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Bonus psicologo: requisiti, importi e domanda INPS

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
8 min di lettura
In sintesi

Bonus psicologo: chi ha diritto, importi per fascia ISEE, come funziona la domanda INPS e i termini per non perdere il contributo.

Il contributo INPS per sedute di psicoterapia (art. 1-quater DL 228/2021) copre fino a 1.500 euro in base all’ISEE. Il codice univoco assegnato ha validità di 270 giorni, con obbligo di prima seduta entro 60 giorni dall’accoglimento.


Il bonus psicologo è un contributo erogato dall’INPS per sostenere le spese di sedute di psicoterapia, introdotto dall’art. 1-quater comma 3 del DL 30.12.2021 n. 228 e reso strutturale dall’art. 1 comma 538 della L. 29.12.2022 n. 197. Possono richiederlo i residenti in Italia con un ISEE ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro, in corso di validità al momento della domanda.

L’importo massimo varia in base alla fascia ISEE: 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro, 1.000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro, sempre entro il limite di 50 euro per seduta. Il contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, ma riconosciuto al professionista tramite un codice univoco assegnato dopo l’accoglimento della domanda, valido 270 giorni, con obbligo di effettuare la prima seduta entro 60 giorni per non decadere dal beneficio.

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Il bonus psicologo è un contributo economico erogato dall’INPS per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. La misura è stata introdotta dall’art. 1-quater comma 3 del DL 30.12.2021 n. 228, in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica registrato per effetto dell’emergenza da Covid-19 e della conseguente crisi socio-economica. Nella sua prima formulazione, il contributo era previsto solo per l’anno 2022, con attuazione tramite il DM 31.5.2022.

A partire dal 2023 la misura è diventata strutturale. L’art. 1 comma 538 della L. 29.12.2022 n. 197 ne ha esteso la validità agli anni successivi, con importi differenti rispetto alla prima annualità. Da misura emergenziale legata alla pandemia, il bonus psicologo si è quindi trasformato in uno strumento permanente di sostegno all’accesso ai percorsi psicoterapeutici, riproposto ogni anno con decreti attuativi specifici che ne disciplinano risorse, requisiti e modalità operative.

Chi può richiedere il bonus psicologo: requisiti

Per accedere al bonus psicologo occorre possedere due requisiti al momento della presentazione della domanda: la residenza in Italia e un valore ISEE, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 159/2013, in corso di validità e non superiore a 50.000 euro. Entrambe le condizioni devono sussistere contestualmente nel momento in cui la domanda viene inviata all’INPS, non in un momento successivo.

L’ISEE è quindi l’elemento che determina sia l’accesso alla misura sia, come vedremo nella sezione successiva, l’entità del contributo riconosciuto. In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta: non è previsto un meccanismo di sanatoria automatica, ma solo la possibilità di correggere eventuali omissioni o difformità nei termini indicati dalla circolare INPS di riferimento per il ciclo in corso.

Il beneficiario non deve necessariamente presentare la domanda personalmente. La normativa prevede infatti la possibilità di richiedere il contributo per conto di terzi in specifiche situazioni di rappresentanza legale, riepilogate nella tabella seguente.

Chi presenta la domandaPer conto di chi
Il richiedente stessoSé stesso
Genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore o affidatarioSoggetto minore d’età
Tutore, curatore o amministratore di sostegnoSoggetto interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno

La domanda è considerata inammissibile quando è priva della dichiarazione di possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione, oppure quando viene presentata fuori dai termini stabiliti per il ciclo di riferimento. È invece dichiarata improcedibile la domanda il cui ISEE presenta omissioni o difformità non sanate entro i termini indicati dalla circolare INPS applicabile: in questo caso la domanda non viene rilevata ai fini della formazione delle graduatorie, con l’effetto pratico di escludere il richiedente dal ciclo in corso, anche se la domanda era stata inviata regolarmente entro la finestra temporale.

Importi per fascia ISEE

Il bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, come stabilito dall’art. 3 del DM 24.11.2023 e confermato dall’art. 5 del DM 10.7.2025 per il ciclo successivo. Dal 2023 il contributo complessivo per persona non può comunque superare il tetto massimo di 1.500 euro, con un importo che varia in funzione della fascia ISEE del richiedente.

Il meccanismo è quindi a doppio limite: da un lato il tetto per singola seduta (50 euro), dall’altro il massimale complessivo per l’intero percorso terapeutico, determinato dalla fascia di appartenenza. Se il professionista applica una tariffa superiore ai 50 euro, la differenza resta a carico del beneficiario.

