L’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale), è il reato commesso da chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (reato presupposto), impiega, sostituisce o trasferisce i proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l’identificazione della loro origine delittuosa.
Il reato di autoriciclaggio rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità economica. Introdotto nell’ordinamento dalla Legge n. 186/14 con decorrenza dal 1° gennaio 2015, questo delitto colpisce chi reimpiega in attività economiche i proventi di un reato da lui stesso commesso. La norma nasce da un’esigenza concreta: punire efficacemente gli autori di evasione fiscale, truffa e corruzione che attraverso operazioni finanziarie rendono difficile risalire all’origine illecita dei loro guadagni. Prima dell’introduzione dell’articolo 648-ter.1 del codice penale, queste condotte restavano impunite perché il riciclaggio tradizionale puniva solo chi interveniva sui proventi altrui, lasciando libero l’autore originario di disporre del proprio bottino.
Non ogni utilizzo di denaro illecito configura autoriciclaggio: serve un’attività economica organizzata che ostacoli concretamente l’identificazione della provenienza. La legge esclude dalla punibilità la mera utilizzazione personale, evitando una doppia sanzione per lo stesso fatto. Questo equilibrio rende la fattispecie complessa ma applicabile anche a reati fiscali, dove il reinvestimento di somme evase in attività imprenditoriali può integrare il delitto.​
Indice degli argomenti
Cos’è il reato di autoriciclaggio
L’articolo 648-ter.1 del codice penale punisce chiunque, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da quel delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. La condotta deve ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, elemento che distingue il semplice utilizzo dal reato vero e proprio. Il legislatore richiede un’azione dotata di particolare capacità dissimulatoria, finalizzata a mascherare l’origine illecita attraverso un impiego che faccia perdere le tracce del collegamento con il reato iniziale.​
La norma protegge due beni giuridici fondamentali: l’amministrazione della giustizia e l’ordine economico. Da un lato impedisce che i proventi criminali vengano celati rendendo difficoltose le indagini, dall’altro evita che capitali sporchi inquinino il mercato legale conferendo vantaggi competitivi sleali. Questa doppia tutela spiega perché la pena risulti severa anche quando il reato presupposto prevede sanzioni contenute. Un imprenditore che evade centomila euro e reinveste la somma attraverso operazioni fittizie nella propria società non solo danneggia l’erario ma distorce il sistema economico, giustificando l’intervento penale autonomo.​
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: occorre la coscienza e la volontà di compiere operazioni economiche consapevoli della provenienza illecita. Non serve uno specifico intento di ostacolare le indagini, basta che l’agente sia consapevole che la sua condotta concretamente rende difficile individuare l’origine delittuosa. Questa formulazione evita interpretazioni troppo restrittive che renderebbero la norma inapplicabile, pur richiedendo sempre la prova dell’elemento psicologico.​
Impatti sull’economia e la concorrenza
Il reato di autoriciclaggio ha un forte impatto sulla concorrenza e sul mercato. Permette ai criminali di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli operatori legali, falsando così il principio di libera concorrenza. Punire severamente l’autoriciclaggio significa non solo proteggere l’integrità del sistema economico-finanziario, ma anche garantire una concorrenza leale tra gli operatori.
L’obiettivo è quindi quello di reintegrare nel circuito legale fondi provenienti da attività criminali, rendendone difficile la tracciabilità . Questa condotta è punibile solo se è volta a nascondere l’origine illecita dei beni, mentre l’utilizzo personale senza finalità economiche non costituisce reato.
Esempi di autoriciclaggio
Vediamo, di seguito, alcuni esempi su casistiche concrete in cui si configura questo reato.
1. Reimpiego di fondi illeciti in immobili
Un individuo commette un reato di evasione fiscale, accumulando denaro in modo illecito. Successivamente, per nascondere l’origine di questi fondi, decide di acquistare un appartamento intestandolo a un familiare. Questo comportamento costituisce autoriciclaggio, poiché l’individuo utilizza i proventi derivanti dal reato di evasione e li reimpiega in un bene immobiliare, ostacolando l’identificazione della loro origine illecita e tentando di “ripulire” il denaro rendendolo apparentemente legittimo.
2. Utilizzo di denaro proveniente da estorsione per acquisti di lusso
Un altro esempio riguarda un soggetto che ha ottenuto denaro attraverso estorsione. Invece di tenere il contante in casa, decide di acquistare una serie di orologi di lusso, per un valore complessivo di 100.000 euro. Successivamente, vende questi beni tramite un intermediario apparentemente legittimo, facendo in modo che il denaro derivante dalla vendita sembri provenire da una normale transazione commerciale. In questo modo, l’individuo “ricicla” i proventi dell’estorsione e ne nasconde la provenienza, commettendo il reato di autoriciclaggio.
