Il contratto di leasing è stato a lungo privo di una disciplina legislativa. Tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto apposita disciplina il cui compito principale era quello di regolare il contratto atipico, ma molto diffuso tra gli operatori economici. L’interprete ha così introdotto la nota distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo.
Tuttavia, è stato recentemente disciplinato dal Legislatore nell’ambito della “Legge Concorrenza” n. 124/2017, che ha, in primo luogo, superato la precedente impostazione, individuando una disciplina unica del leasing.
Ad oggi, con contratto di leasing si intende un contratto con il quale un soggetto riceve un bene dietro pagamento di un canone mensile.
Altrettanto interessante, è stata l’individuazione della disciplina in caso di mancato pagamento dei canoni del leasing. In costanza del regime pretorio, infatti, si soleva operare una distinzione tra le due forme di leasing. In tal senso, il legislatore supera la distinzione anche per quel che attiene al regime dei rimedi, prevedendo un’unica normativa.
Il mancato pagamento dei canoni del leasing costituisce inadempimento al contratto, subordinando la risoluzione del contratto al criterio del grave inadempimento.
Il grave inadempimento dell’utilizzatore presuppone il mancato pagamento di almeno sei canoni del leasing mensili o almeno due canoni trimestrali, anche non consecutivi. Mentre per il leasing immobiliare, è sufficiente il mancato versamento di importo equivalente a tale numero di canoni.
Da ciò, invero, il legislatore fa discendere una serie di conseguenze peculiari, che, invero, sembrano richiamare anche forme di garanzie specifiche, e non sempre apprezzate in dottrina, come il c.d. patto marciano. Il leasing, quindi, si presta a molte ed interessanti osservazioni.
Ma, prima di tutto, dobbiamo chiederci cosa accade, dunque, se non procedi a versare i canoni. Scopriamolo insieme.
Canoni leasing: le caratteristiche del contratto
Il leasing, a lungo, è stato un contratto privo di tipizzazione legislativa, affidato all’elaborazione giurisprudenziale, con particolare riferimento ai rimedi che spettano al concedente in caso di inadempimento dell’utilizzatore ha operatoria distinzione tra leasing traslativo e di godimento con causa finanziaria.
Secondo l’impostazione accolta dalla giurisprudenza, era possibile individuare una differenza essenziale con riguardo alla natura del bene oggetto di leasing. Il leasing finanziario o di godimento se ha ad oggetto il bene strumentale che si caratterizza per il fatto che tende a perdere valore e avere un valore residuo basso, e rendendo l’eventualità che venga esercitata l’opzione di acquisto un’eventualità rara.
Tuttavia, di recente, è stato disciplinato dal Legislatore nell’ambito della “Legge Concorrenza” n. 124/2017.
La sua importazione dal mondo anglosassone aveva prodotto lunghi dibattiti tra i giuristi, sia in merito alla sua natura, sia in merito alla disciplina applicabile.
Si sostanzia in un contratto con il quale un soggetto riceve un bene dietro pagamento di un canone mensile. Si tratta spesso di dispositivi tecnologici, macchinari o apparecchiature per uffici, quindi beni che sono soggetti ad una rapida obsolescenza e che vanno sostituiti con cadenza periodica.
La differenza principale riguarda la natura del bene oggetto di leasing. Il leasing finanziario o di godimento se ha ad oggetto il bene strumentale che si caratterizza per il fatto che tende a perdere valore e avere un valore residuo basso, e rendendo l’eventualità che venga esercitata l’opzione di acquisto un’eventualità rara.
Leasing finanziario
Il leasing finanziario ha ad oggetto un bene produttivo che si espone al rischio dell’obsolescenza. La principale funzione è finanziaria o di godimento. Il canone remunera il godimento del bene e oltre ad essere uno strumento per remunerare il finanziamento che l’utilizzatore ha ricevuto con il leasing.
L’utilizzatore, anziché acquistare il bene e pagarlo, lo fa acquistare con al società di leasing paga un canone che remunera la possibilità di godere del bene e per quanto riguarda la società di leasing, remunera l’operazione finanziaria che questa ha compiuto.
