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Tassazione degli artisti nel contesto internazionale

I criteri di territorialità legati alla tassazione delle prestazioni degli artisti svolte in Paese diverso da quello di residenza fiscale, le star company ed il diritto di autore.

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Gli impegni professionali degli artisti molto spesso non sono confinati nei loro paesi. Al giorno d’oggi gli artisti (e altri professionisti della cultura) sono molto mobili e pronti ad accettare offerte di lavoro o impegni di performance all’estero. Pensa al caso, ad esempio, di un attore assunto da una compagnia teatrale di un altro Paese, un musicista che suona in club di tutto il mondo, pubblica album e si esibisce in vari paesi. Allo stesso modo pensa ad un pittore che tiene mostre in giro il mondo, e così via.

La peculiarità delle prestazioni svolte dagli artisti si riflette sui criteri di collegamento che vengono utilizzati dai vari stati per rivendicare una parte del reddito percepito dagli artisti. L’obiettivo perseguito dai singoli stati è quello di individuare una serie di regole speciali create per determinare la tassazione sul reddito generato in un paese diverso dal paese di residenza abituale. Quindi tutti devono pagare le imposte sul reddito, ma quando si guadagna un reddito generato in diversi paesi in quale paese dovrebbero pagare? Come evitare la doppia imposizione? Lo stesso vale quando sono coinvolte società, in quanto possono essere soggette a (o esentate) dall’applicazione di ritenuta in uscita (c.d. “withholding tax“).

Attraverso questo contributo intendo andare a delineare in modo quanto più schematico possibile come individuare la tassazione degli artisti che eseguono prestazioni in un Paese diverso da quello residenza fiscale.

Chi sono gli artisti?

Non è mai semplice da una definizione di artista. L’arte è qualcosa di astratto e di forme artistiche ne possiamo trovare moltissime, per questo racchiudere tutto dentro una definizione potrebbe non aiutarci. Questo, soprattutto se pensiamo che il concetto di “arte” sia applicabile anche in ambito tributario. Secondo Wikipedia l’artista può essere così definito:

[…] l’artista è una persona che esprime la sua personalità attraverso un mezzo che può essere un’arte figurativa o performativa […] In un senso più stretto si definisce artista un creatore di opere dotate di valore estetico nei campi della cosiddetta cultura alta, come la pittura, la musica, l’architettura, il disegno, la moda, la scrittura, la scultura, la danza, la regia (cinematografica, teatrale e televisiva), la fotografia, la recitazione.

In ambito tributario non troviamo una definizione univoca di artista.

Il concetto di artista per la normativa tributaria italiana

Nel nostro sistema tributario troviamo unicamente l’identificazione di artista all’interno del comma 1, dell’art. 53, del DPR. n. 917/86 (TUIR). Questa disposizione fa rientrare nei redditi da lavoro autonomo anche quelli prodotti attraverso l’esercizio di arti e professioni. In base a questa definizione non è possibile delineare con certezza quali attività possano definirsi “artistiche“. Per questo motivo possono rientrare nella categoria degli artisti, in modo generico, tutti i professionisti che operano nell’ambito delle arti figurative. Per questo motivo qualsiasi attività svolta che rientri nell’esercizio di un’arte figurativa rientra nella definizione dell’art. 53 del TUIR.

Il concetto di artista per la normativa convenzionale

Ritroviamo il concetto di artista anche all’interno della normativa convenzionale, nel Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. In questo caso, tuttavia, la definizione che vi troviamo si discosta da quella nazionale. All’interno di questo modello la tassazione dei redditi degli artisti e degli sportivi è regolata da uno specifico articolo. Mi riferisco all’articolo 17 del modello, che secondo il suo commentario ricomprende, ad esempio, nella categoria degli artisti:

  • Attori teatrali o cinematografici;
  • Presentatori televisivi;
  • Cantanti e musicisti in genere;
  • Fotografi e pittori.

