Esonero contributivo IVS 100% per madri di 3 figli: requisiti, importi, differenza dal bonus mamme e scadenza al 31 dicembre 2026.
L’esonero contributivo IVS per le lavoratrici madri di tre o più figli, disciplinato dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, azzera fino a 3.000 euro annui di contributi a carico della lavoratrice. La misura cessa il 31 dicembre 2026, salvo scadenza anticipata legata all’età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo per le lavoratrici madri è un’agevolazione che azzera, entro un tetto massimo, la quota di contribuzione previdenziale IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico della lavoratrice dipendente. Introdotto dall’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), spetta alle madri di tre o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel settore pubblico e privato, con la sola esclusione del lavoro domestico.
L’esonero copre il 100% della quota IVS, entro il limite di 3.000 euro annui (250 euro al mese, 8,06 euro al giorno per i rapporti avviati o cessati nel corso del mese), fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La misura, operativa dal 1° gennaio 2024, cessa il 31 dicembre 2026 oppure alla data del compimento della maggiore età del figlio, se questo evento si verifica prima. Va tenuta distinta dal bonus mamme, prestazione economica diversa erogata direttamente dall’INPS, e dal più recente esonero contributivo a carico del datore di lavoro per le assunzioni di madri disoccupate.

Che cos’è l’esonero contributivo per le lavoratrici madri
L’esonero contributivo per le lavoratrici madri è un’agevolazione previdenziale che riduce l’importo dei contributi trattenuti in busta paga alla lavoratrice, senza intaccare l’importo della futura pensione. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha stabilito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. L’INPS ha fornito le istruzioni operative con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.
Un aspetto tecnico distingue questa misura da molte altre agevolazioni sul costo del lavoro: riguarda esclusivamente la quota di contribuzione a carico della lavoratrice, non quella del datore di lavoro. Per questo motivo l’Istituto ha chiarito che non rientra nella nozione di aiuto di Stato: si tratta di un beneficio fruito da una persona fisica, non riconducibile alla definizione europea di impresa, e quindi non idoneo a incidere sulla concorrenza tra operatori economici.
Sul piano tecnico, l’esonero opera come un abbattimento diretto della trattenuta previdenziale in busta paga, calcolato mese per mese dal datore di lavoro sulla base della retribuzione imponibile. La copertura del minor gettito contributivo è garantita dalla fiscalità generale: questo consente di azzerare la quota IVS dovuta dalla lavoratrice senza alcuna riduzione dell’anzianità contributiva o del montante pensionistico maturato, poiché l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata.
È importante non confondere questa misura con il bonus mamme, prestazione economica di natura diversa erogata a domanda direttamente dall’INPS, né con il più recente esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono madri di tre o più figli prive di occupazione: le tre misure hanno presupposti, beneficiari e importi distinti, come approfondito più avanti in questo articolo.
Chi ha diritto all’esonero contributivo
Possono accedere all’esonero le lavoratrici madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni, intesa come 17 anni e 364 giorni. Il requisito si considera soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio, o di quello successivo, e la sua verifica si cristallizza in via definitiva a quella data: eventuali eventi successivi, come la premorienza di uno dei figli, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre, non fanno venir meno il diritto già maturato. La stessa disciplina si applica ai figli in adozione o in affidamento, in coerenza con l’equiparazione operata dal D.Lgs. n. 151/2001 tra filiazione naturale e questi istituti.
Il beneficio spetta a tutte le lavoratrici madri dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, comprese quelle occupate presso datori di lavoro non imprenditori e nel settore agricolo. L’unica esclusione soggettiva riguarda i rapporti di lavoro domestico, per i quali la misura non trova mai applicazione, indipendentemente dal numero di figli o dalla loro età.
Lavoratrici con tre o più figli
Il requisito oggettivo richiede un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia già in corso sia instaurato nel periodo di vigenza dell’esonero. Rientrano nell’ambito applicativo anche fattispecie meno immediate: i rapporti di apprendistato, perché l’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 li qualifica come contratti a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all’occupazione giovanile; i rapporti a tempo determinato che vengono convertiti a tempo indeterminato, con l’esonero applicabile a partire dal mese della conversione; i rapporti subordinati a tempo indeterminato costituiti in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001; infine i rapporti a tempo indeterminato instaurati a scopo di somministrazione, equiparati ai rapporti subordinati ordinari dal D.Lgs. n. 150/2015.
