Imbarcazioni, opere d'arte, auto storiche e gioielli in società semplice: IVA in acquisto, assenza ammortamento e plusvalenza di vendita.
La società semplice detiene imbarcazioni, opere d’arte, auto storiche e gioielli senza soggettività passiva IVA. L’acquisto è indetraibile, il bene non si ammortizza, la plusvalenza in cessione segue l’articolo 67 del TUIR e la tripartizione tra collezionista, speculatore occasionale e mercante d’arte.
La società semplice che detiene beni mobili di lusso, imbarcazioni, opere d’arte, auto storiche, gioielli, non riveste la qualifica di soggetto passivo IVA, poiché l’articolo 2251 del Codice civile ne esclude l’esercizio di attività commerciale.
Ne derivano tre conseguenze operative distinte da quelle di una società di capitali: l’acquisto avviene senza detrazione dell’IVA, alla stregua di quanto previsto per i privati; il bene, non essendo strumentale a un’attività d’impresa, non è ammortizzabile; la cessione genera una plusvalenza rilevante ai fini IRPEF solo se ricorrono i presupposti dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR, secondo la tripartizione elaborata dalla Corte di Cassazione tra collezionista puro, speculatore occasionale e mercante d’arte. Il regime IVA agevolato al 5% previsto per oggetti d’arte, antiquariato e da collezione dal 1° luglio 2025 si applica solo a questa categoria di beni, non a imbarcazioni, auto storiche o gioielli.
La società semplice resta inoltre soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW quando il bene è detenuto all’estero, senza tuttavia scontare IVIE o IVAFE.

La società semplice come soggetto d’imposta per i beni di lusso
La società semplice non può esercitare attività commerciale: lo stabilisce la disciplina civilistica contenuta negli articoli 2251 e seguenti del Codice civile. Questo limite strutturale ha una conseguenza diretta ai fini IVA: la SS che detiene beni mobili di lusso, imbarcazioni, opere d’arte, auto storiche, gioielli, non riveste la qualifica di soggetto passivo d’imposta secondo l’articolo 4 del DPR n. 63372. Nella prassi è equiparata a un privato: gli acquisti che effettua sono considerati fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, e le successive cessioni non generano un’operazione imponibile in senso proprio. Questo aspetto distingue la SS da qualsiasi società di capitali che detenga lo stesso bene come strumentale alla propria attività, per la quale la detraibilità dell’IVA (pur con i limiti di inerenza) resta in linea di principio possibile.
Sul piano reddituale, la società semplice è fiscalmente trasparente ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Non è soggetto passivo IRPEF in proprio: il reddito che eventualmente produce, tipicamente una plusvalenza da cessione, viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, a prescindere dall’effettiva distribuzione delle somme. Questo meccanismo, già consolidato per gli immobili detenuti dalla società semplice holding, si applica identicamente ai beni mobili di lusso, con l’unica differenza che la norma di riferimento non è l’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR (plusvalenze immobiliari), ma la lettera i) del medesimo comma, dedicata ai redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente.
La distinzione tra le due lettere non è meramente formale: mentre per gli immobili esiste una soglia temporale di possesso che esclude la tassazione oltre i cinque anni, per i beni mobili di lusso la rilevanza fiscale della plusvalenza dipende dalla qualifica soggettiva del cedente, non dalla durata del possesso, come si vedrà nella sezione dedicata alla tassazione della cessione.
Il trattamento IVA nell’acquisto di beni di lusso
L’assenza di soggettività passiva IVA della società semplice comporta, in fase di acquisto, una conseguenza pratica precisa: l’imposta pagata al venditore non è mai detraibile. La SS acquista nella medesima posizione di un privato ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/1972, che disciplinano l’indetraibilità dell’IVA per i soggetti privi del requisito soggettivo o oggettivo. Questo vale indistintamente per tutte e quattro le categorie di beni: un’imbarcazione, un’opera d’arte, un’auto storica o un gioiello acquistati dalla SS scontano l’IVA di acquisto come costo definitivo, senza possibilità di recupero. È una differenza strutturale rispetto a una società di capitali che detenga lo stesso bene come strumentale, per la quale la detrazione resta in linea di principio ammessa, con i vincoli di inerenza previsti dalla disciplina ordinaria.
