Dopo aver delineato, in altro articolo dedicato (“Fiscalità diretta del trust in Italia“), in questo approfondimento andiamo ad analizzare gli aspetti contabili che riguardano un trust fiscalmente residente in Italia.

Il trust non è un soggetto giuridico. Questi viene definito dall’articolo 2 della Convenzione de l’Aja come un rapporto giuridico attraverso il quale il disponente trasferisce beni al trustee affinché questo li utilizzi per realizzare il programma delineato nell’ambito dell’atto istitutivo. Il trust nel nostro ordinamento è un soggetto di cui all’articolo 73 del TUIR, ovvero un ente soggetto a tassazione IRES. Un trust residente, quindi, è soggetto a tassazione in Italia. Questa identificazione, tuttavia, non è altro che una “finzione giuridica“. Questo in quanto, nel caso in cui vi siano beneficiari individuati nel Trust, sono questi ad essere assoggettati a tassazione per “trasparenza“. Inoltre, nel caso in cui il trust non eserciti la mera attività di gestione (immobili, partecipazioni, etc) si pone anche il problema dell’attività commerciale, e quindi della tassazione IRAP ed IVA.

Tutto questo per dire che oltre agli adempimenti civilistici e fiscali il trust deve sottostare anche a degli obblighi contabili. Questo è quanto prevede la normativa legata alla gestione contabile del trust, utile sia ai fini interni, che per gli stakeholder esterni. In questo articolo, senza alcuna pretesa di esaustività, ma con un taglio pratico andiamo a concentrare la nostra attenzione sulla disciplina legata agli adempimenti contabili che spettano ad un trust residente.

Dichiarazione dei redditi del Trust

Sul trust gravano gli obblighi di quantificazione e dichiarazione del reddito imponibile prodotto dal trust. In seguito, poi, tale reddito potrebbe essere imputato e, di conseguenza, tassato, in capo ad un diverso soggetto (beneficiario individuato). Tale assetto dovrebbe comportare che:

  • Il trust (per il tramite del trustee) deve presentare la propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, deve assolvere la relativa imposta (IRES) solo per quei redditi che non siano imputati direttamente ai beneficiari individuati;
  • I beneficiari devono inserire la quota proporzionale, loro attribuita, dei redditi dichiarati dal trust nella propria dichiarazione. Questo nel quadro dedicato ai redditi di capitale, senza modificarne l’ammontare.

In relazione all’obbligo, gravante sul trust, di presentare le dichiarazioni dei redditi, la Circolare n 48/E/2007 afferma che:

  • Nei casi in cui il periodo d’imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso;
  • Se il trustee è costituito da una trust company che amministra più trust, questa dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust.

Adempimenti contabili del Trust: scritture contabili obbligatorie

I trust hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Questo è quanto previsto dall’articolo 13 del DPR n. 600/73. Ai trusts si applicano, pertanto, le norme previste dal DPR n. 600/73 medesimo e le norme speciali sulla materia. Con obblighi distinti a seconda che essi esercitino o meno, quale attività prevalente, un’attività commerciale. Pertanto:

  • trusts che hanno come oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali dovranno rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 13 – 18 del DPR n. 600/73. Ovvero dovranno redigere il bilancio e tenere:
    • Il libro giornale;
    • Il libro degli inventari;
    • Il registro dei beni ammortizzabili;
    • Le eventuali scritture ausiliarie di magazzino;
    • Le scritture ausiliarie;
  • trusts che non esercitano attività commerciale in forma esclusiva o prevalente sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Questo secondo quanto disposto dall’articolo 20 del DPR n 600/73.