Anche i rapporti di lavoro a tempo parziale rientrano nella misura, senza necessità di un requisito aggiuntivo rispetto ai rapporti a tempo pieno: la riparametrazione riguarda solo l’importo dell’esonero, trattata nella sezione successiva, non l’ammissibilità del rapporto stesso.
Il caso particolare del 2024 per le madri di due figli
L’articolo 1, comma 181, della L. n. 213/2023 ha esteso lo stesso esonero, in via sperimentale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo avesse un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni). Anche in questo caso il requisito si è cristallizzato alla data di nascita del secondo figlio.
Questa estensione non è più in vigore: si è esaurita il 31 dicembre 2024 e riguarda quindi solo periodi di paga ormai chiusi. Una lavoratrice che oggi ha due figli non rientra nell’esonero IVS descritto in questo articolo, ma può eventualmente accedere al bonus mamme, misura distinta trattata più avanti, oppure attendere l’entrata a regime del nuovo esonero parziale per le madri di due o più figli, che la Legge di Bilancio 2026 ha rinviato al 2027.
La tabella seguente riepiloga i requisiti oggi effettivamente vigenti e il caso, ormai esaurito, dell’estensione 2024.
| Requisito | Madri di 3+ figli | Madri di 2 figli (solo 2024) |
|---|---|---|
| Età figlio più piccolo | Inferiore a 18 anni | Inferiore a 10 anni |
| Periodo di vigenza | 1/1/2024 – 31/12/2026 | 1/1/2024 – 31/12/2024 |
| Stato attuale | In vigore | Esaurito |
| Tipo di rapporto | Dipendente a tempo indeterminato | Dipendente a tempo indeterminato |
Quanto vale l’esonero e come si calcola
L’esonero copre il 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In pratica, in busta paga non compare alcuna trattenuta a titolo di quota lavoratore per invalidità, vecchiaia e superstiti, mentre ai fini del calcolo della futura pensione la posizione contributiva continua a maturare come se il versamento fosse stato effettuato per intero.
Il beneficio non è però illimitato: opera entro un tetto massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. La soglia mensile corrispondente è quindi pari a 250 euro (3.000 / 12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso di un mese, la soglia giornaliera di riferimento è pari a 8,06 euro (250 / 31), calcolata sui giorni di effettiva fruizione dell’esonero nel mese interessato.
Le soglie massime indicate restano valide anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i quali non è prevista alcuna ulteriore riparametrazione dell’importo dell’esonero: una lavoratrice part-time ha diritto, negli stessi termini di una lavoratrice a tempo pieno, al tetto di 250 euro mensili, fermo restando che l’importo effettivamente fruito dipende comunque dalla contribuzione IVS realmente dovuta su quella retribuzione.
Diversa è l’ipotesi della lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro contemporaneamente: in questo caso resta ferma la possibilità di avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto, con un tetto massimo calcolato autonomamente su ognuno di essi. Chi cumula due contratti a tempo indeterminato può quindi beneficiare di due esoneri distinti, ciascuno nel limite dei 3.000 euro annui riferiti a quel singolo rapporto.
| Parametro | Importo | Base di calcolo |
|---|---|---|
| Tetto annuo | 3.000 euro | Anno solare |
| Tetto mensile | 250 euro | 3.000 / 12 |
| Tetto giornaliero | 8,06 euro | 250 / 31 (rapporti avviati/cessati nel mese) |
| Percentuale esonero | 100% della quota IVS lavoratrice | Su retribuzione imponibile mensile |
Un esempio aiuta a fissare il meccanismo: una lavoratrice madre di tre figli, con rapporto a tempo indeterminato instaurato dal 1° gennaio 2024, ha diritto all’esonero per l’intero anno se la sua quota IVS mensile non supera 250 euro; se il rapporto viene invece instaurato il 20 giugno, per quel mese l’esonero spettante si calcola su 11 giorni di fruizione, per un massimo di 88,66 euro (11 × 8,06), e non sull’intera soglia mensile.
Deve essere infine ricordato che l’esonero non genera alcun beneficio in capo al datore di lavoro: riducendo esclusivamente la quota di contribuzione a carico della lavoratrice, il costo del lavoro sostenuto dall’azienda resta invariato. Questo distingue nettamente la misura dal più recente esonero contributivo per le assunzioni di madri disoccupate, che opera invece sulla contribuzione datoriale, come chiarito nella sezione dedicata al confronto tra le misure.