Per le opere d’arte, gli oggetti d’antiquariato e da collezione, si aggiunge un profilo specifico legato a chi vende il bene alla società semplice. Se il cedente è un soggetto passivo IVA che applica il regime del margine ai sensi dell’articolo 36 del DL 41/1995, la SS non riceve comunque alcuna imposta detraibile: il meccanismo del margine tassa solo l’utile del rivenditore, e l’imposta non è evidenziata in fattura come voce separata. Se invece il cedente applica il regime ordinario, l’aliquota di riferimento incide sul prezzo pagato dalla SS senza possibilità di recupero, per le ragioni già illustrate.
Dal 1° luglio 2025, l’articolo 9 del DL 95/2025 (convertito con la L. 118/2025) ha introdotto il n. 1-nonies nella Tabella A, parte II-bis, del DPR 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni e alle importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, in alternativa al regime del margine: i due regimi non sono cumulabili. Questa agevolazione riduce, ma non elimina, l’impatto dell’IVA indetraibile sull’acquisto da parte della società semplice: un’opera acquistata in regime di aliquota ridotta comporta comunque un costo IVA definitivo pari al 5% del corrispettivo, contro il 22% dell’aliquota ordinaria applicabile in assenza di agevolazione o regime del margine.
Per le altre tre categorie di beni, imbarcazioni, auto storiche e gioielli, non esiste un’agevolazione IVA equivalente. L’acquisto sconta l’aliquota ordinaria del 22%, salvo il caso in cui il bene sia stato acquistato da un privato o da un soggetto che ha già applicato il regime del margine su beni mobili usati ai sensi dello stesso articolo 36 del DL 41/1995, ipotesi che riduce l’imposta indicata in fattura ma non ne consente comunque la detrazione da parte della SS acquirente. La tabella seguente sintetizza il regime IVA applicabile in acquisto per le quattro categorie di beni.
| Categoria di bene | Regime IVA in acquisto | Agevolazione applicabile |
|---|---|---|
| Opere d’arte, antiquariato, collezione | Indetraibile per la SS; margine o ordinaria in capo al cedente | Aliquota 5% dal 1/7/2025 (alternativa al margine) |
| Imbarcazioni | Indetraibile per la SS; aliquota ordinaria salvo margine su usato | Nessuna agevolazione specifica |
| Auto storiche | Indetraibile per la SS; aliquota ordinaria salvo margine su usato | Nessuna agevolazione IVA (solo esenzione bollo, L. 342/2000) |
| Gioielli e beni di pregio | Indetraibile per la SS; aliquota ordinaria salvo margine su usato | Nessuna agevolazione specifica |
Assenza di ammortamento per i beni non strumentali
Il bene di lusso detenuto da una società semplice non è ammortizzabile. L’ammortamento fiscale presuppone, per definizione, un bene strumentale all’esercizio di un’attività d’impresa: la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di bene d’investimento riguarda beni utilizzati ai fini di un’attività economica, il cui costo non viene contabilizzato come spesa corrente ma ripartito su più esercizi in ragione del loro impiego produttivo. Poiché la società semplice non esercita, per vincolo civilistico, alcuna attività commerciale, il bene che detiene, sia esso un’imbarcazione, un’opera d’arte, un’auto storica o un gioiello, resta iscritto nel patrimonio della società al costo storico di acquisto, senza quote di ammortamento deducibili né rilevanti ai fini della determinazione di un successivo valore residuo fiscale.
Questo comporta una differenza sostanziale rispetto a una società di capitali che detenga lo stesso bene come strumentale alla propria attività. In una SRL, il bene ammortizzabile genera quote deducibili dal reddito d’impresa negli esercizi di utilizzo, e la successiva cessione produce una plusvalenza o minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo e il valore residuo netto contabile, tenendo conto degli ammortamenti già dedotti fiscalmente. Nella società semplice questo meccanismo non esiste: l’assenza di ammortamento significa che il costo di acquisto rimane invariato fino alla cessione, e l’intera differenza tra prezzo di vendita e costo storico concorre, se il presupposto impositivo sussiste, alla plusvalenza imponibile, senza alcuna erosione del valore fiscalmente riconosciuto nel tempo.