Artisti e criteri di tassazione dei redditi esteri

In linea generale, per capire come funziona la tassazione in caso di reddito percepito all’estero ci sono due passaggi da seguire. Una volta che questi principi generali saranno chiari, vedremo più in dettaglio la tassazione degli artisti.

Fase 1 – Analisi della normativa fiscale nazionale

Nella maggior parte dei paesi queste regole seguono i seguenti principi:
1. Residenti: sono tassati sul loro reddito mondiale, ovunque sia stato guadagnato. Ciò significa che non solo i guadagni nazionali ma anche quelli esteri sono tassabili nel paese di residenza.
2. Non residenti: sono imponibili solo sul reddito percepito nel paese di origine (ovvero il paese in cui si svolge un’attività imponibile) e non sugli altri redditi percepiti al di fuori del paese di origine. Molti paesi vogliono tassare tutto il reddito che è stato guadagnato da non residenti, perché sono ansiosi che altrimenti non possa essere tassato da nessuna parte e intendono destinare quei contributi fiscali al bilancio del loro stato nazionale.

Fase 2 – Analisi delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Se le uniche norme fiscali fossero quelle nazionali, il lavoro transfrontaliero sarebbe molto poco redditizio dal punto di vista fiscale, perché il reddito estero sarebbe tassato due volte e il risultato netto sarebbe minimo. Pertanto, i paesi hanno iniziato a concludere trattati fiscali bilaterali in cui sono stati assegnati i diritti di tassazione di determinate tipologie di reddito e sono state concesse esenzioni per eliminare la doppia imposizione. La maggior parte dei paesi accetta che questi trattati fiscali abbiano la precedenza sul diritto nazionale, il che significa che mettono da parte le loro norme nazionali a favore del rispetto degli accordi internazionali. L’OCSE coordina i trattati fiscali bilaterali con il suo modello di convenzione fiscale che contiene regole speciali per gli artisti che di seguito andiamo ad analizzare.

Il concetto di residenza fiscale

La distinzione tra status di residente e non residente è importante per la tassazione del reddito, come indicato nel paragrafo precedente. Di conseguenza, sia il diritto nazionale che i trattati fiscali bilaterali prevedono regole per determinare lo Stato di residenza di un soggetto.

Per quanto riguarda la normativa interna italiana la definizione di soggetto fiscalmente residente in Italia è data dall’art. 2 del TUIR, secondo il quale un soggetto è considerato fiscalmente residente quando, per la maggior parte del periodo di imposta ha mantenuto in Italia l’iscrizione anagrafica, il domicilio o la residenza, ai fini civilistici, in Italia. Una volta verificato questo aspetto (per maggiori approfondimenti vi rimando a questo nostro contributo “La residenza fiscale delle persone fisiche“), deve essere tenuta in considerazione anche la normativa convenzionale.

Tie breaker rules

La normativa convenzionale, ove esistente, prevede che, in caso di situazioni di conflitto di residenza dove due Stati per la loro normativa interna considerino ivi residente il soggetto, devono applicarsi le c.d. “tie breaker rules” di cui all’art. 4, co. 2 del modello OCSE. Si tratta di una disposizione che prevede l’individuazione di una serie di regole (da leggere in modo gerarchico e non concorrente) per individuare il solo stato di residenza fiscale del soggetto. Le regole, sono indicate nella tabella seguente.

