Credito di imposta del 30% delle commissioni bancarie POS per i commercianti che accettano pagamenti elettronici da privati. Utilizzo del credito in compensazione con modello F24.

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici (c.d. bonus POS) è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro. Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.

L’art. 22 del D.L. n. 124/19 con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento con metodi tracciabili, ha previsto in favore di esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi o compensi, nel periodo d’imposta precedente, non superiori a 400.000 euro, un’agevolazione. Si tratta di un credito d’imposta sulle commissioni POS addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020. In particolare, il credito di imposta è previsto per le commissioni sostenute dai commercianti per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito, prepagate, bancomat, bonifici e altri mezzi di pagamento elettronici. Tale disposizione, modificata di anno in anno, non prevede, tuttavia, un termine finale, restando in vigore anche per l’annualità in corso. Pertanto, andiamo a riepilogare gli aspetti principale di tale agevolazione.

Art. 22 del D.L. n. 124/19 – Bonus POS – credito di imposta commissioni pagamenti con mezzi tracciabili
“Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

La commissione è il costo applicato all’esercente sulla transazione da parte del soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento. Il credito di imposta è un incentivo fiscale importante che favorisce l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, contribuendo alla lotta all’evasione fiscale e alla promozione dell’economia digitale.

Bonus POS: credito fiscale del 30% sulle commissioni legate ai pagamenti con mezzi tracciabili

Il citato art. 22 del D.L. n. 124/19 ha previsto (a decorrere dal 1° luglio 2020), un incentivo sui pagamenti effettuati tramite mezzi di pagamento tracciabili. L’incentivo previsto consiste in un credito d’imposta del 30%, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi o compensi, nell’anno precedente, fino a 400.000 euro. La disposizione risulta valevole, a regime, in quanto non risulta indicato un termine finale di applicazione.

L’incentivo ammonta al 30% delle commissioni, applicabile sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Profilo oggettivo

Il credito d’imposta in commento è determinato in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • Mediante l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 sesto comma del DPR n. 605/73 o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
  • In relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020 e poi a regime.

Deve essere evidenziato che gli strumenti di pagamento elettronici devono soddisfare i requisiti tecnici di collegamento previsti dal Provvedimento n. 211996 del 6 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

È importante ricordare che:

  • Il credito d’imposta può essere richiesto solo se nel mese solare si è effettuata almeno una transazione verso clienti consumatori (informazione disponibile nel riepilogo operazioni).
  • La processing fee non può essere oggetto di credito d’imposta.

Conservazione dei documenti

Gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta devono conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato. I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.

Caratteristiche del credito

Il bonus del 30% applicabile commissioni bancarie presenta le seguenti caratteristiche, riepilogate nella seguente tabella.

UTILIZZO CON F24Utilizzo esclusivo in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. L’utilizzo può avvenire a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6916” (vedasi Risoluzione n. 48/E/2020).
RIPORTO IN DICHIARAZIONEDeve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito deve essere indicato nel quadro RU, codice credito “H3”.
ESENZIONE IMPOSTE DIRETTEIl credito non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap. Inoltre, il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109 comma 5 (deducibilità dei componenti negati) del TUIR.
CONTROLLI INCROCIATIObbligo per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta (Provv. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2020 n. 181301).
LIMITE AIUTI “DE MINIMISIl credito viene riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità. Previsione di un massimale di 200.000 euro nei tre esercizi finanziari, il limite è più basso per i produttori agricoli (15.000 euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30.000 euro).

Agevolazioni fiscali per gli operatori che si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici

La normativa fiscale prevede alcune misure agevolative in favore dei soggetti IVA che si avvalgono di mezzi di pagamento elettronici.
In particolare, la normativa prevede:

  • La riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro (art. 3 del D.Lgs. n. 127/15), da parte di coloro che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi;
  • La riduzione alla metà delle sanzioni amministrative ex artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 471/97 in favore degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indicano, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.

Domande frequenti

Cos’è il credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici?

Il credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici è un incentivo fiscale introdotto dalla Legge n. 124/19 (art. 22 – legge di bilancio 2019) per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei commercianti.

A chi spetta il credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici?

Il credito di imposta spetta ai commercianti che hanno un volume di affari annuo non superiore a 400.000 euro e che effettuano le loro transazioni con mezzi di pagamento elettronici.

Quali sono i mezzi di pagamento elettronici che danno diritto al credito di imposta del 30% sulle commissioni?

I mezzi di pagamento elettronici che danno diritto al credito di imposta sono carte di credito, di debito, prepagate, bancomat, bonifici e altri mezzi di pagamento elettronici.

Come si utilizza il credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici?

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione con le imposte dovute, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Cosa succede se il credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici non viene utilizzato completamente?

In caso di utilizzo parziale del credito di imposta, l’eventuale eccedenza può essere portata in compensazione nei periodi d’imposta successivi.

Quali sono i vantaggi del credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici?

Il credito di imposta del 30% sulle commissioni derivanti da pagamenti con mezzi elettronici favorisce l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, contribuendo alla lotta all’evasione fiscale e alla promozione dell’economia digitale.

Normativa

Articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – pdf  – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Provvedimento del 29 aprile 2020 – Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili (Pubblicato il 29/04/2020)

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