L’esonero contributivo per le lavoratrici madri è una misura stabilita con la Legge di Bilancio 2022, ha natura sperimentale e può essere richiesta direttamente dai datori di lavoro. Il sostegno consiste in uno sgravio contributivo del 50% per i versamenti a carico delle lavoratrici madri rientrate a lavoro dopo un periodo di maternità, e ha validità massima di 12 mesi.

Per poter usufruire del congedo, è necessario essere lavoratrici madri dipendenti di un’impresa privata, aver fruito del congedo di maternità obbligatorio, ed essere rientrate a lavoro. A poter chiedere l’accesso alla misura sono i datori di lavoro, tramite cassetto previdenziale INPS, tuttavia i vantaggi del sussidio sono esclusivamente rivolti alle lavoratrici.

Esonero contributivo

L’esonero contributivo al centro delle novità è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio nel 2022, e consiste nel 50% di esonero per un anno per ciò che riguarda il versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti.

Questa misura viene attivata a partire dalla data del rientro sul posto di lavoro, successivamente alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Questa indennità può essere applicata per un periodo massimo di un anno dalla data del rientro.

L’esonero contributivo è dedicato esclusivamente le lavoratrici madri del settore privato, ovvero non viene esteso a chi lavora nel pubblico impiego. Rimangono inoltre invariati i calcoli effettuati per l’aliquota delle prestazioni pensionistiche.

Di fatto con questa misura vengono ridotti al 50% i contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice all’ente INPS, ma si può dire che questa particolare agevolazione non rientra tra gli aiuti di Stato, ovvero la misura non è legata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Chi può accedere alla misura?

Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti che possono accedere a questo tipo di misura. Come anticipato questo sostegno è rivolto a tutte le lavoratrici madri del settore privato, ovvero che sono dipendenti di datori di lavoro non pubblici.

Sono escluse pertanto tutte le lavoratrici della Pubblica Amministrazione. Sono incluse invece:

  • Lavoratrici del settore agricolo, a tempo determinato o indeterminato;
  • Lavoratrici del settore privato part time o full time;
  • Lavoratrici del settore privato in apprendistato;
  • Lavoratrici domestiche;
  • Lavoratrici intermittenti.

Questa misura quindi non è accessibile solamente dalle lavoratrici a tempo pieno, ma è garantita anche ai tempi parziali, o come visto sopra a particolari contratti. Inoltre si può applicare anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con cooperativa di lavoro, oppure per quelle donne lavoratrici che sono assunte in modalità di somministrazione.

Come visto prima, è essenziale che la lavoratrice abbia usufruito di un congedo di maternità per un certo periodo di tempo, e successivamente sia tornata a lavoro. Il conteggio di 12 mesi massimi di fruizione comincia dall’effettivo rientro a lavoro.

Congedo obbligatorio di maternità

La misura è strettamente collegata al congedo obbligatorio di maternità, per cui possono accedervi solamente le lavoratrici madri che vi hanno fruito. Questo significa che anche se il congedo obbligatorio di maternità viene fruito secondo le modalità previste di astensione, la misura dello sgravio contributivo diventa comunque attiva, a partire dalla data in cui la lavoratrice rientra effettivamente lavoro.

Lo sgravio contributivo spetta anche nel momento in cui la lavoratrice rientra dal periodo di interdizione post partum. La comunicazione INPS ufficiale della misura spiega inoltre che questa possibilità è garantita a tutela delle lavoratrici madri e dei figli, tuttavia vale in modo sperimentale per l’anno attuale, per cui è necessario che la lavoratrice rientri sul posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.

Come funziona?

Per ciò che riguarda il funzionamento dello sgravio contributivo, viene applicato successivamente al ritorno della lavoratrice al lavoro, per cui viene esonerato il 50% del contributo previdenziale a carico della lavoratrice, per un periodo massimo di 12 mesi.

Come visto prima, questa misura è strettamente collegata al congedo obbligatorio di maternità, per cui scatta a partire dal rientro al lavoro. L’agevolazione non è di fatto un incentivo all’assunzione, come accade per altri bonus previsti quest’anno, per cui non vengono rilevati vantaggi per il datore di lavoro o per l’impresa per cui effettivamente la lavoratrice opera.

Si tratta quindi di una misura a sé stante, disposta dall’INPS, che non rientra nei diversi aiuti di Stato proposti quest’anno dal governo per affrontare la crisi energetica, del lavoro e l’inflazione.

Va tenuto in considerazione che questa misura è cumulabile con gli altri sostegni contributivi previsti al datore di lavoro, ovvero è anche cumulabile con l’esonero dell’0,8% sui contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore. Di fatto quindi queste due disposizioni possono essere sommate, in modo da corrispondere un vantaggio sia per le lavoratrici che per il datore di lavoro.

Come richiedere l’esonero?

Vediamo ora quali sono le indicazioni INPS per poter accedere alla misura e fruire dell’esonero contributivo per le lavoratrici madri. Va tenuto in considerazione prima di tutto che questo sostegno è garantito solamente per coloro che rientrano al lavoro entro il 31 dicembre 2022, perché questa misura è di fatto sperimentale per l’anno in corso.

Attualmente non è ancora chiaro se verrà riproposta anche per il 2023 o per periodi successivi. Nella circolare numero 102 del 19 settembre 2022, l’INPS ha dato tutte le indicazioni necessarie per poter richiedere l’esonero contributivo.

A poter procedere nella pratica con la richiesta sono i datori di lavoro, che dovranno inviare all’INPS una domanda per attribuzione del codice di autorizzazione 0U, ovvero: “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.

Per presentare la domanda i datori di lavoro devono accedere al cassetto previdenziale INPS online e cercare la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, e “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”. L’INPS ricorda inoltre che la richiesta deve essere inviata prima della denuncia contributiva relativa al periodo per cui si intende chiedere l’esonero.

Anche i datori di lavoro agricolo possono procedere a richiedere questa particolare forma di sostegno per le lavoratrici donne, tramite il cassetto previdenziale delle aziende agricole, inserendo inoltre alcune informazioni salienti come: codice fiscale, cognome e nome, data del rientro della lavoratrice successivamente al congedo di maternità.

In ogni caso l’ente previdenziale applicherà dei controlli per verificare che la misura sia effettivamente alla portata dei soggetti che la richiedono, ovvero che il datore di lavoro sia un soggetto privato e che la lavoratrice madre sia effettivamente rientrata a lavoro successivamente alla fruizione di un congedo di maternità. Il codice di autorizzazione erogato all’azienda avrà una validità massima di 12 mesi.

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