La tassazione della plusvalenza: collezionista, speculatore occasionale e mercante
La cessione di un bene di lusso da parte della società semplice non genera automaticamente materia imponibile. La norma di riferimento è l’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR, che qualifica come redditi diversi i proventi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. A differenza delle plusvalenze immobiliari, per le quali l’articolo 67 prevede una soglia temporale di possesso oltre la quale la cessione non genera reddito imponibile, per i beni mobili di lusso non esiste alcun analogo periodo di franchigia: la rilevanza fiscale dipende esclusivamente dalla qualifica soggettiva riconosciuta al cedente al momento della cessione, indipendentemente da quanti anni il bene sia stato detenuto.
Per individuare questa qualifica, la Corte di Cassazione ha elaborato una tripartizione applicabile a chi cede beni da collezione. Con la sentenza n. 19363 del 15 luglio 2024, i giudici hanno ribadito che il trattamento fiscale della cessione deve distinguere tre figure: il mercante, che svolge professionalmente e abitualmente il commercio del bene e i cui proventi costituiscono reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; lo speculatore occasionale, che compie un’operazione isolata ma con l’intento di conseguire un utile, generando un reddito diverso tassabile ex articolo 67, comma 1, lettera i); il collezionista puro, che acquista e detiene il bene per finalità di godimento personale, senza alcuna preordinazione alla rivendita, la cui eventuale plusvalenza non sconta alcuna imposizione.
L’ordinanza della Cassazione n. 6874 dell’8 marzo 2023 ha esteso esplicitamente questo framework interpretativo oltre le opere d’arte in senso stretto, includendo l’intero comparto del collezionismo: orologi, auto d’epoca, francobolli, gioielli. La tripartizione, quindi, non è una regola settoriale limitata al mercato dell’arte, ma il criterio generale applicabile a qualsiasi bene mobile detenuto con finalità collezionistica, incluse le quattro categorie oggetto di questo approfondimento.
Quando la cessione genera una plusvalenza imponibile secondo questo schema, il reddito non viene tassato in capo alla società semplice in via definitiva: per effetto della trasparenza fiscale prevista dall’articolo 5 del TUIR, l’importo si imputa pro-quota ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione delle somme, con lo stesso meccanismo già consolidato per le plusvalenze immobiliari nella società semplice immobiliare di mero godimento.
Resta però un nodo interpretativo che la giurisprudenza reperita non affronta direttamente: la tripartizione mercante, speculatore, collezionista è stata elaborata per la persona fisica, dove il “collezionista puro” si caratterizza per un godimento personale ed estetico del bene, privo di qualsiasi finalità organizzativa. L’intestazione del bene a una società, per quanto non commerciale e priva di struttura operativa come la SS, introduce un elemento di organizzazione che non trova un precedente specifico nelle pronunce esaminate.
Non è possibile, allo stato, escludere con certezza che la scelta stessa del veicolo societario possa essere valutata dall’Amministrazione finanziaria come un indice, tra altri, di una finalità diversa dal mero godimento personale, soprattutto in presenza di elementi ulteriori quali la reiterazione di acquisti e cessioni o l’affidamento a case d’asta. Si tratta di una questione che allo stato attuale non risulta scioglibile in termini di certezza, e che merita una verifica caso per caso, considerato anche l’orientamento della dottrina di riferimento, secondo cui manca tuttora un riconoscimento normativo espresso dell’intento speculativo, e gli indici sintomatici restano di elaborazione esclusivamente giurisprudenziale.
Confronto tra imbarcazioni, opere d’arte, auto storiche e gioielli in società semplice
Le quattro categorie di beni condividono lo stesso impianto di fondo, indetraibilità IVA in acquisto, assenza di ammortamento, tassazione della plusvalenza secondo la tripartizione mercante/speculatore/collezionista, ma presentano differenze puntuali che incidono sulla convenienza e sul rischio della singola operazione. Le opere d’arte, l’antiquariato e gli oggetti da collezione sono l’unica categoria a beneficiare di un regime IVA agevolato specifico, l’aliquota del 5% introdotta dal 1° luglio 2025, oltre a essere l’unica per cui esiste un corpo giurisprudenziale consolidato sulla tripartizione della plusvalenza, poi esteso per analogia alle altre categorie. Le imbarcazioni, non soggette ad alcuna agevolazione IVA, presentano invece un profilo di rischio ulteriore legato all’eventuale utilizzo personale dei soci, trattato nella sezione successiva. Le auto storiche godono di un beneficio fiscale autonomo, l’esenzione dal bollo auto oltre i trent’anni di età con iscrizione ai registri storici, che riguarda però un tributo diverso dall’IVA e dalle imposte dirette. I gioielli e i beni di pregio, infine, restano privi di qualsiasi disciplina agevolativa specifica, con il solo rinvio al regime generale.
