Article 2 Modello OCSE: taxes covered

HomeFiscalità InternazionaleArticle 2 Modello OCSE: taxes covered
MODEL TREATY, ARTICLE 2 TAXES COVERED
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
a)
(in State A): 
b)
(in State B): 
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Questo articolo del modello OCSE ha lo scopo di rendere più accettabili e precise la terminologia e la nomenclatura relative alle imposte contemplate dalla Convenzione, di assicurare l’identificazione delle imposte degli Stati contraenti contemplate dalla Convenzione, di ampliare il più possibile il campo di applicazione delle la Convenzione includendo, per quanto possibile e in armonia con le leggi interne degli Stati contraenti, le imposte imposte dalle loro suddivisioni politiche o dai loro enti locali, per evitare la necessità di concludere una nuova convenzione ogni volta che le leggi interne degli Stati contraenti sono modificato, e per garantire a ciascuno Stato contraente la notifica di modifiche significative nelle leggi fiscali dell’altro Stato.

Paragrafo 1

Questo paragrafo definisce l’ambito di applicazione della Convenzione: imposte sul reddito e sul patrimonio. Ãˆ irrilevante per conto di quali autorità vengono imposte tali tasse; può essere lo Stato stesso o sue suddivisioni politiche o enti locali (Stati costituenti, regioni, province, dipartimenti , cantoni, distretti, arrondissements, Kreise , comuni o raggruppamenti di comuni, ecc.). Altrettanto irrilevante è la modalità di riscossione delle imposte: per accertamento diretto o per ritenuta alla fonte, sotto forma di addizionali o soprattasse, o come addizionali (centimes additionalnels) , ecc.

Paragrafo 2

Questo paragrafo fornisce una definizione delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Tali imposte comprendono le imposte sul reddito complessivo e sugli elementi del reddito, sul patrimonio complessivo e sugli elementi del patrimonio. Comprendono anche le imposte sugli utili e le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sulle plusvalenze. Infine, la definizione si estende alle imposte sull’importo totale dei salari o degli stipendi corrisposti dalle imprese (“tasse sui salari”; in Germania, “Lohnsummensteuer” ; in Francia, “taxe sur les salaires”). Non sono considerati oneri previdenziali o altri oneri corrisposti qualora esista un collegamento diretto tra il prelievo e le prestazioni individuali da percepire.

È evidente che uno Stato dotato di poteri tributari — e solo esso — può riscuotere i tributi imposti dalla propria legislazione unitamente ad eventuali oneri od oneri ad essi accessori: maggiorazioni, spese, interessi, ecc. Non si è ritenuto necessario specificarlo nel dell’art., essendo evidente che nella riscossione dell’imposta i tributi o oneri accessori dipendono dalla stessa regola del tributo principale. La pratica tra i paesi membri varia per quanto riguarda il trattamento degli interessi e delle sanzioni. Alcuni paesi non trattano mai tali articoli come tasse coperte dall’articolo. Altri adottano l’approccio opposto, soprattutto nei casi in cui l’onere aggiuntivo è calcolato con riferimento all’importo dell’imposta sottostante. I paesi sono liberi di chiarire questo punto nei loro negoziati bilaterali.

L’articolo non menziona “imposte ordinarie” né “imposte straordinarie”. Normalmente, potrebbe essere considerato giustificato includere tasse straordinarie in un modello di convenzione, ma l’esperienza ha dimostrato che tali tasse sono generalmente imposte in circostanze molto particolari. Inoltre, sarebbe difficile definirli. 

Paragrafo 3

Questo paragrafo elenca le imposte in vigore al momento della firma della Convenzione. L’elenco non è esaustivo. Serve ad illustrare i commi precedenti dell’art. In linea di principio, tuttavia, si tratterà di un elenco completo delle imposte imposte in ciascuno Stato al momento della firma e coperte dalla Convenzione.