Fascia ISEEImporto massimo per beneficiario
Inferiore a 15.000 euro1.500 euro
Compreso tra 15.000 e 30.000 euro1.000 euro
Superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro500 euro

Il numero di sedute effettivamente coperte dal bonus dipende quindi dalla combinazione tra fascia ISEE e tariffa applicata dal professionista scelto. Con il massimale di 1.500 euro e una tariffa di 50 euro a seduta, il contributo copre fino a 30 sedute; con il massimale di 500 euro, invece, la copertura si riduce a un massimo di 10 sedute. Il materiale grezzo disponibile non specifica un numero massimo di sedute come dato normativo autonomo: il limite deriva aritmeticamente dal rapporto tra massimale per fascia e tetto di 50 euro a seduta, non da una previsione distinta del decreto attuativo.

Il bonus psicologo viene rifinanziato annualità per annualità, con decreti attuativi distinti che aprono finestre di domanda separate. Questo comporta, in ogni momento, la compresenza di più cicli in fasi diverse: alcuni ancora in corso di fruizione da parte dei beneficiari già selezionati, altri conclusi, altri ancora privi di un decreto attuativo pubblicato. Confondere questi piani è l’errore più frequente tra chi cerca informazioni aggiornate sulla misura, perché una finestra di domanda chiusa non equivale a un beneficio esaurito per chi è già risultato beneficiario.

CicloStato della domandaStato della fruizione
Annualità 2023Domande chiuse; graduatoria pubblicata con messaggio INPS n. 2584/2024Dopo lo scorrimento del 15.4.2025, fruizione consentita entro il 10.1.2026 per i nuovi beneficiari
Annualità 2024-2025 (unificate)Domande presentabili dal 15.9.2025 al 14.11.2025, ora chiuseGraduatorie pubblicate con messaggio INPS n. 3708/2025 del 5.12.2025; fruizione consentita entro 270 giorni da tale data, con obbligo di prima seduta entro 60 giorni dall’accoglimento
Ciclo successivoNessun decreto attuativo autonomo risulta ancora pubblicato per una nuova finestra di domandaNon applicabile allo stato attuale

Le criticità procedurali più frequenti nella gestione dei termini di decadenza

Il meccanismo a doppio termine, 60 giorni per la prima seduta e 270 giorni per l’utilizzo complessivo del codice, genera alcune situazioni operative in cui il beneficio rischia di essere perso non per assenza dei requisiti, ma per una gestione imprecisa delle scadenze.

Ritardo nella prima prenotazione

Il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione di accoglimento della domanda, non dalla data di invio della domanda stessa. Un beneficiario che verifica l’esito con ritardo rispetto alla pubblicazione della graduatoria riduce di fatto la finestra utile per individuare un professionista aderente e fissare il primo appuntamento, aumentando il rischio di superare il termine senza aver ancora effettuato alcuna seduta registrata sulla piattaforma.

Professionista non aderente all’iniziativa

Il codice univoco è utilizzabile solo presso professionisti iscritti nell’elenco trasmesso dal CNOP all’INPS. Un beneficiario che individua uno psicoterapeuta di fiducia non presente in tale elenco deve necessariamente cercarne un altro aderente, con un dispendio di tempo che si somma al termine di 60 giorni già in corso e che può risultare determinante ai fini della decadenza.

Confusione tra scadenza della domanda e scadenza del codice

La chiusura della finestra per presentare la domanda non coincide con la scadenza per utilizzare il bonus una volta ottenuto. Un beneficiario può erroneamente ritenere concluso ogni termine utile alla chiusura del periodo di domanda, quando in realtà il termine di 270 giorni per la fruizione decorre solo dalla pubblicazione della graduatoria, spesso a distanza di settimane dalla chiusura delle domande.

Decadenza e riassegnazione: un beneficio non recuperabile individualmente

In caso di decadenza per mancato rispetto del termine di 60 giorni, le risorse non utilizzate vengono riassegnate alla Regione o Provincia autonoma di riferimento per un unico scorrimento della graduatoria, a beneficio di altri richiedenti. Il beneficiario decaduto non dispone di un meccanismo di riattivazione individuale del proprio codice.

Come funziona la domanda: procedura e canali

La domanda per il bonus psicologo si presenta esclusivamente in via telematica, tramite il servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” disponibile sul portale INPS. L’accesso richiede un’identità digitale di livello adeguato: SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS oppure eIDAS. In alternativa al portale, la domanda può essere presentata contattando il Contact Center Multicanale dell’INPS.

Sul portale, il servizio è raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, quindi “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Strumenti”, “Vedi tutti” e infine “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Ogni ciclo annuale prevede una selezione specifica del servizio corrispondente all’annualità di riferimento (ad esempio “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” per il ciclo 2024-2025), indicata di volta in volta dal messaggio INPS che apre la finestra di domanda.