Per il monitoraggio fiscale, tutte e quattro le categorie seguono lo stesso trattamento quando il bene è detenuto all’estero: obbligo di compilazione del quadro RW in capo alla società semplice, senza applicazione di IVIE o IVAFE, come approfondito nella sezione dedicata. La tabella seguente riepiloga il confronto sui quattro profili rilevanti.
| Categoria | Agevolazione IVA | Framework plusvalenza | Monitoraggio estero |
|---|---|---|---|
| Opere d’arte, antiquariato, collezione | Aliquota 5% dal 1/7/2025 | Tripartizione consolidata (Cass. 19363/2024) | RW, no IVIE/IVAFE |
| Imbarcazioni | Nessuna | Tripartizione per estensione (Cass. 6874/2023) | RW, no IVIE/IVAFE |
| Auto storiche | Nessuna (solo esenzione bollo, L. 342/2000) | Tripartizione per estensione (Cass. 6874/2023) | RW, no IVIE/IVAFE |
| Gioielli e beni di pregio | Nessuna | Tripartizione per estensione (Cass. 6874/2023) | RW, no IVIE/IVAFE |
Le criticità tecniche ricorrenti nell’intestazione di beni di lusso a una società semplice
Al di là dell’inquadramento normativo, alcune criticità operative meritano un’attenzione specifica, perché rappresentano i punti in cui il rischio di contestazione si concentra effettivamente.
Il rischio di riqualificazione del collezionista puro
L’assenza di imposizione sulla plusvalenza del collezionista puro presuppone l’assenza di qualsiasi intento speculativo. L’intestazione a una società semplice, per quanto priva di struttura operativa, introduce un elemento organizzativo che può essere valorizzato dall’Amministrazione finanziaria come indice sintomatico di finalità diversa dal mero godimento, specialmente se si sommano acquisti e cessioni ravvicinati nel tempo o l’affidamento della vendita a case d’asta. È un profilo che richiede una verifica caso per caso, con particolare attenzione alla coerenza tra la storia patrimoniale della società e la ricostruzione del proprio intento non speculativo, materia su cui una pianificazione patrimoniale avanzata può ridurre l’esposizione al rischio prima ancora dell’acquisto.
Il rischio di società di comodo per le imbarcazioni
Quando l’imbarcazione intestata alla SS è utilizzata prevalentemente per il godimento personale dei soci, senza alcuna attività che generi ricavi correlati, si pone il tema della qualificazione come veicolo non operativo. Questo profilo, tipicamente associato alle società di comodo nella disciplina generale, assume connotati particolari nella società semplice proprio per la sua natura statutariamente non commerciale: la mera detenzione a fini di godimento non integra di per sé un’anomalia, ma la coerenza tra oggetto sociale dichiarato e utilizzo effettivo del bene resta un elemento da presidiare con attenzione documentale.
L’IVA indetraibile come costo di pianificazione, non solo tecnico
L’indetraibilità dell’IVA in acquisto viene spesso sottovalutata in fase di scelta del veicolo societario, perché percepita come un dettaglio tecnico marginale rispetto ai vantaggi di segregazione patrimoniale della SS. Su beni di valore elevato, il differenziale rispetto a una struttura in cui l’IVA fosse recuperabile incide in modo sostanziale sul costo complessivo dell’operazione fin dal primo esercizio, e va quantificato prima della costituzione della società, non scoperto a consuntivo.
L’assenza di regime del margine per auto storiche e gioielli
A differenza delle opere d’arte, per auto storiche e gioielli non esiste un regime IVA agevolato dedicato: l’acquisto sconta l’aliquota ordinaria salvo che il cedente applichi il regime del margine sui beni mobili usati, ipotesi che non elimina comunque l’indetraibilità in capo alla società semplice. Questa differenza va tenuta presente quando si valuta la convenienza relativa tra le quattro categorie di beni, poiché l’assenza di un’agevolazione specifica pesa proporzionalmente di più su acquisti di valore elevato.