Quale misura spetta al proprio caso: tabella di orientamento
Nella pratica, la confusione più frequente riguarda proprio la sovrapposizione tra le diverse misure a favore delle madri lavoratrici: esonero IVS a carico della lavoratrice, bonus mamme erogato a domanda dall’INPS, ed esonero contributivo a carico del datore di lavoro per le assunzioni. Ciascuna ha un beneficiario, un presupposto e un importo diversi, e non sempre sono cumulabili tra loro. La tabella seguente orienta rispetto al proprio profilo, sulla base del numero di figli, dell’età del più piccolo e del tipo di rapporto di lavoro.
| Profilo | Rapporto di lavoro | Misura di riferimento | Importo massimo |
|---|---|---|---|
| Madre di 3+ figli, il più piccolo <18 anni | Dipendente a tempo indeterminato | Esonero contributivo IVS (L. 213/2023) | 3.000 euro/anno |
| Madre di 2+ figli, reddito ≤ 40.000 euro | Dipendente (anche determinato) o autonoma | Bonus mamme 2026 | 720 euro/anno |
| Madre di 3+ figli, disoccupata da almeno 6 mesi | Nuova assunzione dal datore di lavoro | Esonero contributivo datoriale (L. 199/2025) | 8.000 euro/anno (a beneficio del datore) |
| Madre di 1 figlio | Qualsiasi | Nessuna delle misure sopra descritte | – |
Le prime due misure non sono cumulabili tra loro per lo stesso periodo: una lavoratrice che rientra nei requisiti dell’esonero IVS (madre di 3+ figli, tempo indeterminato) non riceve, per lo stesso mese, anche il bonus mamme. La terza misura, invece, riguarda un soggetto diverso, il datore di lavoro, e non interferisce direttamente con quanto spettante alla lavoratrice sulla propria busta paga; per un approfondimento sul funzionamento di questo incentivo, si veda la rassegna sulle misure della Legge di Bilancio 2026 per le famiglie.
Le criticità operative più frequenti nella gestione dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo IVS non è un beneficio automatico: richiede una comunicazione attiva della lavoratrice al datore di lavoro e una corretta gestione in busta paga, entrambe soggette a errori ricorrenti nella prassi. Di seguito gli scenari che più spesso generano contestazioni o richiedono un intervento correttivo.
La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli
La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre di essi, oppure può farlo direttamente all’INPS tramite l’apposito applicativo. La mancata comunicazione, sia da parte del datore di lavoro nelle denunce retributive sia da parte della lavoratrice tramite l’applicativo, comporta la revoca del beneficio. Nella prassi, questo si traduce spesso in un disallineamento temporale: la lavoratrice matura il diritto alla nascita del terzo figlio, ma se il datore di lavoro non riceve tempestivamente i codici fiscali, l’esonero non viene applicato in busta paga e va recuperato con un conguaglio successivo, con il rischio concreto di superare l’anno solare di competenza.
L’alternatività con l’esonero IVS generale
L’esonero per le madri di tre o più figli, previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023, è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge. Le due misure non sono quindi cumulabili sulla stessa quota contributiva. Nella prassi, questo genera un errore frequente negli studi paghe quando una lavoratrice rientra astrattamente in entrambi i regimi: va sempre verificato quale esonero risulti più favorevole in concreto e applicato solo quello, senza sommare le due riduzioni sulla medesima quota IVS. Resta invece pienamente cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti a legislazione vigente, che riguardano un soggetto e una quota contributiva diversi.
Il mese di compimento del diciottesimo anno di età
L’esonero cessa nel mese in cui il figlio più piccolo compie 18 anni, se questo evento si verifica prima del 31 dicembre 2026. Un caso esemplificativo chiarisce il meccanismo: una lavoratrice madre di tre figli al 1° gennaio 2024, il cui figlio più piccolo compie 18 anni il 19 ottobre 2025, vede cessare l’esonero nel mese di ottobre 2025, non a fine anno. L’errore più comune negli studi paghe è continuare ad applicare l’esonero fino a dicembre per abitudine, senza monitorare puntualmente la data di compimento della maggiore età di ciascun figlio più piccolo tra quelli beneficiari. Questo comporta un indebito percepito, da recuperare in sede di conguaglio o, se non intercettato, oggetto di contestazione da parte dell’INPS in sede di controllo successivo sulle denunce contributive.