Nella domanda il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal decreto attuativo del ciclo in corso: residenza in Italia e ISEE non superiore a 50.000 euro. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un elemento obbligatorio della domanda, la cui assenza determina l’inammissibilità già descritta nella sezione sui requisiti. Non è richiesta, in fase di domanda, alcuna documentazione clinica o certificazione sanitaria che attesti la condizione di disagio psicologico: il possesso dei requisiti reddituali e di residenza è sufficiente per l’ammissibilità formale della domanda, mentre la selezione tra le domande ammissibili avviene successivamente in base ai criteri di graduatoria.

Un aspetto operativo specifico riguarda la Provincia autonoma di Trento: la procedura di acquisizione delle domande per il bonus psicologo risulta inibita per i residenti in tale provincia, come precisato dalla circolare INPS relativa al ciclo 2024-2025. Si tratta di un’eccezione territoriale legata alle modalità di gestione autonoma delle risorse sanitarie e di welfare che caratterizzano la Provincia di Trento, distinte da quelle del sistema sanitario nazionale ordinario.

Chi presenta la domanda per conto di un minore, di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno segue lo stesso canale telematico, autenticandosi con la propria identità digitale e non con quella del beneficiario effettivo. La qualifica di genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore, curatore o amministratore di sostegno viene dichiarata all’interno della procedura stessa, coerentemente con quanto già indicato nella tabella dei requisiti soggettivi.

Graduatorie: criteri e scorrimento

Terminato il periodo di presentazione delle domande, l’INPS elabora le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza del richiedente. Non esiste quindi un’unica graduatoria nazionale: le risorse disponibili sono ripartite territorialmente, e la posizione di un richiedente dipende dal confronto con le altre domande della propria area di residenza, non con l’insieme di tutte le domande presentate a livello nazionale.

All’interno di ciascuna graduatoria territoriale, i criteri di priorità sono due, applicati in ordine gerarchico: il valore ISEE più basso, e, in caso di parità di ISEE, l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Il secondo criterio interviene quindi solo come elemento di disambiguazione tra domande con lo stesso valore ISEE, non come criterio autonomo di selezione.

L’esito della domanda è consultabile dal richiedente attraverso il sito istituzionale dell’INPS, cercando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” e autenticandosi con le proprie credenziali. Nell’area riservata sono visibili l’esito della richiesta, l’importo del contributo eventualmente riconosciuto e il codice univoco assegnato per l’utilizzo delle sedute, da comunicare al professionista scelto. L’INPS comunica inoltre l’avvenuta elaborazione delle graduatorie tramite un apposito messaggio, distinto per ciascun ciclo annuale.

L’esito della domanda può assumere diversi stati. Una domanda accolta riconosce al beneficiario l’intero importo spettante in base alla propria fascia ISEE. Una domanda parzialmente accolta riconosce l’importo solo in misura parziale, per incapienza delle risorse assegnate alla Regione o Provincia di riferimento, con la possibilità di erogare la somma residua qualora si rendano disponibili ulteriori risorse. Una domanda non accolta provvisoria riguarda invece i richiedenti per i quali le risorse regionali risultano insufficienti al momento della prima assegnazione: questi possono comunque rientrare tra i beneficiari in un secondo momento, se si liberano risorse non utilizzate entro i termini di decadenza previsti per la prima assegnazione.

Lo scorrimento delle graduatorie avviene una sola volta per ciascun ciclo di risorse. Le eventuali risorse non utilizzate, per decadenza dal beneficio o per mancato utilizzo entro i termini previsti, vengono riassegnate alla Regione o Provincia autonoma di riferimento del beneficiario decaduto e incrementano le risorse disponibili per l’annualità in corso di assegnazione. Il meccanismo consente quindi a nuovi richiedenti, inizialmente esclusi per incapienza territoriale delle risorse, di rientrare tra i beneficiari in un secondo momento, sempre nel rispetto dei medesimi criteri di priorità applicati nella prima assegnazione.

Utilizzo del bonus: codice univoco e termini di decadenza

Il contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, ma riconosciuto al professionista che eroga le sedute di psicoterapia. Il flusso operativo, definito dal DM 10.7.2025, prevede quattro passaggi: il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione; il professionista accede alla piattaforma INPS, verifica la disponibilità residua dell’importo e indica l’ammontare della prestazione con la data della seduta concordata; l’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione; infine, dopo l’erogazione della prestazione, il professionista emette fattura intestata al beneficiario, indicando il codice univoco, e inserisce nella piattaforma la data, il numero di fattura e l’importo corrispondente.