3. Finanziamento occulto a un’impresa
Un imprenditore, che ha commesso un reato fiscale sottraendo ingenti somme di denaro dal pagamento delle imposte, decide di reinvestire i fondi illeciti nella propria azienda. Utilizza il denaro evaso per acquistare nuovi macchinari e attrezzature, ma questi beni vengono ufficialmente registrati come “donazioni” da parte di un investitore esterno. Questo stratagemma mira a nascondere l’origine illecita del denaro e a reintrodurlo nel circuito economico aziendale. In questo caso, l’imprenditore non solo ha evaso le tasse, ma ha anche compiuto autoriciclaggio, reinvestendo i proventi dell’evasione nella propria impresa per ostacolare la tracciabilità dell’origine del denaro.
4. Utilizzo di fondi provenienti da bancarotta fraudolenta
Un amministratore di una società in crisi finanziaria effettua delle operazioni distrattive, svuotando le casse della società in fallimento e trasferendo parte dei fondi a una società parallela gestita da lui stesso. Successivamente, questi fondi vengono impiegati per finanziare nuove attività economiche, mascherando l’operazione come un normale finanziamento aziendale. In questo caso, l’amministratore non solo è responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, ma anche di autoriciclaggio, poiché utilizza il denaro distratto dalla società fallita per alimentare un’altra società , ostacolando la tracciabilità della provenienza illecita dei fondi.
Differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio
La distinzione fondamentale tra i due reati riguarda il soggetto attivo della condotta. Nel riciclaggio previsto dall’articolo 648-bis del codice penale può rispondere solo chi non ha commesso né concorso a commettere il reato da cui provengono i beni. Un esempio classico coinvolge il trafficante di droga che vende lo stupefacente e il direttore di banca che consapevolmente lascia affluire quei proventi attraverso operazioni fittizie: il primo risponde del traffico, il secondo del riciclaggio. Nell’autoriciclaggio invece l’autore del reato presupposto e colui che reimpiega i proventi coincidono nella stessa persona. Il trafficante che con i guadagni illeciti acquista un ristorante commette autoriciclaggio, non riciclaggio.​
Anche l’oggetto materiale presenta differenze significative. Il riciclaggio tutela genericamente denaro, beni o altre utilità senza specificare la modalità di impiego. L’autoriciclaggio invece richiede che il reinvestimento avvenga in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, escludendo la mera utilizzazione personale. Questa limitazione risponde all’esigenza di evitare che ogni atto di disposizione del denaro illecito configuri reato, punendo due volte lo stesso fatto. Chi rapina una banca e spende i soldi per vivere quotidianamente non commette autoriciclaggio, ma se apre un’attività commerciale con quella somma creando apparenze di legittimità la condotta integra il delitto.​
Le pene previste differiscono nella misura edittale ma seguono logiche analoghe. Il riciclaggio punisce con reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5.000 a 25.000 euro. L’autoriciclaggio prevede pene inferiori: da due a otto anni con multa identica. La minore gravità del trattamento sanzionatorio riflette la considerazione che chi ha già commesso il reato presupposto merita un giudizio complessivo meno severo rispetto a chi interviene dall’esterno favorendo consapevolmente attività criminali altrui.​
Pene e sanzioni previste dalla Legge
La cornice edittale per il reato di autoriciclaggio prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro quando il delitto presupposto è un reato non colposo. Questa è la sanzione base che si applica alla generalità dei casi, indipendentemente dalla gravità del reato iniziale purché superi la soglia minima di rilevanza penale. La severità del trattamento rispecchia la pericolosità sociale di condotte che non solo generano proventi illeciti ma li reintroducono nel circuito economico legale alterandone il funzionamento. Un professionista che commette una truffa da centomila euro e reinveste la somma in operazioni immobiliari strutturate rischia quindi fino a otto anni di carcere anche se il reato presupposto prevederebbe pene inferiori.​
La legge prevede una diminuzione di pena quando il denaro proviene da delitto non colposo punito con reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. In questi casi le sanzioni scendono a reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro. Questa riduzione opera automaticamente quando la forbice edittale del reato presupposto non supera i cinque anni nel massimo, indipendentemente dalla pena concretamente applicata al caso specifico. Un’ulteriore ipotesi di minore gravità riguarda il denaro proveniente da contravvenzione punita con arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, cui si applicano le stesse pene ridotte.​
| Origine proventi | Reclusione | Multa | Esempio delitto presupposto |
|---|---|---|---|