Tabella: applicazione delle tie breaker rules
Tie breaker rulesEsempio di applicazione
1.Una persona risiede solo nel paese in cui ha un’abitazione permanente.→ Un musicista risiede con la sua famiglia nel paese dove ha un impiego a tempo indeterminato presso un’orchestra.
2.Quando una persona ha una residenza permanente in entrambi i paesi, è considerata residente nel paese con cui ha rapporti personali ed economici più stretti (c.d. “centro di interessi vitali“). → Un direttore d’orchestra ha una casa in Francia e una casa nei Italia, lavora in entrambi i paesi ma è direttore musicale in Francia, quindi il paese residente sarà la Francia.
3.Se non è possibile determinare il paese in cui ha il centro dei suoi interessi vitali, o se attualmente non ha una residenza permanente in nessuno dei due paesi, è considerato residente solo del paese in cui ha la residenza principale. → Un ballerino lavora con compagnie di danza in diversi paesi, vivendo alcuni mesi in un paese e poi in altri paesi. Il paese di residenza sarà considerato dove soggiornerebbe normalmente.
4.Se ha una residenza principale in entrambi i paesi, o in nessuno di essi, è considerato residente solo del paese di cui ha la cittadinanza. → Se tutti i punti precedenti non dirimono la scelta, deve essere presa in considerazione la nazionalità dell’artista.
5. Se è cittadino di entrambi i paesi o di nessuno dei due, le autorità competenti di entrambi i paesi risolveranno la questione di comune accordo. → Se il problema persiste, spetta ai paesi decidere quale paese sarà determinato come paese di residenza.

Naturalmente, tali criteri devono essere calati nella situazione specifica del soggetto, ed elementi di vita quotidiana come il luogo dove si trova il proprio patrimonio principale, dove si versano i contributi previdenziali, dove i figli vivono e vanno a scuola possono concretamente aiutare a determinare la residenza fiscale di quel soggetto. Ricorda poi che per ogni anno la residenza fiscale di un soggetto deve essere sempre identificata in un unico Stato.

Potestà impositiva

La potestà impositiva è delineata preliminarmente dalla normativa interna e, successivamente, dal disposto convenzionale. In base all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 917/86 i soggetti residenti sono tassati  in Italia per tutti i loro redditi, ovunque percepiti (“worldwide taxation“), mentre i soggetti non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’elenco di tali redditi è contenuto nell’articolo 23 del DPR n. 917/86. Sulla base di questo articolo, si considerano prodotti in Italia:

  • I redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato (articolo 23, comma 1, lettera d) del DPR n. 917/86);
  • I redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86).

Capire la corretta potestà impositiva è fondamentale per arrivare a determinare la tassazione del reddito estero, percepito dall’artista italiano, delineato nel nostro esempio di partenza. Non vi sono dubbi, in questo caso, che la potestà impositiva sul reddito estero percepito dall’artista sia nel suo Stato di residenza (Italia). Vediamo adesso cosa di dice il disposto convenzionale.

La tassazione degli artisti secondo la normativa nazionale

La normativa tributaria nazionale ricomprende l’attività artistica guardando non tanto alla tipologia di attività esercitata, quanto alla modalità con cui essa si concretizza. Questo significa che il reddito di un artista segue le regole del:

  • Reddito da lavoro dipendente, se esiste un contratto di lavoro subordinato con il committente della prestazione
  • Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se non esiste un vincolo di subordinazione ma la prestazione non è resa con abitualità e professionalità;
  • Oppure nel reddito di lavoro autonomo, se l’attività artistica è resa con abitualità e professionalità. 
Sulla base di queste considerazioni possiamo dire che il reddito di un artista legato ad una casa discografica con reddito da lavoro dipendente, debba seguire le regole di tassazione del lavoro dipendente. Questo anche se la sua attività rientra nella definizione di “artista“.

Per questo motivo occorre seguire le regole di determinazione del reddito previste dalle norme di volta in volta applicabili in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. Quindi, occorre verificare quali siano i criteri di collegamento della categoria reddituale interessata dall’attività dell’artista. Il reddito è imponibile in Italia, sicuramente, se la prestazione lavorativa dell’artista rientra nell’ambito del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, ex art. 23, comma 1, del TUIR. Inoltre, si deve tenere presente che vi sono due casi di presunzione legale, che portano la tassazione in Italia i redditi corrisposti da soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Si tratta, in particolare:

  • Dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (ex comma 2, lett. b) dell’art. 23 del TUIR);
  • Dei redditi percepiti da imprese, società ed enti non residenti per prestazioni artistiche svolte per loro conto in Italia (ex comma 2, lett. d) dell’art. 23 del TUIR).

