Per poter accedere ai bonus edilizi nel 2022, con cessione del credito o sconto in fattura, è necessario presentare alcune certificazioni che riguardano sia i lavori inclusi nelle agevolazioni che i prezzi degli stessi. In particolare con le ultime decisioni in merito ai sostegni per l’edilizia sono stati introdotti alcuni obblighi relativi al visto di conformità e all’attestazione di congruità.

Dall’introduzione di questi obblighi, principalmente a causa delle nuove restrizioni in merito ai bonus, scaturiti a partire dal Decreto Antifrode, molte imprese e soggetti privati si sono trovati in difficoltà e in dubbio su come procedere per i lavori già iniziati, o quelli per cui richiedere le agevolazioni nel 2022.

Con il supporto della guida di Eutekne, andiamo ad analizzare il funzionamento del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, specificando le modalità in cui devono essere presentati e quali sono i soggetti che ne sono obbligati. Tutte le informazioni specifiche nell’articolo.

Attestazioni per i bonus edilizia

Secondo recenti decreti legislativi, in particolare dall’arrivo del Decreto Antifrode, vengono poste nuove limitazioni per i soggetti che richiedono l’accesso alle agevolazioni fiscali dei bonus per l’edilizia. Si tratta principalmente di una attestazione di congruità e di un visto di conformità, che devono essere presentati necessariamente per poter accedere a diversi tipi di benefici fiscali sui lavori svolti presso gli immobili.

Per quanto riguarda l’attestazione di congruità si fa riferimento alle spese che sono sostenute per i lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica o per tutti gli interventi agevolabili fiscalmente. Questa attestazione deve essere rilasciata da parte di tecnici abilitati, che possano confermare che le spese sono effettivamente congruenti ai lavori svolti.

Per quanto riguarda invece il visto di conformità si parla di una attestazione che vada a confermare che il soggetto che svolge i lavori di ristrutturazione chiedendo le agevolazioni possa effettivamente rientrare nei requisiti che ciascun bonus per l’edilizia ha stabilito.

Queste due certificazioni vanno a confermare la sussistenza di tutti i requisiti di tipo tecnico, e di spesa sostenuta, e sono indispensabili per poter richiedere le agevolazioni tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito, che ad oggi risultano come le due modalità più vantaggiose per ricevere il credito dei bonus per l’edilizia.

Va ricordato che le spese che vengono sostenute per procedere con il visto di conformità e l’attestazione di congruità sono incluse tra quelle detraibili, come conferma Eutekne.

Attestazione di congruità e visto di conformità: chi deve presentarli

Secondo le ultime decisioni in merito, sono obbligati a procedere con l’attestazione di congruità e il visto di conformità tutti quei soggetti che desiderano richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Attualmente, secondo le ultime evoluzioni delle normative, è possibile che vengano effettuate fino a tre cessioni del credito.

Questa nuova regola va in qualche modo a bilanciare la necessità di riduzione del numero massimo di cessioni del credito consentite, senza tuttavia lasciare ai soggetti coinvolti una sola possibilità di cessione, che risulta molto sconveniente sotto diversi punti di vista.

Chiarito che si potrà procedere con due o tre cessioni del credito, bisogna individuare quali soggetti sono obbligati a presentare l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità. Sono escluse da queste nuove regole tutte le richieste di agevolazioni per lavori le cui spese sono state sostenute prima del 12 novembre 2021.

Questo significa che le nuove norme di obbligo di presentazione quest’ di queste certificazioni vengono applicate per tutte le spese sostenute successivamente, per la precisione le date da tenere a mente sono:

  • Per le comunicazioni delle spese precedenti all’11 novembre 2021 non sono previsti obblighi di visto di conformità o attestazione della congruità delle spese;
    Per le comunicazioni delle spese avvenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 sono previsti gli obblighi se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021;
    Per le comunicazioni delle spese avvenute a partire da gennaio 2022 sono previsti gli obblighi di presentazione del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021. Tuttavia qui ci sono alcune esclusioni dagli obblighi di cui tenere conto. Sono esonerati dagli obblighi gli interventi di edilizia libera oppure quelli la cui spesa è inferiore a 10.000 euro.

Casi di esonero dagli obblighi

Come visto sopra, a partire dal 2022 alcune tipologie di lavori sono escluse dall’obbligatorietà di presentare il visto di conformità o la congruità delle spese. Si tratta di tutti quei lavori definiti come attività di edilizia libera oppure quelli il cui importo non supera i 10.000 euro. Sono esclusi da quest’ultima esenzione i soggetti che richiederanno il bonus facciate.

