Aggiustamenti transfer pricing IVA: quando rilevano

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Gli aggiustamenti di transfer pricing diventano rilevanti ai fini IVA quando: sono a titolo oneroso (in denaro o natura); si riferiscono a specifiche cessioni di beni o servizi infragruppo; esiste un nesso diretto con il corrispettivo originariamente pattuito. Analisi della risposta n. 214/2025 e implicazioni operative per le imprese multinazionali.

Il trattamento IVA degli aggiustamenti di transfer pricing (TP adjustment) nelle transazioni intercompany assumono rilevanza ai fini IVA quando:

  • Sono a titolo oneroso (in denaro o natura);
  • Si riferiscono a specifiche cessioni di beni o servizi infragruppo;
  • Esiste un nesso diretto con il corrispettivo originariamente pattuito.

Questi aggiustamenti, definiti anche come “true-up“, sono strumenti cruciali per garantire che i margini operativi delle consociate siano coerenti con le politiche di gruppo e con i principi del libero mercato.  In pratica, le rettifiche sono irrilevanti ai fini IVA se mirano esclusivamente ad integrare il margine operativo della controparte, mentre risultano rilevanti quando costituiscono il corrispettivo per la vendita di beni o il saldo di un’operazione precedente. A chiarire questo aspetto la recente risposta ad interpello n. 214 del 20 agosto 2025 e la precedente risposta n. 266 del 18 dicembre 2024.

La questione assume particolare rilevanza considerando che molte multinazionali utilizzano il TNMM (Transactional Net Margin Method) come metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento, con conseguenti aggiustamenti periodici basati su indicatori economici come il ROS (Return on Sales). La corretta qualificazione IVA di questi aggiustamenti impatta significativamente sulla gestione amministrativa e sui costi fiscali delle operazioni infragruppo.

I concetti fondamentali del transfer pricing e l’IVA

Il transfer pricing si riferisce alla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese consociate appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. Questo sistema è finalizzato a garantire che le transazioni avvengano a valori di mercato (valore normale), evitando manipolazioni che potrebbero ridurre la base imponibile nei paesi coinvolti.

In ambito IVA, la problematica principale riguarda il trattamento degli aggiustamenti TP, che possono essere classificati come:

  • Aggiustamenti a titolo oneroso: riferiti a operazioni ben definite e direttamente connesse ai corrispettivi pattuiti;
  • Meri aggiustamenti o true-up: utilizzati per garantire la coerenza dei margini operativi rispetto alla TP policy.

La distinzione tra queste due categorie è cruciale per determinare la rilevanza o meno degli aggiustamenti ai fini IVA.

Il quadro normativo di riferimento per gli aggiustamenti transfer pricing

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli aggiustamenti TP sono rilevanti ai fini IVA solo quando:

  1. Sono effettuati a titolo oneroso;
  2. Si riferiscono a operazioni precedenti chiaramente individuate;
  3. Esiste un collegamento diretto tra l’aggiustamento e il corrispettivo originariamente pattuito.

Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte, l’aggiustamento viene considerato irrilevante ai fini IVA. Tale posizione si allinea ai principi comunitari e alla giurisprudenza dell’UE, che enfatizzano l’importanza della documentazione contrattuale per distinguere tra le diverse tipologie di aggiustamenti.

Secondo l’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (recepito nell’art. 13 comma 1 del DPR n. 633/72), la base imponibile deve essere determinata secondo due principi fondamentali:

Il nesso diretto tra corrispettivo e operazione rappresenta il primo elemento essenziale. Questo collegamento deve essere chiaramente identificabile e documentabile, distinguendo le variazioni di prezzo dagli aggiustamenti che non hanno natura corrispettiva.

Il carattere soggettivo del corrispettivo costituisce il secondo pilastro, derivante dalla libera volontà delle parti contraenti piuttosto che da stime oggettive basate sul valore normale. Questo principio differenzia sostanzialmente il trattamento IVA da quello previsto per le imposte dirette, dove gli aggiustamenti transfer pricing seguono logiche di arm’s length pricing oggettivo.