La tassazione degli artisti secondo la disciplina convenzionale

Una volta individuato lo Stato di residenza fiscale dell’artista è necessario andare ad individuare per la normativa convenzionale, ove esistente, i criteri di collegamento per la tassazione del reddito. In pratica, si tratta di andare ad analizzare la potestà impositiva dei due stati coinvolti, lo Stato della fonte del reddito, ovvero quello che ha erogato il reddito all’artista, e lo Stato di residenza fiscale dell’artista. Di seguito i paragrafi del modello OCSE che riguardano la tassazione degli artisti in ambito internazionale.

ParagrafoDescrizione
7Redditi di impresa
12Royalties
15Redditi dei lavoratori dipendenti
17Redditi degli artisti e degli sportivi

Paragrafo 7 – Redditi di impresa

Nel paragrafo 7 vengono identificati i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi delle imprese (e dei lavoratori autonomi dove la Convenzione non prevede il paragrafo dedicato a questi ultimi). La regola principale è che questi profitti sono imponibili solo nel paese di residenza. Ciò significa che il paese di origine non può aumentare alcuna imposta tranne nei casi in cui vi sia una stabile organizzazione nel paese di origine, poiché i profitti di tale stabile organizzazione sono imponibili anche in quell’altro paese. Un stabile organizzazione normalmente si verifica dopo più di 12 mesi di presenza. Sul punto attenzione a quanto di seguito verrà specificato in relazione alla normativa sulle c.d. “star company“.

Paragrafo 12 – Royalties

Il paragrafo 12 riguarda i criteri di collegamento per la tassazione delle royalties o per redditi derivanti dallo sfruttamento del copyright. Il Modello OCSE attribuisce il diritto di tassare le royalties esclusivamente al Paese di residenza del beneficiario/titolare, sebbene nel Commentario ufficiale al Modello venga anche menzionato che i Paesi possono decidere di attribuire al Paese di origine il diritto di tassare le royalties a una bassa percentuale, come 5%, 10% o 15%. Questa eccezione è utilizzata da molti paesi come Italia, Giappone, Portogallo e molti altri.

Paragrafo 15 – Lavoro dipendente

All’articolo 15, il reddito da lavoro dipendente diventa imponibile solo nel paese di residenza, a meno che il lavoro non sia svolto in un altro paese, dopodiché il paese in cui viene svolto il lavoro ha il diritto di tassare la retribuzione percepita dall’importo del lavoro in quel paese . Questa regola generale viene messa da parte se un dipendente lavora per un datore di lavoro con sede in uno stato dell’OCSE ma rimane meno di 183 giorni nell’altro paese e lo stipendio non è a carico di un base fissa in quell’altro paese, perché allora il diritto impositivo sarebbe solo con il paese di residenza del datore di lavoro.

Focus sul paragrafo 17 dedicato ai redditi percepiti dagli artisti

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall’altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorietà professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato
Paragrafo 17, co. 1 modello OCSE

Il paragrafo 17 prevede una disciplina fiscale speciale per gli artisti, attribuendo il diritto di tassazione al Paese in cui viene svolto il lavoro, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia stato svolto come lavoratore autonomo o come lavoratore subordinato. Ciò vale anche quando il compenso non è corrisposto direttamente all’artista stesso ma ad un altro soggetto quale un agente, un ente dirigente o altra società (co. 2 del paragrafo 17).

Pertanto, il co. 1 del paragrafo 17 stabilisce che il reddito percepito da un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un musicista, per la sua attività personale esercitata in un altro Stato, deve essere assoggettato a tassazione nello Stato di svolgimento della prestazione artistica (Stato di erogazione del reddito). Tuttavia, non vi è tassazione esclusiva, in quanto tale reddito deve essere assoggettato a tassazione anche nello Stato di residenza fiscale dell’artista. Nel paragrafo 17 del modello OCSE, infatti, manca, l’avverbio “soltanto” (può essere tassato soltanto in questo altro Stato) che determina la potestà impositiva esclusiva di uno Stato contraente.