Il cambio di datore di lavoro nel corso del beneficio
Il requisito soggettivo si cristallizza alla nascita del figlio, ma l’esonero opera solo in presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettivamente in corso. Se la nascita del figlio che completa il requisito avviene prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, l’esonero decorre dalla data di avvio del rapporto, non da quella della nascita. Nella prassi, questo genera equivoci quando una lavoratrice cambia datore di lavoro: il nuovo datore non eredita automaticamente le informazioni comunicate al precedente, e la comunicazione dei codici fiscali dei figli va ripetuta ex novo presso il nuovo rapporto, pena la mancata applicazione dell’esonero fin dal primo mese, anche se il requisito sostanziale risultava già maturato in precedenza.
Quando scade l’esonero contributivo
L’esonero previsto dall’articolo 1, comma 180, della L. n. 213/2023 cessa al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma: la data del 31 dicembre 2026, oppure il mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora questo evento si realizzi prima di tale data. Non si tratta quindi di una scadenza fissa uguale per tutte le beneficiarie: per una lavoratrice il cui figlio più piccolo ha già 17 anni, l’esonero potrebbe terminare nel corso del 2026 stesso, ben prima della scadenza generale della misura; per una lavoratrice con un figlio più piccolo di pochi anni, l’esonero si interrompe comunque al 31 dicembre 2026, indipendentemente dall’età del figlio, salvo eventuali proroghe non ancora disposte alla data di redazione di questo articolo.
Un percorso normativo distinto riguarda l’esonero contributivo parziale destinato alle madri di due o più figli, dipendenti e autonome, introdotto dall’articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). Questa misura non è mai entrata concretamente in vigore per mancanza del decreto interministeriale attuativo previsto dalla norma istitutiva. La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, articolo 1, comma 206) ne ha disposto il rinvio, posticipandone l’operatività dal 2026 al 2027. Chi ha due figli, quindi, non può oggi contare su questo esonero contributivo strutturale, distinto da quello descritto in questo articolo e riservato, come visto, alle sole madri di tre o più figli.
Nelle more dell’attuazione dell’esonero rinviato al 2027, l’articolo 1, comma 207, della L. n. 199/2025 ha previsto per l’anno 2026 una misura ponte: il bonus mamme, riconosciuto alle lavoratrici madri di due figli, dipendenti a tempo determinato o indeterminato oppure autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie o a casse professionali, titolari di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. L’importo è pari a 60 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, riconosciuto fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. La stessa somma spetta anche alle madri di tre o più figli con rapporto a tempo determinato o autonome, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo: per approfondire condizioni e modalità di richiesta, si veda la guida al bonus mamme 2026.
Il quadro che emerge per il 2026 è quindi articolato su tre piani temporali distinti. L’esonero IVS per le madri di tre o più figli, oggetto principale di questo articolo, resta pienamente operativo fino al 31 dicembre 2026 o alla scadenza anagrafica individuale, se anteriore. L’esonero parziale per le madri di due o più figli attende invece l’entrata in vigore nel 2027. Nel mezzo, il bonus mamme copre il 2026 come misura transitoria per chi ha due figli e, in una fattispecie più limitata, anche per le madri di tre o più figli con rapporto a tempo determinato o autonome. Una verifica puntuale della propria posizione contributiva resta opportuna per chi si avvicina a una di queste scadenze, in particolare per non perdere il beneficio nel passaggio da una misura all’altra.
Come richiedere l’esonero al datore di lavoro
L’esonero non viene applicato automaticamente dal datore di lavoro: la lavoratrice deve comunicare espressamente la volontà di avvalersene, indicando il numero dei figli e i relativi codici fiscali. La comunicazione può avvenire direttamente al datore di lavoro, che la utilizza per esporre l’esonero nelle denunce retributive secondo le indicazioni della Circolare INPS n. 27/2024, oppure, in alternativa, tramite un applicativo messo a disposizione dall’INPS sul proprio portale istituzionale, con cui la lavoratrice può comunicare direttamente all’Istituto i codici fiscali dei figli senza passare dal datore di lavoro.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro espone l’esonero nelle denunce retributive mensili, applicando in busta paga l’abbattimento della quota IVS a carico della lavoratrice secondo i criteri di calcolo illustrati in precedenza. L’operazione avviene tramite il flusso UniEmens, nel quale va correttamente valorizzato l’elemento relativo alla causale dell’esonero, con l’indicazione dei codici fiscali dei figli comunicati dalla lavoratrice. La correttezza di questa esposizione è ciò che consente all’INPS di verificare, in sede di controllo, la sussistenza del diritto e l’importo effettivamente spettante.
