Cooperazione economica: come si realizza? Esaminiamo gli istituti del consorzio, il GEIE e le altre forme di cooperazione.Vediamo tutto ciò che c’è da sapere.

La cooperazione economica tra imprese svolge la funzione di consentire alle imprese di svolgere l’attività imprenditoria congiuntamente. In tal modo potranno beneficiare della forza che ad esse deriva dall’agire congiuntamente. Ciò assume rilevanza particolare anche in materia di appalti, quando la prestazione potrà esser ripartita tra i partecipanti.

Quindi, il legislatore proprio per facilitare l’attività di tali soggetti e, al contempo, offrirne una regolazione, ha previsto specifici istituti con cui le imprese potranno collaborare.

L’istituto del consorzio è finalizzato a far conseguire ad ogni impresa associata una struttura più solida e maggiori possibilità di affermazione e di espansione con la creazione di un’organizzazione unitaria.

Tra le forme di cooperazione economica si individua anche le GEIE. Il D.Lgsn 240 del 1991 ha disciplinato nel nostro ordinamento, in conformità al Regolamento europeo CE 85/2137, il gruppo europeo d’interesse economico, c.d. GEIE, quale organismo associativo finalizzato a consentire agli imprenditori e ad altri enti europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni.

Infine, costituisce una forma di cooperazione economica anche l’associazione in partecipazione. Questa è il contratto con cui una parte, associante, attribuisce ad un’altra, associato, una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Vediamo cosa c’è da sapere sulla cooperazione economica.

Cooperazione economica: i consorzi di imprese

Tra le forme di cooperazione di impresa sicuramente tra le più note vi è il consorzio di impresa.

Il consorzio di imprese è costituto da un gruppo di imprese munito di un’organizzazione comune idonea a soddisfare determinate esigenze di coordinemento della produzione e dello scambio.

La fone dell’organizzazione consortile può essere:

  1. la volontà dei singoli consorziati, che costituiscono il consorzio mediante contratto;
  2. l’atto della pubblica autorità, a tal proposito si parla di consorzi obbligati;
  3. la legge, a tal proposito di parla di consorzi coattivi.

L’istituto del consorzio è finalizzato a far conseguire ad ogni impresa associata una struttura più solida e maggiori possibilità di affermazione e di espansione con la creazione di un’organizzazione unitaria.

Il consorzio volontario

Quindi, passando all’esame di una delle forme di cooperazione economica più note, possiamo procedere a delieanere i vari aspetti del consorzio.

Il consorzio si definisce volontario quando trova il suo fondamento nel contratto consortile. L’art. 2602 c.c. definisce il consorzio come il contratto con cui “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinare fasi delle rispettive imprese”.

Con il termine consorzio, in realtà, si intendono due differenti fattispecie di cooperazione economica:

  1. il consorzio anticoncorrenziale, si tratta di contratti conclusi da imprenditori esercenti attività uguali o affini, allo scopo di delineare, limitandola, la reciproca concorrenza. Essi rappresentano, invero, un tipo di limitazione negoziale della concorrenza di cui all’art. 2596 c.c., ne è un esempio l consorzio per il contingentamento della produzione e degli scambi tra imprese concorrenti;
  2. consorzi interaziendali, sono contratti finalizzati a creare una collaborazione tra imprenditori per lo svolgimento di determinate fasi dell’attività di impresa. Ad esempio, più imprenditori creano un consorzio per la gestione comune della produzione, della distribuzione, della pubblicità ecc.

I connotati tipici del consorzio volontario sono:

  1. i soggetti che costituiscono il consorzio devono essere imprenditori, anche agricoli, dato il generale dettato dell’art. 2602 c.c.;
  2. gli imprenditori stipulanti possono anche esercitare attività economiche diverse;
  3. il consorzio richiede un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, in particolare occorrono un organo direttivo, un’assemblea deliberativa e nel consorzio con attività esterna, il contratto deve individuare le persone che hanno la rappresentanza per i terzi;
  4. la durata può essere stabilità dalle parti, in mancanza il consorzio si ritiene valido per dieci anni;
  5. all’infuori di tali fasi determinate le singole imprese conservano la propria autonomia.

Il contratto consortile è un contratto formale in quanto per esso è richiesta ad substantiam la forma scritta.

I consorzi obbligatori

L’autorità governativa può disporre con proprio provvedimento, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione, ai sensi dell’art. 2616 c.c.

Le società consortili

Un’ulteriore forma in cui si esplica la cooperazione economica mediante consorzio è la società consortile.

Con la legge di riforma del 1976 si è istituzionalizzata la pratica, diffusasi notevolmente, di perseguire finalità tipicamente consortili, attraverso la costituzione di società, con scopi lucrativi solo formalmente dichiarati. La l. 377 del 1976 ha riconosciuto la possibilità che tutte le società, eccetto la società semplice, possono assumere come oggetto sociale gli scopi di chi all’art. 2602 cioè gli scopi consortili.

Unico punto controverso è la disciplina cui assoggettare le società consortili. Parte della dottrina, soprattutto allo scopo di evitare qualsiasi incertezza sul regime giuridico applicabile, conclude per l’integrale assoggettamento, in linea di principio, delle società consortili al regime giuridico proprio della forma societaria scelta.

Cooperazione economica: l’associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione è il contratto con cui una parte, associante, attribuisce ad un’altra, associato, una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Gli elementi essenziali del contratto, posti in rapporto sinallagmatico, sono:

  1. l’apporto da parte dell’associato, che consiste di regola in una somma di denaro, ma può consistere anche nel conferimento di un determinato bene o del semplice godimento di essi e nella prestazione di servizi;
  2. l’attribuzione di una partecipazione agli utili, da parte dell’associante. A norma dell’art. 2553 c.c., l’associato, salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili. Sullo stesso, però, possono gravare perdite in misura superiore al suo apporto.

Cooperazione economica: GEIE

Tra le forme di cooperazione economica si individua anche le GEIE.
Il D.Lgsn 240 del 1991 ha disciplinato nel nostro ordinamento, in conformità al Regolamento europeo CE 85/2137, il gruppo europeo d’interesse economico, c.d. GEIE, quale organismo associativo finalizzato a consentire agli imprenditori e ad altri enti europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni.

Caratteristica principale di un GEIE è che deve essere costituito da aziende di almeno due paesi componenti l’Unione europea. Invece, si ritiene che non sia consentito procedere a tale forma di raggruppamento ad aziende di paesi terzi di partecipare, quindi ad aziende extra europee. Inoltre, al momento della costituzione, si può decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.

Il legislatore europeo lascia notevoli spazi di autonomia alle parti, nella regolamentazione contrattuale di un GEIE. E’ consentito agli Stai membri di individuare alcuni aspetti di dettaglio della relativa disciplina.

In tal modo, si consente ai singoli Paesi dell’UE di uniformare questo nuovo tipo di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne. Così in alcuni paesi, come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche; altrove sono stati istituiti appositamente dei gruppi nazionali di interesse economico.

In Italia la disciplina è contemplata dal D.Lgs 240 del 1991. Non è definita come una società, ma ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, ma non è nemmeno un’associazione, in quanto la sua attività è strumentale rispetto allo sviluppo dell’attività economica delle partecipanti.

Si costituisce mediante atto avente forma scritta a pena di nullità, così come eventuali modifiche devono avvenire nella stessa forma.

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