La società di leasing sta svolgendo una funzione di finanziamento compra il bene che gli viene indicato dall’utilizzatore, invece del capitale per acquistar il bene, dunque il canone serve a restituire il capitale più interessi. L’utilizzatore ha il vantaggio di poter godere del bene, alterni del rapporto il bene ha valore residuale basso è un bene che ha ceduto tutte le sua utilità. è un bene che economicamente ha esaurito le sue funzione.
Il trasferimento della proprietà ci può essere, è l’utilizzatore può esercitare l’opzione, ma è un’eventualità rara, in quanto, come dicevamo, il bene è in genere oggetto di obsolescenza. Quindi la causa dell’operazione è soprattutto finanziaria e di godimento.
Leasing traslativo
Accanto a questa funzione il leasing può avere una funzione traslativa, in questo caso ha ad oggetto un bene che non è più strumentale, è spesso un bene di consumo, che ha un valore residuo ancora significativo. In genere, il valore è superiore al prezzo convenuto per l’esercizio del diritto di opzione da parte dell’utilizzatore non è un bene che tende all’obsolescenza.
In questo caso la funzione principale è traslativa le parti hanno posto in essere un’operazione strumentale difficile che si verifichi, ma assume una sua centralità, questa distinzione è stata elaborata a quali fini.
Cosa succede se non paghi i canoni del leasing?
Il mancato pagamento dei canoni del leasing costituisce inadempimento al contratto. La legge 124 del 2107 ha introdotto una disciplina tipica del contratto, oltre ad individuare i rimedi in caso di inadempimento. La norma subordina la risoluzione del contratto al criterio del grave inadempimento.
Il grave inadempimento dell’utilizzatore presuppone il mancato pagamento di almeno sei canoni del leasing mensili o almeno due canoni trimestrali, anche non consecutivi. Mentre per il leasing immobiliare, è sufficiente il mancato versamento di importo equivalente a tale numero di canoni.
Il co. 137 dell’art. 1 introduce suddetti criteri. Quindi la gravità dell’inadempimento è tipizzata, non è rimessa alla valutazione giudiziale, sotto la soglia non si può risolvere sopra si può risolvere.
Cosa succede in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore? Il co. 138 afferma che il concedente ha diritto alla restituzione del bene, formalmente la società di leasing ha acquistato il bene per conto dell’utilizzatore.
Funzione di garanzia
Tuttavia, alla società non interessa trattenere il bene. La società, allora, trattiene il bene con funzione di garanzia per il mancato pagamento dei canoni leasing. In caso di inadempimento, società vende il bene, trattiene le somme pari ai canoni del leasing scaduti e non pagati con gli interessi e i canoni a scadere, in modo tale da rientrare nel finanziamento.
Il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore resta fermo nella misura residua, laddove il valore realizzato dalla vendita è minore dell’ammortamento.
Se quello che ricavo è inferiore a quello che mi devi ho il diritto al credito residuo. Si realizza una sorta di meccanismo marciano non esdebitativo. Il concedente ha proprietà con funzione di garanzia, in virtù di una previsione affine al patto marciano, ha l’obbligo di restituirti il residuo, se non c’è residuo e il credito non è ancora soddisfatto in pieno, permane l’obbligazione ridotta in misura proporzionale alla somma ricavata dalla vendita.
Il legislatore ha previsto una disciplina della risoluzione per inadempimento unitaria e che supera la distinzione tra leasing traslativo e di godimento.
La tendenza legislativa a sottoporre il leasing a disciplina unitaria, l’aveva tentata anche qualche anno prima, quando noverando la legge fallimentare aveva introdotto il 72 quater, il quale occupandosi sempre di scioglimento del leasing, per cause riferibili all’utilizzatore.
In sintesi: cosa restituire in caso di mancato pagamento dei canoni leasing?
Possiamo allora sinteticamente indicare quali sono le somme che devi pagare in caso di mancato pagamento dei canoni del leasing. In questo caso, allora, a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore, dovrai restituire al concedente il bene, il quale è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato.
Da tale somma il creditore può sottrarre:
- l‘ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
- l’ammontare, nella sola sorte capitale, dei canoni a scadere;
- il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;
- le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.