Il monitoraggio fiscale dei beni esteri: il rinvio al quadro RW
Quando il bene di lusso, imbarcazione, opera d’arte, auto storica o gioiello, è detenuto fuori dal territorio dello Stato, la società semplice è tenuta agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4 del D.L. 167/1990. La normativa individua espressamente le società semplici, oltre alle persone fisiche e agli enti non commerciali, tra i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, indipendentemente dal fatto che il bene produca o meno un reddito imponibile nel periodo d’imposta: l’obbligo è legato alla mera potenzialità del bene di generare materia imponibile in Italia.
A differenza degli immobili esteri e delle attività finanziarie estere, i beni mobili di lusso non scontano alcuna imposta patrimoniale specifica: non sono soggetti né a IVIE né a IVAFE, e assolvono quindi una funzione puramente dichiarativa nel quadro RW. Questo vale in modo identico per tutte e quattro le categorie trattate in questo approfondimento. La disciplina di dettaglio, criteri di valorizzazione, casi di detenzione tramite trust o società interposte, regime sanzionatorio, è illustrata nella guida al monitoraggio fiscale delle opere d’arte detenute all’estero, i cui principi si estendono per analogia alle altre categorie di beni mobili di lusso, e nella guida generale alla compilazione del quadro RW.
Società semplice, persona fisica o SRL: cosa cambia nell’intestazione
L’intestazione diretta a persona fisica produce, sul piano fiscale, risultati sovrapponibili a quelli della società semplice per tre dei quattro profili esaminati: nessuna detrazione IVA, nessun ammortamento (non essendo un bene strumentale a un’attività d’impresa o professionale), stessa tripartizione mercante/speculatore/collezionista per la plusvalenza ai sensi dell’articolo 67 TUIR. La differenza pratica tra le due opzioni non si gioca quindi sul piano della tassazione diretta del bene, ma su segregazione patrimoniale, governance familiare e regole di successione, aspetti che esulano dal perimetro di questo approfondimento e che sono trattati nella guida alla società semplice come holding di famiglia.
L’intestazione a una società di capitali come la SRL cambia invece il quadro in modo sostanziale, a condizione che il bene sia effettivamente strumentale all’attività esercitata. In questo caso l’IVA di acquisto diventa potenzialmente detraibile, seppur nei limiti dell’inerenza rispetto all’oggetto sociale, criterio che l’Amministrazione finanziaria verifica con particolare attenzione quando si tratta di beni di lusso a uso promiscuo. Il bene diventa inoltre ammortizzabile, con quote deducibili dal reddito d’impresa negli esercizi di utilizzo, e la sua cessione genera una plusvalenza o minusvalenza calcolata come differenza tra corrispettivo e valore residuo fiscale, disciplinata dalle regole del reddito d’impresa, non dall’articolo 67 del TUIR.
Questa differenza comporta un rovescio della medaglia: mentre la SS non recupera mai l’IVA ma può beneficiare, ricorrendone i presupposti, della non imponibilità della plusvalenza del collezionista puro, la SRL può recuperare l’IVA e dedurre l’ammortamento, ma sconta sempre la tassazione della plusvalenza come reddito d’impresa, senza alcuna possibilità di invocare l’assenza di intento speculativo. La scelta tra i due veicoli dipende quindi dal profilo di utilizzo del bene, godimento personale o strumentalità effettiva a un’attività, più che da una convenienza fiscale univoca.
| Profilo | Società semplice | SRL (bene strumentale) |
|---|---|---|
| Detrazione IVA in acquisto | Mai | Possibile, nei limiti dell’inerenza |
| Ammortamento | Assente | Presente |
| Regime della plusvalenza | Art. 67 TUIR (tripartizione, possibile non imponibilità) | Reddito d’impresa (sempre imponibile) |
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Beni di lusso in società semplice: verifica prima dell’intestazione
L’IVA indetraibile e il rischio di riqualificazione del collezionista puro possono azzerare il vantaggio atteso dalla struttura societaria se non pianificati in anticipo. Una simulazione sul caso specifico, con il bene e il profilo dei soci alla mano, permette di scegliere tra società semplice, persona fisica e SRL con cognizione del rischio fiscale effettivo.
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Si può intestare uno yacht a una società semplice?
