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Polizze casa contro eventi calamitosi: la detrazione

Fisco NazionaleDichiarazione dei redditiPolizze casa contro eventi calamitosi: la detrazione

La polizza casa per calamità naturali (eventi calamitosi) consente la fruizione della detrazione IRPEF del 19% del premio versato, senza alcun limite e senza franchigia alcuna, inserendo la spesa al rigo E8 - E10 con codice 43 del Modello 730.

I premi assicurativi versati per l’assicurazione casa contro eventi calamitosi consente di fruire di una detrazione fiscale ai fini IRPEF sfruttabile in dichiarazione dei redditi.

Il valore della detrazione è pari al 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi relativi alle polizze contro i rischi di calamità naturali, a partire dal 1° gennaio 2018. Sono coperte solo le unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze. Inoltre, vi sono delle peculiarità per quanto riguarda i condomini.

Esistono, infatti, dei requisiti specifici che i condomìni devono rispettare per poter usufruire della detrazione fiscale. Continua a seguirci nei prossimi paragrafi per ottenere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie.

Assicurazione per calamità naturali: la detrazione al 19%

La Circolare n. 14/E/23 dell’Agenzia delle Entrate specifica che a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi della assicurazione per calamità naturali.

L’assicurazione per calamità naturali copre solo le unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze. Sono, quindi, escluse le polizze stipulate esclusivamente per coprire solo le pertinenze, senza includere l’unità immobiliare residenziale. La detrazione, infatti, non spetta sulle unità non residenziali.

Come indicato dall’art. 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR la detrazione spetta al contraente della polizza:

indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona

La data spartiacque è 1° gennaio 2018 e la detrazione del 19% sul premio assicurativo si applica alle seguenti categorie:

  • Polizze assicurative stipulate a partire dal 1° gennaio 2018;
  • Rinnovi delle polizze esistenti alle stesse condizioni, purché avvenuti a partire dal 1° gennaio 2018, in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Tuttavia, rimangono escluse dalla detrazione fiscale le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla loro scadenza naturale. La detrazione è riferita ad unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili di categoria A10.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Quali sono gli eventi calamitosi?

Con il termine eventi calamitosi si intendono gli eventi naturali catastrofali. Ne sono esempi, piogge, alluvioni, uragani, incendi, inondazioni, terremoti, frane, nevicate, grandine o eruzioni vulcaniche.

Chi può godere della detrazione?

Beneficia della detrazione il contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferita al bene, anziché alla persona.

Le polizze multirischio

Come abbiamo già analizzato, la detrazione fiscale per l’assicurazione per calamità naturali è applicata solo alla parte di premio relativa alle garanzie che coprono tali eventi disastrosi. Secondo la legge di bilancio 2018, è possibile detrarre il 19% della spesa effettivamente sostenuta per questa specifica assicurazione.

È fondamentale fare attenzione nel caso di polizze miste o multirischio, che comprendono diverse coperture come furto ed eventi calamitosi. In tali situazioni, è necessario richiedere alla compagnia assicurativa di specificare all’interno del contratto le quote di premio relative alle singole garanzie. Questo è essenziale per poter usufruire della detrazione fiscale per l’assicurazione per calamità naturali. La detrazione sarà applicata esclusivamente alla componente di premio relativa alle garanzie che coprono gli eventi calamitosi.

Sismabonus: accesso alla detrazione del 90%

È prevista un’ulteriore interessante casistica che permette di usufruire di una detrazione del 90% se è stato ceduto il credito d’imposta relativo agli interventi Sismabonus, per cui si può fruire della detrazione del 110%. È possibile accedere a questa detrazione esclusivamente se si rispettano i seguenti requisiti:

  • L’assicurazione per calamità naturali deve essere stipulata o rinnovata a partire dal 1° luglio 2020;
  • L’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze devono trovarsi in zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3).

L’Agenzia dell’Entrate chiarisce quanto segue:

spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare sempre al rigo da E8 a E10 del Mod. n. 730/2023 anno di imposta 2022

Condominio ed assicurazione calamità naturali

L’Agenzia delle Entrate ha fornito precise indicazioni riguardo alla possibilità per i singoli condomìni di detrarre la spesa relativa alla polizza condominiale contro le calamità naturali. Nella Circolare 14/E, pagina 210, è specificato che le polizze che garantiscono il fabbricato stipulate dal condominio rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione.

Tuttavia, il singolo condomino può usufruire della detrazione del 19% solo per la quota di premio a lui relativa. Le diverse quote devono essere certificate dall’amministratore di condominio o, in alternativa, il condomino deve possedere una copia della polizza e la documentazione che attesti la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare e pagata effettivamente da lui.

La detrazione, a fronte di un’assicurazione calamità naturale per il condominio, segue lo stesso meccanismo. Spetta, infatti, solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze in caso di polizza condominiale.

Limiti di detraibilità

A partire del 2020 sono stati introdotti dei limiti di detraibilità in merito ai premi delle assicurazioni calamità naturali, che possiamo riassumere in due punti:

  • La detrazione fiscale spetta integralmente ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro;
  • Se il reddito supera tale limite, la detrazione diminuisce gradualmente fino a raggiungere il limite massimo di 240 mila euro, oltre il quale la detrazione viene annullata.

La detrazione può essere ottenuta solo se l’onere è stato sostenuto mediante versamenti bancari, postali o altri sistemi di pagamento tracciabili. Questa agevolazione fiscale è valida per l’anno di imposta e deve essere dichiarata con il codice 43 nel rigo E8/E10 della dichiarazione dei redditi, come precisato a pag. 211 della Circolare 14/E dell’Agenzia dell’Entrate.

Diventa necessario conservare i seguenti documenti per poter accedere alla detrazione del 19%:

  • Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione che attesti il pagamento dei premi, evidenziando la modalità di pagamento tracciabile;
  • Annotazione presente in fattura, ricevuta fiscale o altro documento commerciale rilasciato dal fornitore del servizio.

In mancanza di questa documentazione, sarà necessario disporre di:

  • Ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV, e delle ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA o applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Copia del contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione, in cui risultino i requisiti richiesti per la detrazione.

Tenendo a disposizione questa documentazione, i contribuenti potranno usufruire della detrazione fiscale del 19% per l’assicurazione contro le calamità naturali.

Rimborso assicurativo e possibilità di detrarre oneri di manutenzione straordinaria

In linea generale, dobbiamo dire che in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico, per le medesime spese sostenute è possibile beneficiare soltanto di una agevolazione.

La spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del contribuente è l’importo su cui calcolare la detrazione. Se il rimborso ottenuto (dalla compagnia assicurativa) non ha concorso alla formazione del reddito del contribuente, la detrazione non spetta. La detrazione è spettante solo se il rimborso ha concorso a formare il reddito del contribuente.

Le detrazioni IRPEF, infatti, sono subordinati alla seguente condizione:

“alla condizione che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti influenzando negativamente la situazione economica dell’anno in cui viene chiesta la detrazione ed incidendo sulla situazione personale del contribuente.”

Ulteriore chiarimento arriva dalla Circolare n. 28/E/22 (pag. 27), ribadito poi dalla Risposta a interpello n. 459/E/22, secondo la quale:

“l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente”.

Pertanto, se le somme ricevute dal contribuente a titolo di “risarcimento e/o indennizzo“, per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri), non devono essere sottratte dagli importi delle spese sostenute per gli interventi straordinari realizzati, tali spese sono rimaste a carico del contribuente. Tali spese, quindi, possono essere portate in detrazione.

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