Rappresentazione contabile della gestione dei beni in trust

Oltre agli obblighi previsti dalle norme tributarie, l’opportunità di una corretta rappresentazione contabile della gestione dei beni in trust deriva dalla circostanza che il trust è sostanzialmente un centro di imputazione economico. Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità non sono previsti schemi obbligatori, come conseguenza di ciò si è ritenuto opportuno istituire un impianto contabile formato dai seguenti elementi:

  • Libro giornale: sul quale rilevare in partita doppia e secondo le regole di una ordinata contabilità i fatti gestionali con il criterio della competenza economica in modo tale da poter determinare uno stato patrimoniale ed un conto economico del trust;
  • Scritture sistematiche (conti): con un piano dei conti strutturato attraverso appositi sottoconti intestati ai beneficiari del reddito e del capitale, in modo da poter rispondere alle esigenze informative/organizzative/gestionali che via via si renderanno necessarie;
  • Libro inventari: dove, partendo dalla registrazione iniziale delle attività attribuite al trust, ogni anno viene data evidenza della situazione patrimoniale e dei risultati della gestione (rendiconto del trustee);

Laddove oggetto del trust sia la gestione di un’azienda, come detto in precedenza, dovranno essere tenute anche tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’azienda (libri Iva, registro magazzino, registro beni ammortizzabili nonché i relativi libri sociali).

Il bilancio del Trust

Il trust è tenuto tramite il trustee a redigere il bilancio:

  • Per se stesso (per conoscere l’andamento della gestione);
  • Per rendere conto alle persone nel cui interesse opera l’istituto dei risultati della gestione;
  • Al fine di far conoscere ai terzi che siano interessati, l’andamento economico della gestione.

Se tra i beneficiari vi fossero minori, inabili, incapaci il rendiconto deve essere consegnato al soggetto che ne ha la rappresentanza (genitori e tutori).

Il piano dei conti

Al fine di dare concreta attuazione a quanto riportato in precedenza, è opportuno che il piano dei conti sia strutturato in funzione delle due categorie di beneficiari che normalmente caratterizzano ogni trust:

  • Beneficiari del reddito. Ovvero i beneficiari della redditività normalmente ritraibile dai beni in trust e tipicamente rappresentata da interessi, dividendi, affitti e redditi derivanti dall’esercizio di un’impresa commerciale. Esclusi quelli derivanti da vendite occasionali di beni strumentali d’impresa, che rientrano nel capitale;
  • Beneficiari del capitale. Ovvero i beneficiari dell’entità rappresentata dalla dotazione patrimoniale iniziale. Così come modificata per effetto degli incrementi/decrementi manifestatasi nel corso della gestione affidata al trustee, per oneri e/o proventi originati da operazioni compiute sugli elementi che compongono lo stesso patrimonio.

Struttura del piano dei conti

Una proposta di piano dei conti del Trust potrebbe essere la seguente.

