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Assegno di inclusione e lavoro: requisiti e importo

Fisco NazionaleAssegno di inclusione e lavoro: requisiti e importo

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale volta a contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce più deboli della società ed è compatibile con il lavoro.

L’assegno di inclusione – ADI – (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) è una misura di sostegno economico, introdotta con l’obiettivo di sostituire il reddito di cittadinanza. L’obiettivo è di fornire un supporto concreto ai nuclei familiari con componenti considerati “fragili“, come minori, anziani e persone con disabilità​​.

Questa misura vuole contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce più deboli della società. Prevede percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro​​. In questo modo, l’ADI non si limita a fornire un aiuto economico, ma mira anche a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei beneficiari.

Per accedere all’Assegno di Inclusione, è necessario soddisfare determinati requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, oltre a dimostrare la situazione economica del nucleo familiare attraverso l’ISEE.

Assegno di inclusione: che cos’è

L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno. La sua erogazione è legata al valore della situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, legata alla presentazione dell’ISEE. In cambio viene avviato un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Nello specifico, il beneficio dell’ADI viene erogato dopo la verifica di determinati requisiti, partendo dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, ossia il Patto di Attivazione Digitale. Attraverso questo accordo, il beneficiario si impegna a rispondere alle convocazioni del servizio per il lavoro, competente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

Soggetti destinatari

L’assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • Con disabilità (come definita ai fini ISEE);
  • Minorenne;
  • Con almeno 60 anni di età;
  • In condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.

Una volta che questi prerequisiti sono soddisfatti, vengono innescati i criteri successivi di cittadinanza e residenza, come indicato nel comma 2 dell’Art. 2 del Decreto Legislativo n. 48 del 4 maggio 2023.

Requisiti

L’applicazione dell’erogazione è strettamente condizionata al soddisfacimento di tutti i requisiti previsti, che vengono schematizzati di seguito.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • Cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

Riguardo ai requisiti soggettivi viene invece specificato che chi fa richiesta dell’assegno d’inclusione deve:

  • Non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • Non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta. 

Requisiti economici

Sui requisiti economici il Ministero ha chiarito che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM n. 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

Come si determina il reddito familiare?

Dal reddito familiare devono essere detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, quanto percepito a titolo di assegno, ovvero altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. Devono essere, invece, aggiunti, i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico (art. 36, co. 6 D.Lgs. n. 36/21) non concorrono a formare base imponibile ai fini fiscali, fino all’importo complessivo annuo di 15.00 euro, devono essere inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Requisiti patrimoniali

Infine in merito ai requisiti patrimoniali viene richiesto:

  • Un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
  • Un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all’erogazione del beneficio in commento il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza è previsto dall’art. 2, co. 4 ed è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino ad un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, nel modo seguente:

  • + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti dall’art. 6, co. 5;
  • + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.
  • + 0,15 per ciascun minore di età fino al secondoà
  • + 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.

Importo del beneficio

L’importo non può essere comunque inferiore a 480 euro annui ed è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):

  • Integrazione al reddito familiare fino a 6.500 euro annui, oppure 8.190 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • Contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.640 euro o 1.950 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Durata

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

La carta di inclusione

L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane (Carta ADI), a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico.

L’importo massimo annuo è di 6.000 euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.

L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni.

A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.

I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata in autonomia dagli interessati direttamente dal sito Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure presso gli Istituti di Patronato. 

Potrà essere presentata anche avvalendosi dell’aiuto dei Centri di Assistenza fiscale (CAF).

In caso di presenza di componenti che versano in una delle condizioni di svantaggio previste, il richiedente è chiamato ad indicare nel modulo di domanda dell’INPS, la data, il numero di protocollo e l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di svantaggio, nonché di essere inserito in un programma di cura e assistenza da parte di una pubblica amministrazione. In caso non sia in possesso di queste informazioni, il richiedente può richiedere alla o alle amministrazioni competenti la compilazione dello specifico modulo allegato alle Linee di indirizzo aggiornate sulla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione devono essere antecedenti e sussistere al momento della presentazione della domanda ADI.

Ai fini dell’accoglimento della domanda, l’INPS provvede alle verifiche dei requisiti economici, anagrafici e relativi alla condizione di svantaggio, eventualmente anche con il coinvolgimento dei Comuni e di altre amministrazioni collegate.

Svolgimento contemporaneo di attività lavorativa

Nel caso in cui uno dei membri della famiglia trovi impiego dipendente o autonomo o avvii una propria attività, il sistema è progettato per non scoraggiare la ricerca di lavoro, evitando che il timore di perdere il beneficio dell’ADI diventi un ostacolo.

Nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, nel caso in cui uno o più membri del nucleo familiare intraprendano un’attività lavorativa dipendente, il reddito aggiuntivo generato da tale impiego non è considerato nel calcolo del beneficio economico. Questo, a condizione che non superi i 3.000 euro lordi annui per l’intero nucleo. Se il reddito da lavoro oltrepassa tale soglia, contribuirà al calcolo del beneficio economico a partire dal mese successivo alla variazione, fino a quando non sarà incluso nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’intero anno.