Orientamenti europei e linee guida operative

In assenza di una disciplina specifica a livello unionale, la Commissione Europea ha fornito orientamenti attraverso il Working Paper n. 923 del 2017 e il documento del VEG n. 071 REV2 del 2018. Questi documenti stabiliscono che gli aggiustamenti transfer pricing sono generalmente esclusi dal campo di applicazione IVA, salvo quando remunerino prestazioni di servizi autonome o costituiscano variazioni di corrispettivi di operazioni già effettuate.

Il criterio del collegamento diretto con la fornitura iniziale emerge come elemento discriminante secondo il VEG. Gli aggiustamenti devono essere previsti contrattualmente sia nell’an che nel quantum, con specificazione delle modalità e tempistiche di applicazione.

Confronto con la prassi precedente

L’interpello 214/2025 si inserisce in un percorso evolutivo della prassi amministrativa che ha visto:

  • Interpello n. 60/2018: Primo chiarimento sulla distinzione tra aggiustamenti rilevanti e irrilevanti;
  • Interpello n. 529/2021: Consolidamento dei criteri di valutazione del nesso diretto;
  • Interpello n. 266/2024: Conferma dell’orientamento con ulteriori specificazioni.

Esempio pratico

Una società europea introduce materie prime in Italia per la trasformazione e successiva esportazione verso una consociata negli Stati Uniti. Per rispettare la TP policy del gruppo:

  • Viene emessa una prima fattura al momento dell’esportazione per un importo pari al 5% del valore totale;
  • Successivamente, viene emessa una seconda fattura, pari al restante 95%, per aggiustare i margini della consociata USA.

Se il secondo importo è un mero true-up, è irrilevante ai fini IVA; in caso contrario, deve essere trattato come una cessione imponibile.

Analisi del caso: metodologia TNMM e aggiustamenti periodici

Il caso esaminato nella risposta n. 214/2025 riguarda una struttura distributiva multinazionale dove:

ALFA (società italiana) opera come distributore dei beni prodotti dal gruppo multinazionale, mentre DELTA (soggetto non residente con rappresentante fiscale italiano ex art. 17 comma 3 DPR 633/72) fornisce i beni e gestisce le funzioni di management globale del gruppo.

Il contratto di distribuzione prevede un prezzo iniziale provvisorio soggetto a revisione trimestrale o annuale mediante “Aggiustamenti Periodici” (Adjustments) nel rispetto dell’arm’s length principle. La metodologia utilizzata è il TNMM basato sul ROS, che esprime il margine operativo sulle vendite.

Meccanismo operativo degli aggiustamenti TNMM

Il funzionamento del sistema prevede la comparazione periodica tra l’obiettivo di ROS prestabilito e il risultato effettivo realizzato da ALFA nell’intervallo temporale considerato. Le differenze vengono regolate attraverso:

Note di variazione in aumento quando il ROS realizzato supera il valore normale prestabilito, con conseguente maggior corrispettivo a favore del fornitore.

Note di variazione in diminuzione nei casi opposti, con riduzione del corrispettivo originariamente pattuito.

Ogni nota deve essere corredata da documentazione specifica che includa l’elenco delle fatture interessate e un prospetto di breakdown che evidenzi l’entità dell’aggiustamento per singola cessione e il relativo trattamento IVA.

La distinzione tra rettifica di prezzo e riallocazione di margini

Elemento cruciale della valutazione è distinguere tra:

  • Rettifica del corrispettivo originario: Quando l’aggiustamento modifica il prezzo pattuito per specifiche operazioni già effettuate (rilevante ai fini IVA).

La documentazione richiesta per le note di variazione

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la documentazione è un elemento chiave per stabilire il trattamento IVA corretto. In particolare, devono essere forniti:

  • Contratti dettagliati tra le parti;
  • Calcoli e criteri utilizzati per determinare gli aggiustamenti;
  • Politiche di transfer pricing approvate.

