L’assegno di ricollocazione, noto anche con l’acronimo AdR, rappresenta un buono spendibile presso i centri per l’impiego o presso le agenzie private accreditate, con l’intento di aiutare i cittadini in cerca di lavoro. La misura rientra nel piano di politica attiva del lavoro di livello nazionale coordinata da ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro) e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro, in accordo con Regioni e Province autonome.
In altre parole, si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo di aiutare il lavoratore a ricollocarsi sul mercato. Lo strumento è dato dalla dotazione di un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono assistenza per la ricerca di nuova occupazione.
Aspetto importante da evidenziare è che il contributo economico non viene erogato al disoccupato bensì all’ente accreditato che i occupa del percorso di reinserimento sul lavoro. Il contributo è erogato solo se il progetto raggiunge effettivamente l’obiettivo di una nuova occupazione.
Di fatto, il disoccupato deve scegliere l’ente, tra quelli accreditati, da cui farsi assistere nel percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Il disoccupato viene affiancato ad un tutor, il quale, non solo lo aiuterà ad individuare delle offerte lavorative, ma anche a prepararsi alle fasi di selezione per accompagnarlo nel cammino fino all’assunzione.
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Fasi applicative
Il processo passa attraverso l’esecuzione di una serie di fasi (riportate di seguito). È il centro per l’impiego competente per territorio, quello nel cui territorio si trova il domicilio del destinatario a rilasciare l’AdR, seguendo le fasi indicate:
- Scelta della sede operativa: La persona beneficiaria dell’assegno sceglie l’ente da cui farsi aiutare, consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati. Occorre scegliere l’ente da cui farsi aiutare, consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati;
- Assistenza e tutoraggio: Un tutor sostiene la persona nelle attività utili alla sua ricollocazione e ne promuove il profilo professionale presso i potenziali datori di lavoro. Questi deve redigere un programma di ricerca di un lavoro con la collaborazione attiva della persona disoccupata, la quale dovrà provvedere alla sua firma e deve individuare eventuali corsi di formazione per migliorare le aspettative di occupazione del soggetto;
- Successo occupazionale: L’ente aiuta la persona durante la preselezione e le prime fasi d’inserimento in azienda. Se la persona viene assunta, l’importo dell’AdR viene riconosciuto all’ente.
Il privato richiedente l’assegno di ricollocazione è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l’offerta congrua di lavoro. Laddove, a contrario non accetti il contratto, verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.
Importo dell’assegno di ricollocazione
Il contributo è di importo variabile a seconda sia del percorso di affiancamento che si intende porre in essere sia del contratto di lavoro che si intende concludere. Gli importi variano secondo il seguente schema:
- Contratto a tempo indeterminato incluso l’apprendistato: da € 1.000 a € 5.000;
- Contratto a termine di 6 mesi e oltre: da € 500 a € 2.500;
- Contratto da 3 a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia): da € 250 a € 1.250.
L’effettiva erogazione del contributo presuppone, allora, la ricerca di attività lavorativa finalizzata alla conclusione di uno dei seguenti contratti:
- A un contratto a tempo indeterminato , anche in apprendistato;
- A un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, (anche 3 mesi nelle regioni meridionali in via di sviluppo).
Se l’attività di affiancamento non si conclude con la stipulazione del contratto, l’ente ha diritto solo ad una quota di retribuzione corrispondente al servizio assistenza reso.
A chi è rivolto l’assegno di ricollocazione?
L’assegno di ricollocazione è destinato ai cittadini in cerca di lavoro. In particolare esso è rivolto solo a lavoratrici e lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (CIGS). In particolare, è necessaria la stesura di un accordo di ricollocazione sottoscritto dall’azienda e dalle organizzazioni sindacali. All’interno dell’accordo deve essere specificato che i lavoratori in CIGS che rischiano di non essere reintegrati possono usufruire di strumenti a supporto della ricerca di una nuova occupazione, tra cui, appunto, l’AdR, gestito dall’ANPAL.
Dopodiché, la lavoratrice o il lavoratore ha 30 giorni di tempo dalla firma dell’accordo per prenotare l’AdR nell’area riservata MyANPAL o presso un Centro per l’impiego o un operatore privato accreditato (per esempio le agenzie per il lavoro).
I destinatari dell’AdR Cigs sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro congrua?
Ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di Accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. L’offerta di lavoro potrà essere pertanto liberamente rifiutata senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita e al servizio di assistenza intensiva. Tale obbligo può sorgere solo se, e dal momento in cui, il destinatario di Adr Cigs acquisisca lo stato di disoccupazione e diventi percettore di Naspi.
Come si richiede l’assegno di ricollocazione?
Il soggetto competente per la gestione dell’assegno di ricollocazione è l’ANPAL, (ANPAL), ossia l’ente pubblico italiano che coordina la rete nazionale dei servizi per l’impiego e le politiche per le persone in cerca di occupazione. È possibile presentare istanza di accesso all’assegno seguendo una delle seguenti procedure:
- Procedure online tramite il portale MyANPAL, seguendo i percorsi specifici per la tipologia di beneficiario;
- Al Centro per l’impiego competente in base al domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI. In questo caso il beneficiario può scegliere l’ente da cui farsi seguire per il progetto di ricollocazione. Quest’ultimo può essere il Centro stesso o le agenzie del lavoro accreditate dal Ministero o la Fondazione Consulenti del lavoro. Non è indispensabile scegliere per il progetto un ente accreditato della propria zona di residenza.
Dopo la presentazione della domanda, l’ente ha 15 gg per definire l’assegno. Una volta che questo è stato stabilità, invita il beneficiaria a presentarsi ad un appuntamento, durante il quale verrà assegnato un tutor.
Durata della misura
La durata dell’assegno di ricollocazione dipende da quella della CIGS. In ogni caso la durata non può essere inferiore a 6 mesi. Solo in alcuni casi, se previsto da un accordo con l’operatore che eroga i servizi di ricollocamento, questi può durare per ulteriori 12 mesi.
Il servizio di assistenza si sospende nel momento in cui il beneficiario trova una nuova occupazione con contratto di durata inferiore ai 180 giorni (quindi 6 mesi), e si interrompe definitivamente con un contratto di durata pari o superiore a 181 giorni. Qualora il lavoratore si trovi in cassa integrazione, ma stia comunque proseguendo a lavorare (non in caso di CIG a zero ore), le attività di supporto erogate dagli operatori devono essere concordate in maniera compatibile con gli impegni lavorativi.
Gli incentivi per chi assume lavoratori con assegno di ricollocazione
I datori di lavoro, imprese e professionisti, hanno la possibilità di fruire di uno sconto del 50% dei contributi dovuti sui neoassunti, entro il tetto annuo di 4.030 euro (limite annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT), indicando il beneficio sulla denuncia contributiva Uniemens. Si tratta dei neoassunti beneficiari dell’AdR. La riduzione in commento spetta per un periodo massimo di:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di somministrazione e apprendistato. Inoltre, è riconosciuto per rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e in caso di rapporto a tempo parziale.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- Contratto di lavoro domestico;
- Contratto di lavoro intermittente;
- Prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR” predisposto dall’Istituto nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’Inps, dopo aver ricevuto la domanda telematica, verificherà tramite i propri sistemi informativi centrali e la banca dati gestita dall’ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l’agevolazione sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizzerà la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG).
La circolare INPS n. 77 /2020 ha precisato le istruzioni sull’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%.