Questo significa che, per l’artista, potrebbe venirsi a creare una situazione di doppia tassazione, nello Stato della fonte ed in quello di residenza fiscale. Tale doppia tassazione può essere eliminata, a seconda dei casi, attraverso l’applicazione di un criterio di esenzione o di un credito per imposte estere.

Differenza dei criteri di tassazione del lavoro autonomo

A differenza degli altri lavoratori autonomi, le cui modalità di tassazione, sono definiti dall’articolo 14 del modello di Convenzione, la tassazione dell’artista, presenta alcune particolarità. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, essi possono essere assoggettati a tassazione nello Stato in cui erogano il servizio, soltanto se, in detto Stato, è presente una sede fissa stabile della loro attività (stabile organizzazione). Altrimenti, il loro reddito percepito all’estero si rende tassabile solo nel loro Paese di residenza fiscale.

Per quanto riguarda gli artisti, invece, è stata prevista una particolare modalità di tassazione: la tassazione dei redditi dell’artista, infatti, può avvenire in uno Stato per il solo fatto che la prestazione è ivi resa. Questo, a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione.

Il diverso trattamento  fiscale degli artisti, rispetto alla generalità del lavoro autonomo, si giustifica con l’esigenza di assoggettare a tassazione, nello Stato in cui si manifestano, prestazioni artistiche che per la loro intrinseca natura permettono di conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto ristretto. Infatti, in assenza di una previsione specifica come quella contenuta nell’articolo 17 della Convenzione, un artista di successo potrebbe risiedere in uno Stato a fiscalità privilegiata ed esibirsi occasionalmente in Stati esteri usufruendo della non tassazione in ragione della ridotta permanenza.

Disciplina antielusiva sul fenomeno delle cd “Star Company” 

Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all’artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono“.
Paragrafo 17, co. 2 modello OCSE

Accanto alla disciplina legata ai criteri di tassazione dei redditi degli artisti, molto spesso, nella prassi ci si trova di fronte a redditi percepiti da società che assumo l’artista per farlo “lavorare“. Prendiamo, ad esempio, il caso di un attore straniero che partecipa ad un evento in Italia senza disporre nel nostro Paese di una stabile organizzazione. Come detto, in base al paragrafo 17 della Convenzione, il compenso percepito può essere tassato in Italia. È il caso di sottolineare come l’espressione “può essere tassato” debba essere intesa nel senso che la Convenzione ammette la potestà impositiva del nostro Paese.

Al fine di eludere le disposizioni convenzionali illustrate, l’artista potrebbe costituire una società estera (c.d. “star company“) che assume l’artista incaricandolo di esibirsi in vari Paesi esteri. Mancando la stabile organizzazione nei Paesi esteri della star company, il compenso percepito dalla società non potrebbe essere tassato negli altri Paesi, ma esclusivamente nel Paese di residenza della stessa. Andando più in dettaglio, l’artista dell’esempio potrebbe essere assunto da una società residente negli USA. L’artista si esibisce in vari Paesi ma, tuttavia, poiché la società del USA non ha una stabile organizzazione in tali altri Stati, tali compensi saranno tassati solo negli USA dove l’imposizione è molto più favorevole. Questo, in quanto in molti Stati USA la tassazione per i redditi percepiti in Paesi esteri è molto favorevole.

Norma antielusiva

Al fine di prevenire questa possibile manovra elusiva, il paragrafo 2 dell’articolo 17 della Convenzione OCSE stabilisce che quando il reddito derivante dalle attività svolte dall’artista sono imputate ad un altro soggetto, la star company, i redditi possono comunque essere tassati nello stato in cui è erogata la prestazione. Dello stesso tenore, come abbiamo visto, anche l’art. 23, comma 2, lett d) del TUIR. Questa disposizione prevede tassazione in Italia anche nel caso in cui l’artista venga pagato da una società estera, nel caso in cui i compensi risultino imponibili in Italia, seguendo le disposizioni previste nel caso in cui l’artista operasse in modo indipendente.