| Delitto colposo | Non punibile | – | Bancarotta semplice |
| Delitto max 5 anni | 1-4 anni | €2.500-12.500 | Truffa ex art. 640 c.p. |
| Delitto oltre 5 anni | 2-8 anni | €5.000-25.000 | Corruzione, reati fiscali gravi |
| Delitto mafioso | 2-8 anni | €5.000-25.000 | Con aggravante art. 416-bis |
Fonte: art. 648-ter.1 c.p. – Le pene variano in base alla gravità del reato presupposto
​Aggravante
Esiste un’aggravante specifica quando denaro, beni o utilità provengono da delitto commesso con le condizioni o finalità dell’articolo 416-bis, cioè con metodo o finalità mafiosa. In questo caso si applicano comunque le pene del primo comma nella misura più grave, da due a otto anni, anche se il reato presupposto astrattamente prevederebbe la riduzione. Questa previsione testimonia la particolare attenzione del legislatore verso il riciclaggio dei proventi delle organizzazioni criminali, ritenuto prioritario nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.​
Clausola di non punibilitÃ
Il quarto comma dell’articolo 648-ter.1 prevede una causa speciale di non punibilità che esclude la responsabilità penale quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Questa disposizione risponde al principio del divieto di ne bis in idem sostanziale, evitando di punire due volte per lo stesso fatto. L’autore del reato presupposto che semplicemente utilizza i proventi per le proprie esigenze quotidiane non pone in essere quella condotta economicamente strutturata che caratterizza l’autoriciclaggio. Chi ruba denaro e lo spende per acquisti personali, viaggi o consumi ordinari resta punibile solo per il furto, senza aggiunta di ulteriori sanzioni per aver disposto del maltolto.
​L’esenzione opera solo se l’agente si limita all’utilizzo diretto senza compiere alcuna operazione tesa a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa. Non basta quindi che il fine ultimo sia il godimento personale se il percorso prevede passaggi che creano schermature rispetto all’origine illecita. Un esempio concreto chiarisce il confine: chi intesta a un prestanome un’abitazione acquistata con denaro di provenienza illecita, pur abitandola personalmente, commette autoriciclaggio perché l’intestazione fittizia costituisce operazione dissimulatoria. Il semplice acquisto diretto a proprio nome dell’immobile da abitare potrebbe invece rientrare nell’utilizzo personale non punibile, ferma restando la confisca del bene.
La distinzione assume particolare rilevanza nei reati fiscali dove il confine tra utilizzo personale e reinvestimento economico risulta spesso sfumato. L’imprenditore che evade tasse e mantiene le somme sul conto corrente aziendale per le spese operative ordinarie probabilmente rientra nella mera utilizzazione. Se invece quelle somme vengono trasferite attraverso società estere, reinvestite in nuove iniziative o utilizzate per acquisizioni strategiche che celano la provenienza, scatta l’autoriciclaggio nonostante il denaro resti nell’ambito dell’attività imprenditoriale personale.
Requisito della “concreta ostacolazione“
Un altro aspetto fondamentale del reato di autoriciclaggio è il requisito dell’ostacolazione concreta dell’identificazione dell’origine delittuosa dei proventi. Non basta un semplice trasferimento o reimpiego dei beni illeciti, ma è necessario che l’operazione abbia come obiettivo il nascondimento della loro origine. Questo elemento ha sollevato numerosi dibattiti interpretativi nella giurisprudenza italiana, con la Corte di Cassazione che ha più volte chiarito che la condotta deve concretamente ostacolare la tracciabilità del denaro o dei beni.
Confisca e sequestro dei proventi
Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto ma costituisce un’entità autonoma. Mentre il delitto iniziale genera determinati proventi illeciti, l’autoriciclaggio produce ulteriori guadagni derivanti dal reinvestimento di quelle somme in attività economiche. Questa distinzione fondamentale comporta che oggetto di sequestro e confisca per autoriciclaggio possano essere solo i proventi conseguiti dall’impiego del denaro illecito, non le somme originarie che restano aggredibili per il reato presupposto. Un imprenditore che evade 100.000 euro e li investe in un’attività commerciale che genera 30.000 euro di utili potrà subire la confisca di 100.000 per il reato fiscale e di 30.000 per l’autoriciclaggio.
Le somme autoriciclate possono essere autonomamente confiscate cumulandosi alla confisca del provento del delitto tributario o di altro tipo che costituisce il presupposto. Si tratta di denaro, beni e utilità che rappresentano l’oggetto di un reato differente rispetto a quello da cui originariamente provengono, giustificando l’applicazione del principio solidaristico quando vi sia concorso di più persone nell’operazione complessiva. Se due soggetti collaborano alle operazioni di reinvestimento dei proventi illeciti, entrambi rispondono dell’intero ammontare oggetto di confisca secondo la regola della solidarietà .
​Sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca segue le regole ordinarie degli articoli 321 del codice di procedura penale e 240 del codice penale. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità impiegate nelle attività economiche dissimulative già nella fase delle indagini preliminari. Un caso recente ha visto il Tribunale di Reggio Calabria disporre un sequestro preventivo per oltre 999.000 euro in relazione a condotte di autoriciclaggio, misura poi confermata dalla Cassazione con sentenza numero 47 del 2025. La confisca opera anche quando si procede per equivalente nei confronti di beni di valore corrispondente qualora risulti impossibile sequestrare direttamente i proventi del reimpiego.
Responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. n. 231/01
L’articolo 25-octies del decreto legislativo n. 231/2001 annovera espressamente l’autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Dal 1° gennaio 2015 la commissione di questo delitto nell’interesse o a vantaggio della società comporta sanzioni amministrative a carico della persona giuridica, che si sommano alla responsabilità penale delle persone fisiche. Questa inclusione ha ampliato significativamente l’area di rischio per le imprese, soprattutto quando reati tributari o altri delitti economici vengono seguiti da operazioni di reinvestimento che coinvolgono la struttura societaria. La responsabilità sussiste anche quando l’autore materiale del reato non è stato identificato o non è imputabile, bastando la prova che il fatto è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.​
Le sanzioni previste per l’ente in caso di autoriciclaggio sono particolarmente pesanti. Si applicano sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote, con ogni quota determinabile da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro in base alle condizioni economiche dell’ente. Nei casi più gravi possono essere disposte anche sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l’interdizione dall’esercizio dell’attività . Un elemento centrale per escludere o limitare la responsabilità è l’adozione di un efficace modello organizzativo previsto dal decreto 231, che preveda protocolli di controllo idonei a prevenire la commissione di reati.
Prescrizione
La prescrizione del reato di autoriciclaggio è il periodo di tempo entro il quale l’autorità giudiziaria può perseguire e punire tale reato. In base al Codice Penale, il termine di prescrizione è generalmente pari alla durata massima della pena prevista dalla legge aumentata di un quarto, secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 157 del codice. Per il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter, co. 1 c.p.), la pena prevista può arrivare fino a dodici anni di reclusione, il che implica che il termine di prescrizione può variare in funzione della gravità della condotta e delle circostanze aggravanti.
In pratica, il reato di autoriciclaggio si prescrive solitamente in quindici anni (dodici anni più un quarto). Questo termine può essere ulteriormente influenzato dalla presenza di circostanze aggravanti che aumentano la pena massima, e quindi anche il periodo entro cui il reato può essere perseguito.
Inoltre, è importante notare che il calcolo della prescrizione inizia dal momento in cui si consuma la condotta delittuosa. Questo è il momento in cui i proventi illeciti vengono impiegati, sostituiti o trasferiti in modo tale da ostacolare la loro identificazione. Tuttavia, se si tratta di una condotta continuativa o se il comportamento delittuoso si prolunga nel tempo, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo alla fine delle attività illecite. Infine, ci sono delle cause di sospensione o interruzione del termine di prescrizione, come ad esempio la notifica di un atto giudiziario, che possono prolungare ulteriormente il periodo entro il quale il reato può essere perseguito.
Sentenze della Corte di Cassazione
Negli anni recenti, la Corte di Cassazione si è pronunciata su vari casi di autoriciclaggio, fornendo importanti interpretazioni sulla natura del reato e sulle modalità con cui si concretizza. Ecco alcune delle principali pronunce:
Sentenza n. 138/2022 – Ostacolo alla Provenienza dei Beni
Nella sentenza della Sez. V del 2022, la Corte ha sottolineato che il tentativo di autoriciclaggio è punibile solo qualora sia dimostrata la concreta consumazione del reato presupposto. La Corte ha ribadito che la mera intenzione di occultare i proventi illeciti non è sufficiente, ma devono esserci prove che il denaro sia stato effettivamente destinato ad attività di occultamento della sua origine.
Sentenza n. 10364/2020 – Idoneità Dissimulatoria della Condotta
Un altro caso di rilievo è rappresentato dalla sentenza n. 10364/2020, nella quale la Sezione II della Cassazione ha evidenziato come la condotta dissimulatoria debba essere valutata ex ante, cioè nel momento in cui viene posta in essere. La condotta deve essere idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, indipendentemente dal successivo disvelamento dell’illecito.
Sentenza n. 45285/2023 – Bancarotta Fraudolenta
Nel caso di bancarotta fraudolenta, la Cassazione ha chiarito che il delitto di autoriciclaggio può essere configurato anche in presenza di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento. Questo avviene se le condotte sono qualificabili come appropriazione indebita, riconoscendo una progressione criminosa che si estende dal reato presupposto al reato di autoriciclaggio.