Il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del presidente del Consiglio con la “definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”. Tuttavia, ad oggi, il Bonus genitori separati non è ancora entrato in vigore né ci sono indicazioni INPS.
Il Decreto definisce quali sono le regole ed i requisiti per beneficiare del bonus fino ad un massimo di 800 euro per 12 mensilità in favore dei genitori lavoratori separati o divorziati, che a causa dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.
In particolare, per beneficiare del contributo è necessario avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui si chiede il sostegno. Inoltre, occorre dimostrare di aver subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’8 marzo 2020 di almeno 90 giorni o una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019. Inoltre, il contributo sarà erogato ai genitori che, tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto solo parzialmente.
Bonus genitori separati o divorziati
Il contributo fino a 800 euro è finanziato dal Fondo istituito con il decreto legge n. 41/2021. Sarà erogato su domanda del genitore che ha diritto all’assegno in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare, fino a un massimo di 800 euro mensili, corrispondenti a 9.600 euro l’anno. Il bonus sarà corrisposto per un massimo di 12 mensilità
Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e per il 2022 rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse.
Chi può beneficiare del bonus genitori separati o divorziati?
Possono beneficiare del bonus 800 euro, i genitori separati o divorziati che devono provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, ma anche dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.
Inoltre, il genitore non deve avere ricevuto l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19.
Requisiti
- reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui si richiede il sostegno;
- ha diritto a riceverlo chi è tenuto a pagare gli alimenti e ha subito una riduzione o sospensione della propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020, per una durata minima di novanta giorni o una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Restano esclusi tutti coloro che hanno ricevuto, anche solo parzialmente, l’assegno di mantenimento nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.
Come fare domanda?
Le modalità per presentare domanda verranno definite con un avviso sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia. Nella domanda occorre indicare l’importo dell’assegno di mantenimento e l’ammontare delle somme non versate all’ex coniuge.
Ai fini della valutazione delle domande il Dipartimento verificherà il rispetto dei requisiti reddituali, con l’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate, e l’importo dell’assegno di mantenimento rivolgendosi agli uffici giudiziari.
Il decreto attuativo chiarisce quali sono i documenti necessari:
- generalità e dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale;
- conto corrente bancario o postale;
- importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dall’altro genitore;
- nel caso in cui, il coniuge inadempiente sia titolare di redditi da lavoro dipendente e l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente;
- reddito percepito durante il periodo per il quale non è stato corrisposto, integralmente o parzialmente, l’assegno di mantenimento;
- il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza da COVID-19, quale fattore scatenante la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata in cui ricevere ogni comunicazione.
- copia del proprio documento di identità e del titolo dal quale risulta il diritto all’assegno di mantenimento.