Le prestazioni artistiche finanziate con fondi pubblici

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonché gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualità, nell’altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell’altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico
Paragrafo 17, co. 3 modello OCSE

Il Commentario all’articolo 17 del Modello OCSE contiene un’opzione per escludere dal campo di applicazione dell’articolo 17 tutte le prestazioni artistiche che sono principalmente finanziate da risorse pubbliche, quando l’attività è sovvenzionata per oltre il 50%. Si tratta di una deroga importante introdotta per incentivare la diffusione dell’arte anche attraverso finanziamenti pubblici. L’Italia prevede nei suoi accordi internazionali questa clausola con: Francia, Germania, Grecia, Danimarca, Estonia e Repubblica Ceca. Per utilizzare l’esenzione dell’articolo 17, paragrafo 3, viene spesso imposta una procedura ufficiale di domanda con richieste di prove di entrate e spese e una conferma da parte del governo del sussidio.

Applicazione del credito per imposte estere contro la doppia imposizione

L’applicazione del credito di imposta è il metodo previsto dalla convenzione (modello OCSE) per l’attenuazione della doppia imposizione sul reddito, nel paese di residenza. È possibile detrarre l’intero importo? No. Si può detrarre l’imposta estera solo fino all’importo dell’imposta dovuta sul reddito estero. Questa limitazione evita che il paese di residenza sia tenuto a concedere credito in eccesso rispetto a quanto preleva dal reddito estero. Il limite del credito d’imposta ordinario è pari all’importo dell’esito dell’esenzione d’imposta con progressione. Alcuni paesi consentono di anticipare i crediti d’imposta in eccesso all’anno successivo.

Vediamo di seguito un esempio pratico di applicazione.

Un artista del francese ha guadagnato 10.000 euro in Germania, tassati al 15,00% = 1.500 euro di tasse tedesche. Nel Regno Unito ha dovuto detrarre le sue spese di 3.000 euro, il che porta il suo utile netto a 7.000 euro. Il suo reddito totale in Francia è stato di € 70.000, da cui ha pagato € 17.000 di tasse (in base alle aliquote fiscali progressive). Per determinare se il credito di imposta (di 1.500 euro) è spettante è necessario effettuare il seguente calcolo: 7.000 (reddito estero) / 70.000 (reddito complessivo) = 10% *17.000 (tassazione in Francia) = 1.700 euro, di credito per imposte estere massimo applicabile. Siccome il credito per imposte estere reale è sotto il limite massimo, è possibile sfruttare tutto il credito a riduzione della tassazione francese.

Le ritenute operate sui compensi corrisposti ad artisti stranieri

L’art. 25, co. 2 del DPR n. 600/73 prevede che: “se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese”. Pertanto, secondo la normativa interna l’artista straniero che svolge attività in Italia, sia individualmente che come impresa, deve essere tassato in Italia. Questo, tramite l’applicazione della ritenuta alla fonte applicabile sul compenso lordo percepito (senza tener conto di eventuali spese sostenute, vedasi Risoluzione n. 20/E/98). Solo nel caso in cui l’artista non abbia nel territorio nazionale una stabile organizzazione, la ritenuta non trova applicazione. In questo caso, infatti, dovrà essere direttamente la stabile organizzazione a dichiarare i redditi percepiti.

Tale impostazione trova conferma nel citato articolo 17 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Secondo tale disposizione, il reddito percepito dall’artista si rende imponibile, sia nello Stato ove la prestazione è resa, sia nello Stato di residenza fiscale. In questo caso, dove il compenso di un soggetto non residente, per una prestazione artistica svolta in Italia, sia ivi assoggettato a tassazione (con ritenuta), e poi tassato nuovamente nello Stato di residenza si verifica una situazione di doppia imposizione giuridica del reddito. Questa doppia imposizione può essere eliminata nel Paese di residenza attraverso il meccanismo del credito d’imposta per le imposte assolte in Italia sullo stesso reddito.