Sì, la società semplice può detenere un’imbarcazione poiché l’articolo 2251 c.c. non lo vieta, trattandosi di mera detenzione patrimoniale. Non essendo soggetto passivo IVA, l’acquisto avviene senza detrazione, e l’uso esclusivamente personale dei soci va documentato per evitare contestazioni sulla coerenza con l’oggetto sociale.
La società semplice paga l’IVA quando acquista un’opera d’arte?
Sì, la paga senza possibilità di detrarla, essendo equiparata a un privato ai fini IVA. Dal 1° luglio 2025 si applica l’aliquota ridotta del 5% ex Tabella A, parte II-bis, n. 1-nonies, DPR 633/1972, alternativa e non cumulabile con il regime del margine ex DL 41/1995.
Come si calcola la plusvalenza sulla vendita di un bene di lusso detenuto da una società semplice?
È la differenza tra corrispettivo e costo storico di acquisto, non ridotta da ammortamenti essendo il bene non strumentale. Diventa imponibile solo se il cedente è qualificato come speculatore occasionale o mercante secondo la tripartizione elaborata da Cassazione n. 19363/2024, non nel caso del collezionista puro.
La società semplice titolare di un’imbarcazione rischia di essere qualificata come società di comodo?
La disciplina delle società non operative dell’articolo 30, L. 724/1994, si applica a società di capitali e di persone commerciali (SpA, Sapa, Srl, Snc, Sas): la società semplice, non esercitando attività commerciale, non rientra formalmente in questo perimetro, ma la coerenza tra oggetto sociale e utilizzo effettivo del bene resta un elemento da presidiare.
Un’auto storica intestata a una società semplice sconta il bollo auto?
No, se il veicolo ha almeno trent’anni di età ed è iscritto ai registri storici (ASI o FMI) ai sensi della L. 342/2000. Per i veicoli tra venti e ventinove anni con Certificato di Rilevanza Storica è prevista una riduzione del 50% della tassa di possesso.
Gli oggetti preziosi esteri intestati a una società semplice vanno indicati nel quadro RW?
Sì, la società semplice è espressamente tra i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale ex art. 4, D.L. 167/1990. Il bene non sconta né IVIE né IVAFE, assolvendo una funzione puramente dichiarativa, come approfondito nella guida dedicata al monitoraggio delle opere d’arte estere.
Conviene di più intestare un’opera d’arte a una persona fisica o a una società semplice?
Sul piano della tassazione diretta i risultati sono sovrapponibili: nessuna detrazione IVA, nessun ammortamento, stessa tripartizione ex art. 67 TUIR per la plusvalenza. La differenza pratica riguarda segregazione patrimoniale e regole di successione, non il regime fiscale del bene in sé.
Cosa succede se i soci utilizzano personalmente il bene della società semplice?
Il godimento personale non genera di per sé un’operazione imponibile, essendo la SS priva di soggettività passiva IVA e non imprenditrice. Un utilizzo sistematico può tuttavia rilevare come elemento nella valutazione della qualifica di collezionista puro in sede di successiva cessione del bene.
Fonti e riferimenti
Ufficiali e verificabili (norma primaria e prassi):
- Art. 2251 e ss. Codice civile disciplina della società semplice
- Art. 4 e art. 19, 19-bis1, 19-bis2, DPR n. 633/1972 soggettività passiva e indetraibilità IVA
- Art. 10, co. 1, n. 27-quinquies, DPR n. 633/1972 esenzione IVA su cessioni con imposta indetraibile a monte
- Art. 36, DL n. 41/1995 regime del margine per beni mobili usati e oggetti d’arte, antiquariato, collezione
- Art. 9, DL n. 95/2025 (conv. L. n. 118/2025) Tabella A, parte II-bis, n. 1-nonies, DPR n. 633/1972, aliquota IVA 5% su oggetti d’arte, antiquariato, collezione, dal 1° luglio 2025
- Art. 5 TUIR trasparenza fiscale delle società di persone
- Art. 67, comma 1, lett. i), TUIR redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente
- Art. 55 TUIR reddito d’impresa
- Art. 4, D.L. n. 167/1990 obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)
- L. n. 342/2000 definizione veicoli di interesse storico ed esenzione bollo auto
- Art. 30, L. n. 724/1994 disciplina delle società non operative (perimetro soggettivo)
- R.M. Agenzia delle Entrate n. 194/E/2002 indetraibilità IVA per mancata applicazione a monte