Il bonus è fruibile esclusivamente presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). Il CNOP trasmette all’INPS l’elenco dei professionisti aderenti, consultabile dai beneficiari in un’apposita sezione riservata della piattaforma. I professionisti si autenticano sulla piattaforma INPS con CIE, SPID o CNS: l’inserimento nell’elenco comporta l’accettazione delle condizioni stabilite dal decreto attuativo del ciclo di riferimento, incluso l’obbligo di indicare l’IBAN su cui l’INPS effettua il rimborso, una volta verificato il trasferimento delle risorse da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

I termini di utilizzo del codice univoco decorrono da una data precisa: quella di pubblicazione del messaggio INPS con cui viene comunicato il completamento delle graduatorie, non dalla data di invio della domanda né dalla chiusura della finestra di presentazione. Per il ciclo 2024-2025, ad esempio, il messaggio di riferimento è il messaggio INPS n. 3708 del 5.12.2025: da questa data decorrono sia il termine di 270 giorni per l’utilizzo complessivo del contributo, sia il termine di 60 giorni per effettuare la prima seduta. Ogni ciclo annuale ha quindi una propria decorrenza autonoma, ancorata al proprio messaggio di pubblicazione delle graduatorie.

TermineDecorrenzaEffetto del mancato rispetto
60 giorniComunicazione di accoglimento della domandaDecadenza dal beneficio se non è stata effettuata almeno una seduta registrata sulla piattaforma
270 giorniPubblicazione del messaggio INPS di completamento delle graduatorieAnnullamento automatico del codice univoco, anche se residuano sedute non utilizzate

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni comporta la decadenza automatica dal beneficio. Le risorse non utilizzate per decadenza vengono riassegnate alla Regione o Provincia autonoma di riferimento del beneficiario decaduto, per procedere a un unico scorrimento della graduatoria territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM 10.7.2025. Superato invece il termine di 270 giorni senza aver esaurito l’importo assegnato, il codice univoco viene annullato d’ufficio: in questo caso non è previsto un meccanismo di riassegnazione delle sedute residue al beneficiario stesso, che perde definitivamente la quota non utilizzata.

Come trovare uno psicoterapeuta aderente

Non tutti gli psicoterapeuti iscritti all’albo degli psicologi accettano automaticamente il bonus: l’adesione all’iniziativa è una scelta comunicata dal singolo professionista al CNOP, che ne trasmette l’elenco aggiornato all’INPS. Il beneficiario può consultare questo elenco nella sezione riservata della piattaforma INPS, una volta autenticato con le proprie credenziali, dopo aver ricevuto l’esito positivo della domanda e il relativo codice univoco.

Prima di fissare un appuntamento, è opportuno verificare direttamente con il professionista prescelto che l’adesione risulti effettiva sulla piattaforma, poiché solo le prestazioni registrate da un professionista presente nell’elenco CNOP-INPS possono essere coperte dal contributo. Un appuntamento fissato con uno psicoterapeuta non aderente non consente l’utilizzo del codice univoco, con la conseguenza pratica, già descritta nella sezione sulle criticità procedurali, di ridurre il tempo utile per rispettare il termine di 60 giorni per la prima seduta.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per usare il codice univoco del bonus psicologo?

Il codice univoco ha una validità complessiva di 270 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS che comunica il completamento delle graduatorie. Superato questo termine, il codice viene annullato automaticamente, anche se residuano sedute non ancora utilizzate.

Cosa succede se non prenoto la prima seduta entro 60 giorni?

Chi non effettua almeno una seduta registrata sulla piattaforma INPS entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento decade automaticamente dal beneficio. Le risorse non utilizzate vengono riassegnate alla Regione o Provincia autonoma di riferimento per un unico scorrimento della graduatoria (art. 6 DM 10.7.2025).

Posso richiedere il bonus psicologo più volte, in cicli diversi?

Il materiale disponibile non specifica un divieto esplicito di ripresentare domanda in cicli annuali successivi, distinti l’uno dall’altro con proprie graduatorie territoriali. Ogni ciclo richiede una nuova domanda e il possesso dei requisiti ISEE al momento della presentazione.

Come faccio a sapere da quando decorrono i 270 giorni per il mio ciclo?

La decorrenza coincide sempre con la data di pubblicazione del messaggio INPS relativo al proprio ciclo, non con la chiusura della finestra di domanda. Per il ciclo 2024-2025, ad esempio, la decorrenza è il 5.12.2025, data del messaggio INPS n. 3708/2025.

Come verifico se uno psicoterapeuta accetta il bonus psicologo?

L’elenco dei professionisti aderenti è trasmesso dal CNOP all’INPS ed è consultabile nella sezione riservata della piattaforma INPS, dopo l’accoglimento della domanda. Solo le sedute registrate da un professionista presente in tale elenco sono coperte dal contributo.

Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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