Per determinare il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, il lavoratore dovrà comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa (come indicato nelle comunicazioni obbligatorie), il reddito presunto derivante da tale attività utilizzando il modulo “Adi.Com Esteso. L’INPS calcolerà esclusivamente la parte di reddito che supera il limite di 3.000 euro. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni comporterà la sospensione del beneficio o la decadenza dopo 3 mesi di inadempienza.

Chiarimenti INPS

Il punto 10.2.1 della circolare n. 105/23 dell’INPS chiarisce che nel caso in cui l’attività lavorativa dipendente, dichiarata al momento della presentazione della domanda di ADI o durante l’erogazione, si protragga nell’anno solare successivo, sarà necessario compilare un nuovo modulo “Adi.Com Esteso” entro gennaio dell’anno successivo. Questo dovrà essere fatto fino a quando i redditi derivanti da tale attività non saranno adeguatamente inclusi nella dichiarazione dell’ISEE per l’intero anno.

Per quanto riguarda, invece, l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, nel corso dell’erogazione dell’assegno, allora la comunicazione all’Inps deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio della stessa. Se non si provvede in tal modo, si rischia la decadenza dal beneficio.

Il reddito deve essere individuato secondo il principio di cassa e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

A titolo di incentivo, si potrà continuare a percepire l’importo spettante dell’AdI senza variazioni per le 2 mensilità successive a quella della variazione della condizione occupazionale. L’importo sarà successivamente aggiornato ogni trimestre, prendendo come punto di riferimento il trimestre precedente.

Inoltre, ai beneficiari che avviano un’attività di lavoro autonomo entro i primi 12 mesi di fruizione dell’Assegno, sarà riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità, nei limiti di 500 euro mensili.

Svolgimento contemporaneo di attività d’impresa o lavoro autonomo

Per quanto riguarda l’avvio di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, sia a livello individuale che in forma di partecipazione, da parte di uno o più membri del nucleo familiare nel corso del periodo di erogazione dell’Assegno di Inclusione, è importante sottolineare l’obbligo di comunicare tempestivamente questa situazione all’INPS, entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, mediante l’utilizzo del modello “Adi.Com Esteso“. Il mancato rispetto di questa tempistica può comportare la decadenza dal beneficio.

Il reddito, valutato secondo il principio di cassa, dovrà essere notificato entro il 150º giorno successivo alla conclusione di ogni trimestre dell’anno. Come incentivo, sarà consentito mantenere invariato il beneficio per le due mensilità successive a quella in cui si verifica la variazione della condizione occupazionale. Questo, pur conservando la durata totale del beneficio. L’importo del beneficio sarà oggetto di aggiornamento trimestrale, basandosi sul trimestre precedente. Il reddito da dichiarare all’INPS concorrerà esclusivamente per la parte che supera i 3.000 euro lordi annui.

Inoltre, per i beneficiari dell’ADI che intraprendono un’attività autonoma o avviano un’impresa individuale o una cooperativa entro i primi 12 mesi di usufrutto del beneficio, l’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 48/2023 prevede un beneficio aggiuntivo erogato in un’unica soluzione, equivalente a 6 mensilità dell’assegno, con un limite di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione saranno definite attraverso un apposito decreto del Ministro del Lavoro.

Infine, la medesima compatibilità è estesa al caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione, indipendentemente dalla loro denominazione, e all’accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese.

Percorso scolastico obbligatorio

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi in tema di istruzione. Nello specifico, per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) è previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

Inoltre, non ha diritto al beneficio il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS).

Inoltre, non ha diritto al beneficio il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione. Tale adempimento potrà essere previsto e monitorato all’interno del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS).

Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo

Il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)e sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione. 

Una volta sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’erogazione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Percorso di inclusione sociale

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.

In caso di mancato incontro, il beneficio economico è sospeso dall’erogazione del mese successivo. Una volta avvenuto l’incontro, l’erogazione dell’assegno, compresi gli arretrati, sarà ripristinata. In caso di mancata presentazione a seguito di convocazione da parte dei servizi, in mancanza di giustificato motivo, è prevista la decadenza dal beneficio.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Sanzioni

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni

L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni

È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione. 

Decadenza

Il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • Non si presenta a una convocazione dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro competenti nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • Non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • Non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • Non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all’art. 9 del D.L. 48/2023;
  • Non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 del D.L. 48/2023 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • Non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • Viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

Fonti:

  • Inps
  • Circolare n. 105 del 1° dicembre 2023 dell’Inps
  • Decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, chiarisce gli elementi essenziali e le modalità attuative dell’ADI
  • Decreto interministeriale del 27 dicembre 2023, disciplina le modalità di utilizzo della Carta di inclusione
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    Elisa Migliorini
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    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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