La scelta del sostituto d’imposta nazionale che eroga il reddito

Riassumendo, quindi, una prestazione artistica svolta in Italia da parte di un soggetto non residente (in forma individuale o tramite impresa), privo di stabile organizzazione, determina una valutazione per il soggetto erogante residente in Italia. Questi, assumendo la qualifica di sostituto di imposta in relazione alla prestazione ricevuta, la normativa interna e quella convenzionale prevedono due diverse possibilità applicabili:

  • Applicazione della ritenuta del 30% sul compenso. Tassazione in Italia del reddito, ex art. 25, co. 2 del DPR n. 600/73. In questo caso, l’artista non residente potrà beneficiare di un credito per imposte estere al fine di attenuare la fattispecie di doppia imposizione giuridica del reddito;
  • Non applicare la ritenuta, su richiesta dell’artista non residente. In questo caso il committente italiano ha la possibilità di non applicare la ritenuta, in relazione a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra i due paesi. Questa possibilità è legata alla presenza di specifica documentazione che l’artista deve prestare al committente italiano.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre da parte dell’artista e consegnare al committente nazionale, si tratta di un’attestazione ufficiale dell’Autorità fiscale estera che certifichi:

  • L’inesistenza di stabili organizzazioni nel territorio italiano del percettore estero;
  • L’effettiva residenza fiscale extranazionale del suddetto percipiente e la sua soggettività passiva d’imposta nello Stato estero.

Astensione dall’obbligo di applicare la ritenuta per la normativa convenzionale solo come facoltà

Nel caso in cui, per effetto di disposizioni convenzionali il reddito percepito da un soggetto non residente debba considerarsi non tassabile in Italia, il sostituto d’imposta, sotto la propria responsabilità e previa acquisizione della documentazione che attesti l’esistenza delle condizioni richieste dalla disposizione sovranazionale, potrà astenersi dall’operare la ritenuta in uscita. Ritenuta prevista dalla normativa fiscale nazionale.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’applicazione diretta delle disposizioni convenzionali che esentano dall’effettuazione delle ritenute, non costituisce un obbligo giuridico ma, invece, una mera facoltà per il sostituto d’imposta. Per questo motivo, il sostituto ha la possibilità comunque applicare la ritenuta a titolo d’imposta nonostante la richiesta del soggetto non residente di beneficiare del più favorevole regime convenzionale (in tal caso il soggetto può ottenere, ovviamente, il rimborso delle ritenute subite).

Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogare le peculiarità che riguardano, nelle convenzioni internazionali, la tassazione dei redditi derivanti dalle attività artistiche. Si tratta di una disciplina che deroga da tutte le altre proprio per le peculiarità che contraddistinguono i redditi degli artisti. Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione il modello OCSE prevede una tassazione nello Stato di produzione del reddito (sotto forma di withholding tax) ed una tassazione concorrente nello Stato di residenza fiscale dell’artista.

La possibilità di attenuazione della doppia imposizione riguarda l’applicazione del credito per imposte estere nello Stato di residenza fiscale. Particolare attenzione poi, deve essere prestata alla regolamentazione del fenomeno delle star company che si verifica ogni volta in cui si intende “trasformare” un reddito legato all’artista in un reddito di impresa (al fine di poter superare l’applicazione della ritenuta in uscita). Il co. 2 dell’art. 17 è una norma che va proprio nella direzione di evitare comportamenti elusivi da parte dell’artista. Per questo motivo è consigliabile sempre prestare la massima attenzione alla propria situazione personale e valutarla sempre assieme ad un dottore commercialista esperto.

Se hai letto questo articolo molto probabilmente sei interessato a conoscere in maniera approfondita le modalità di tassazione dei compensi percepiti da artisti residenti in Italia che svolgono prestazioni all’estero. Oppure, vuoi conoscere l’eventuale tassazione italiana applicabile ai redditi di artisti residenti all’estero.

Se hai bisogno di una consulenza più approfondita legata ad un tuo caso personale, contattami attraverso l’apposito servizio di consulenza online. Potrai ricevere una consulenza dettagliata sulla tassazione dei redditi esteri.

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