Alcuni paesi membri non includono i paragrafi 1 e 2 nelle loro convenzioni bilaterali. Questi paesi preferiscono semplicemente elencare in modo esaustivo le imposte in ciascun paese a cui si applicherà la Convenzione, e chiarire che la Convenzione si applicherà anche alle imposte successive simili a quelle elencate. I paesi che desiderano seguire questo approccio potrebbero utilizzare la seguente formulazione:

1. Le imposte alle quali si applica la Convenzione sono:

UN)(nello Stato A):
B)(nello Stato B):

2. La Convenzione si applicherà anche alle imposte identiche o sostanzialmente analoghe che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate nel paragrafo 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti notificheranno l’un l’altro di qualsiasi modifica significativa che sia stata apportata alle loro leggi fiscali.

Come accennato al precedente paragrafo 3, gli oneri previdenziali e simili dovrebbero essere esclusi dall’elenco delle imposte coperte.

Paragrafo 4

Questo paragrafo prevede, poiché l’elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 è puramente dichiarativo, che la Convenzione si applichi anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili che saranno istituite in uno Stato contraente dopo la data della firma della Convenzione oltre , o in sostituzione delle imposte esistenti in tale Stato.

Ciascuno Stato si impegna a comunicare all’altro le modifiche significative apportate alla propria normativa tributaria comunicandogli, ad esempio, i dettagli delle imposte nuove o sostitutive. I paesi membri sono incoraggiati a comunicare anche altri sviluppi significativi, come nuovi regolamenti o decisioni giudiziarie; molti paesi seguono già questa pratica. Gli Stati contraenti sono inoltre liberi di estendere l’obbligo di notifica per coprire eventuali modifiche significative in altre leggi che hanno un impatto sui loro obblighi ai sensi della convenzione; Gli Stati contraenti che lo desiderino possono sostituire l’ultima frase del paragrafo con la seguente:

Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente qualsiasi modifica significativa apportata alle loro leggi fiscali o ad altre leggi che incidano sui loro obblighi ai sensi della Convenzione.

Riserve sull’art. 2

  • Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti si riservano la loro posizione su quella parte del paragrafo 1 che afferma che la Convenzione dovrebbe applicarsi alle imposte delle suddivisioni politiche o degli enti locali.
  • L’Australia, il Giappone e la Corea riservano la loro posizione su quella parte del paragrafo 1 che afferma che la Convenzione si applica alle imposte sul capitale.
  • La Grecia Ã¨ del parere che “le imposte sugli importi totali dei salari o stipendi versati dalle imprese” non dovrebbero essere considerate imposte sul reddito e pertanto non saranno coperte dalla Convenzione.
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Redazione
Redazione
La redazione di Fiscomania.com è composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
Leggi anche

Director’s Loan Account (DLA) UK: rischi fiscali e tassazione in Italia

I prelievi flessibili dal Director's Loan Account (DLA) di una UK Ltd nascondono pesanti insidie per i residenti in...

Società offshore: cos’è, come funziona e quali sono i rischi nel 2026

Scopri cos'è una società offshore, come funziona e quali sono i rischi legali ed economici nel 2026. Guida completa...

Investire in immobili nel Regno Unito: valutazioni di convenienza

https://youtu.be/qncxJ2PklMA Quali sono le variabili che devono guidare un soggetto residente in Italia che vuole effettuare un investimento immobiliare nel...

Holding UE con applicazione Direttiva “madre figlia”

Possibilità di applicare la direttiva "madre figlia" per la distribuzione di dividendi erogati da società controllata italiana a controllante...

LLC negli USA per non residenti: guida tra risparmio fiscale e legalità

Tutto quello che devi sapere sulle Limited Liability Company statunitensi: dalla costituzione all'ottenimento dell'EIN, fino alla corretta pianificazione per...

Verifica fiscale transfer pricing: i 3 step del controllo infragruppo

Nell'ambito del DPR n. 600/73 non è prevista una procedura specifica per il controllo in materia di prezzi di...