La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli, sia da parte del datore di lavoro nelle denunce sia da parte della lavoratrice tramite l’applicativo INPS, comporta la revoca del beneficio. È quindi la lavoratrice, in ultima analisi, a dover attivarsi per rendere operativo l’esonero: il diritto matura per legge al verificarsi del requisito soggettivo, ma la sua fruizione concreta in busta paga dipende da un adempimento comunicativo che non ha automatismi. Per chi cambia datore di lavoro nel corso del periodo agevolato, questa comunicazione va ripetuta presso il nuovo rapporto, come già evidenziato tra le criticità operative più frequenti.
Cumulo con altre agevolazioni
L’esonero contributivo IVS per le madri di tre o più figli è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione a carico del datore di lavoro previsti a legislazione vigente, poiché opera su un soggetto e su una quota contributiva diversi. Rientra in questa categoria anche il più recente esonero contributivo per le assunzioni di madri di tre o più figli prive di occupazione, introdotto dall’articolo 1, commi da 210 a 213, della L. n. 199/2025: essendo un beneficio riconosciuto al datore di lavoro sulla propria quota contributiva, non interferisce con l’esonero IVS eventualmente già spettante alla lavoratrice sulla propria busta paga, come illustrato nella tabella di orientamento riportata in precedenza.
Diverso è il rapporto con le misure che intervengono sulla stessa quota contributiva o sullo stesso reddito della lavoratrice. Come già indicato, l’esonero in esame è strutturalmente alternativo all’esonero generale sulla quota IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della L. n. 213/2023: le due misure non si sommano sulla medesima trattenuta. Nei confronti del bonus mamme, la non sovrapponibilità discende invece dai rispettivi presupposti soggettivi: chi rientra nei requisiti dell’esonero IVS, madre di tre o più figli con rapporto a tempo indeterminato, non è nella condizione per cui il bonus mamme 2026 è stato pensato come misura ponte, riservata a profili contrattuali o di numero di figli diversi, come dettagliato nella sezione dedicata alle scadenze.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra esonero contributivo IVS e bonus mamme?
L’esonero IVS (L. 213/2023) riduce del 100% la quota contributiva a carico della lavoratrice madre di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato, fino a 3.000 euro annui. Il bonus mamme è invece una somma di 60 euro mensili erogata a domanda dall’INPS, riservata nel 2026 principalmente alle madri di due figli in attesa dell’esonero rinviato al 2027.
L’esonero contributivo IVS è cumulabile con altri sgravi?
È cumulabile con gli esoneri a carico del datore di lavoro, incluso quello per le assunzioni di madri di tre o più figli (L. 199/2025). È invece strutturalmente alternativo all’esonero generale sulla quota IVS previsto dall’articolo 1, comma 15, della L. 213/2023: le due misure non si sommano sulla stessa trattenuta.
Cosa succede se il figlio più piccolo compie 18 anni nel corso del 2026?
L’esonero cessa nel mese di compimento del diciottesimo anno di età, se questo evento è anteriore al 31 dicembre 2026. La cessazione non è quindi automatica a fine anno per tutte le beneficiarie, ma va verificata caso per caso in base alla data di nascita del figlio più piccolo.
L’esonero spetta anche ai rapporti part-time o in somministrazione?
Sì, entrambi rientrano nell’ambito applicativo. Per il part-time non è prevista alcuna riparametrazione ulteriore rispetto al tempo pieno; per la somministrazione, l’equiparazione ai rapporti subordinati ordinari è stata affermata dal D.Lgs. n. 150/2015.
Una lavoratrice con due figli può ancora beneficiare dell’esonero IVS?
No. L’estensione alle madri di due figli, prevista dall’articolo 1, comma 181, della L. 213/2023, era limitata ai periodi di paga del solo 2024 ed è oggi esaurita. Il nuovo esonero parziale per le madri di due o più figli è stato rinviato al 2027 dalla L. 199/2025.
Cosa succede se non vengono comunicati i codici fiscali dei figli?
La mancata comunicazione, sia da parte del datore di lavoro nelle denunce retributive sia da parte della lavoratrice tramite l’applicativo INPS, comporta la revoca del beneficio. La comunicazione va ripetuta anche in caso di cambio di datore di lavoro nel corso del periodo agevolato.
L’esonero contributivo datoriale da 8.000 euro è la stessa misura di quella IVS?
No. L’esonero da 8.000 euro annui (L. 199/2025, art. 1, commi 210-213) è riconosciuto al datore di lavoro che assume una madre di tre o più figli disoccupata da almeno sei mesi, e riguarda la contribuzione datoriale, non la quota IVS a carico della lavoratrice trattata in questo articolo.