Gli interventi di edilizia libera sono tutte quelle attività minori come ad esempio la sostituzione di pavimenti sia all’interno che all’esterno dell’immobile, il rifacimento di intonaci o lavori applicati su grondaie e rivestimenti.

Tuttavia va ricordato che in alcuni casi le agevolazioni chiedono espressamente tra i requisiti il visto di conformità, questo vuol dire che non vanno esclusi questi obblighi se sono istituiti alla fonte tra i requisiti dei bonus.

Attestazione di congruità e visto di conformità: come funzionano

Per quanto riguarda le modalità per richiedere l’attestazione di congruità e il visto di conformità, si deve fare riferimento ai soggetti abilitati a queste due certificazioni. Per quanto riguarda l’attestazione di congruità delle spese, questa certificazione va richiesta ai soggetti abilitati come geometri, ingegneri, architetti.

Si tratta degli stessi soggetti per cui possono essere richiesti altri documenti, come ad esempio quelli per il Superbonus. In caso di lavori di riduzione del rischio sismico, i tecnici abilitati sono i professionisti che si occupano della direzione dei lavori.

Esistono determinati prezzari per determinare le spese massime sostenibili per ciascun lavoro, prezzari che sono stati al centro dell’attenzione per diversi mesi fin dal dalla prima introduzione del Decreto Antifrode. Si parla di prezzari regionali o dei prezzari DEI, oppure di quelli utilizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Sono previste comunque sanzioni nel caso di dichiarazioni false sui prezzi.

Per quanto riguarda il visto di conformità, si tratta di una certificazione da chiedere a professionisti fiscali, Dottori Commercialisti, contabili e Consulenti del Lavoro, centri CAF. È possibile richiedere l’appoggio di queste figure anche se sprovvisti di partita IVA, ma dipendenti di società abilitate a queste dichiarazioni. Le comunicazioni vanno effettuate direttamente all’Agenzia delle Entrate e nel caso della presenza di un amministratore di condominio vanno presentati in modo diretto oppure tramite un intermediario.

Chi conferma e rilascia il visto di conformità deve documentare la sostanziale accettazione dei requisiti per accedere ai bonus per l’edilizia richiesti, requisiti che devono essere confermati da tutti i documenti dei lavori, che devono essere validi. Per richiedere per esempio il Superbonus 110% devono essere indicati i lavori di tipo trainante e di tipo trainato. Ricapitolando:

Tipo di certificazioneDi cosa si trattaA chi richiederlaDocumenti necessari
Attestazione di congruitàCertifica le spese sostenuteTecnici abilitatiComputo metrico, spese per i lavori
Visto di conformitàCertifica i requisiti per l’accesso ai bonusDottori Commercialisti, Centri CAF, Consulenti del LavoroTipologia di lavori svolti, aderenza ai requisiti

Computo metrico: di cosa si tratta

Un documento necessario per verificare la congruità dei prezzi è il computo metrico dei lavori. Si tratta di un documento che va obbligatoriamente trasmesso all’Enea se si richiede il Superbonus 110%. In ogni caso è necessario conservare questo documento sempre per eventuali controlli.

Il computo metrico è lo strumento necessario per confrontare le spese sostenute con i massimali di prezzo stabiliti, e in caso di lavori diversi inclusi nei bonus, il computo metrico deve essere lo stesso, e includere i costi reali per i lavori, sia su parti comuni dell’edificio che su singole unità immobiliari, le spese professionali sostenute per l’intervento e per la documentazione obbligatoria.

In ogni caso le spese anche per assicurarsi queste certificazioni sono incluse tra quelli agevolabili, e lo stesso vale per il visto di conformità.

Polizza di assicurazione di responsabilità civile

Bisogna tenere conto anche che per quanto riguarda l’attestazione di congruità, i tecnici abilitati sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Si tratta di una assicurazione che riguarda proprio le attività di asseverazione, con massimale elevato, almeno di 500.000 euro, con validità per almeno alcuni anni.

Si tratta di una polizza relativa ai danni dell’attività professionale, necessaria per consentire la conferma della validità della delle spese. Tutti i tecnici abilitati sono obbligati a possedere questa assicurazione, e i professionisti che rilasciano il visto di conformità devono assicurarsi che i tecnici abilitati abbiano sia garantito le asseverazioni e le attestazioni corrette per i lavori, sia stipulato un’assicurazione di responsabilità civile.

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