilegiata
L'attuale formulazione dell'art. 47-bis del TUIR considera residenti in paradisi fiscali le partecipate:
Il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 15% oppure inferiore al 50% di quello italiano (art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR), per le partecipazioni di controllo;
Il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.
Al ricorrere di tali requisiti, le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito del cedente residente in Italia per il 100% del loro ammontare.
Fino al 2018, invece, l'integrale imponibilità della plusvalenza su partecipazioni si applicava se lo Stato della partecipata prevedeva un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Il momento di realizzo della plusvalenza
Per identificare il corretto momento di realizzo della plusvalenza da cessione di partecipazioni di società residenti in paese black list è possibile fare riferimento alla Circolare n. 35/E/2016 (§ 3.2). Secondo questo documento di prassi occorre fare riferimento al momento di realizzo, con le seguenti precisazioni:
Nel caso in cui le plusvalenze si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis (al momento del realizzo in capo al socio italiano) come provenienti da un regime fiscale privilegiato, le stesse saranno assoggettate al regime di integrale imponibilità. Questo salvo che il contribuente dimostri la ricorrenza, sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione, dell'esimente di cui all'art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR;
Nel caso in cui le plusvalenze si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis (al momento del realizzo in capo al socio italiano) come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, potranno beneficiare della parziale imposizione.
Occorre,...
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