La mancanza di documentazione adeguata può portare a una classificazione errata degli aggiustamenti, con conseguenti rischi di accertamento fiscale e sanzioni.

Implicazioni pratiche

Tipo di aggiustamentoRilevanza IVADocumentazione necessaria
Aggiustamento onerosoRilevanteContratti specifici, analisi TP
Mero true-upIrrilevanteTP policy, calcoli margini

Nel caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la rilevanza IVA degli aggiustamenti è supportata dalla qualità e completezza della documentazione a corredo delle note di variazione.

La documentazione deve includere:

  • Elenco dettagliato delle fatture interessate dalla rettifica di valore;
  • Prospetto di breakdown che quantifica l’aggiustamento per singola cessione;
  • Indicazione del trattamento IVA applicabile (operazione domestica con reverse charge o operazione intraUE);
  • Dimostrazione del collegamento diretto tra cessione originaria e adjustment.

Note di variazione in aumento e in diminuzione

Le modalità operative prevedono l’emissione da parte del fornitore di:

Note di variazione in aumento: Quando il ROS realizzato dal distributore è superiore al valore normale di mercato, richiedendo un incremento del corrispettivo originario. 

Note di variazione in diminuzione: Quando il ROS realizzato è inferiore al parametro di riferimento, comportando una riduzione del prezzo inizialmente fatturato.

Leggi anche:

Reverse charge e operazioni intracomunitarie

Gli aggiustamenti possono riguardare operazioni soggette a diverse modalità di tassazione IVA:

Operazioni domestiche con reverse charge ex art. 17, comma 2, del DPR n. 633/72, quando il fornitore è un soggetto non residente. 

Acquisti intracomunitari, quando le operazioni avvengono tra soggetti UE identificati ai fini IVA nei rispettivi Stati membri.

In entrambi i casi, il distributore italiano dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile sugli aggiustamenti riconosciuti rilevanti ai fini IVA.

Considerazioni doganali e di fatturazione

Oltre agli aspetti IVA, gli aggiustamenti da transfer pricing possono avere implicazioni doganali. Ad esempio, se l’importo del saldo è noto al momento della spedizione, questo deve essere incluso nella prima fattura per evitare discrepanze tra i valori dichiarati in dogana e quelli fatturati.

Inoltre, la tempistica della fatturazione è cruciale:

  • Se le fatture vengono emesse in anni diversi, possono sorgere problemi con il plafond IVA;
  • La fatturazione retroattiva è generalmente sconsigliata, a meno che non sia supportata da una documentazione solida.

Consulenza fiscale online

La complessità della materia richiede un approccio specialistico che integri competenze fiscali, contabili e di transfer pricing. La corretta gestione degli aggiustamenti transfer pricing ai fini IVA necessita di:

Un’analisi preventiva della struttura contrattuale per verificarne la conformità ai principi stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. L’implementazione di procedure operative che garantiscano la corretta documentazione degli aggiustamenti. Un monitoraggio continuativo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale per adeguare tempestivamente le prassi aziendali.

Domande frequenti

Qual è il quadro normativo per trovare la base imponibile IVA negli aggiustamenti di transfer pricing?

La base imponibile IVA è disciplinata dall’art. 13-1 DPR n. 633/72, che recepisce l’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE: la base imponibile è il “corrispettivo realmente ricevuto” dal cedente, comprensivo di ogni integrazione direttamente collegata. Per gli adjustment di transfer pricing, perché incidano sull’IVA devono essere previsti contrattualmente come componenti essenziali del prezzo e collegati direttamente alle precedenti cessioni.

Fonti normative e di prassi

  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 214/2025
  • DPR 633/1972, artt. 13 e 17
  • Direttiva 2006/112/CE, art. 73
  • Working Paper Commissione UE n. 923/2017
  • Documento VEG n. 071 REV2/2018
  • Interpelli AdE nn. 60/2018, 529/2021, 266/2024
  • Corte di Giustizia UE, causa C-549/11
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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