Stato patrimoniale attivo
1. Attività immobilizzate in trust
  1.1. Immateriali:
      1.1.1. in c/beneficiari del capitale
      1.1.2. in c/beneficiari del reddito
  1.2. Materiali:
      1.2.1. in c/beneficiari del capitale
      1.2.2. in c/beneficiari del reddito
  1.3. Finanziarie:
      1.3.1. in c/beneficiari del capitale
      1.3.2. in c/beneficiari del reddito
2. Attivo circolante:
  2.1. Crediti
      2.1.1. verso disponenti (ad es. per versamenti da effettuare…)
      2.1.2. verso erario
      2.2.2. verso clienti (ad es. per incasso affitti,…)
      2.2.3. verso beneficiari:
      2.2.4. verso beneficiari del capitale 2.2.5. verso beneficiari del reddito
3. Disponibilità liquide
  3.1. banca c/c
  3.2. cassa
  3.3. posta c/c
4. Ratei e risconti attivi
5. Patrimonio netto del trust:
  5.1. Dotazioni iniziali (accoglie la dotazione iniziale risultante dall’atto istitutivo del trust)
  5.2. Dotazioni successive (accoglie le dotazioni successive all’atto istitutivo del trust effettuate dal disponente e/o da terzi, anche a titolo di reintegro di disponibilità liquide necessarie per la copertura di passività generatesi nella gestione del trust)
  5.3. Riserve accantonamento utili per spese future (accoglie gli accantonamenti all’uopo stabiliti dall’atto istitutivo del trust)
  5.4. Riserve c/beneficiari del reddito (accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti accumulati/destinati a favore dei beneficiari del reddito)
  5.5. Riserve c/beneficiari del capitale (accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti accumulati/destinati a favore dei beneficiari capitale)
  5.6. Risultato dell’esercizio c/beneficiari del reddito (accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del reddito)
  5.7. Risultato dell’esercizio c/beneficiari del capitale (accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del capitale)
6. Fondi per rischi ed oneri (ad es. laddove venga stanziato uno specifico accantonamento periodico ad un fondo per spese di manutenzione sugli immobili, …)
7. Debiti (con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte dovuta ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale)
  7.1. verso disponenti (ad es. per restituzioni da effettuare …)
  7.2. verso trustee (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo)
  7.3. verso erario (per imposte dovute in caso di trust opaco)
  7.4. verso fornitori (ad es. per lavori eseguiti o prestazioni ricevute in relazione alla gestione ordinaria, …)
  7.5. verso beneficiari:
      7.5.1. verso beneficiari del capitale
      7.5.2. verso beneficiari del reddito
  7.6. verso guardiano (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo)
8. Ratei e risconti passivi
Conto economico
9. Area di spettanza dei beneficiari del capitale
  9.1. ricavi
      9.1.1. tipici (es. plusvalenze immobiliari e finanziarie, …)
      9.1.2. altri ricavi
  9.2. costi tipici (sostenuti nell’esclusivo interesse dei beneficiari del reddito)
      9.2.1. manutenzione straordinaria immobili
      9.2.2. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del capitale)
      9.2.3. compenso trustee
      9.2.4. cancelleria
      9.2.5. spese postali e bollati
      9.2.6. compensi professionali
      9.2.7. interessi passivi
      9.2.8. compenso guardiano
      9.2.9. altri costi
  9.3. accantonamenti a fondi rischi/oneri
  9.4. imposte
  9.5. risultato dell’esercizio c/beneficiari del capitale
10. Area di spettanza dei beneficiari del reddito
  10.1. ricavi
      10.1.1. tipici (es. interessi, dividendi, affitti, …)
      10.1.2. altri ricavi
  10.2. costi tipici (sostenuti nell’esclusivo interesse dei beneficiari del reddito):
      10.2.1. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del reddito)
      10.2.2. compenso trustee
      10.2.3. cancelleria
      10.2.4. spese postali e bollati
      10.2.5. compensi professionali
      10.2.6. interessi passivi
      10.2.7. compenso guardiano
      10.2.8. altri costi
  10.3. accantonamenti a fondi rischi/oneri
  10.4. imposte
  10.5. risultato dell’esercizio c/beneficiari del reddito

Rappresentazione contabile degli accadimenti relativi ai beni in trust

Una volta stabilito uno schema di piano dei conti, devono essere approfonditi alcuni aspetti che costituiscono la cornice in cui operare per riportare correttamente gli eventi che riguardano i beni segregati nel trust.

Durata e data chiusura dell’esercizio

La durata dell’esercizio può essere commisurata all’anno solare.

Criteri di valutazione dei conferimenti iniziali

In merito ai criteri di valutazione da adottare in sede di apporto iniziale al trust è stato sostenuto che:

  • laddove fosse attribuita al trust la provvista finanziaria per effettuare i successivi investimenti, non si pongono particolari problematiche in merito al valore di tale dotazione patrimoniale (avere) e quindi dei beni (dare) che risulteranno iscritti al costo effettivamente sostenuto dal trustee per la loro acquisizione;
  • laddove, viceversa, vi fosse una diretta dotazione di beni, si suggerisce la valorizzazione degli stessi al valore risultante dall’atto di dotazione ovvero al costo riconosciuto ai fini fiscali in capo al disponente“.

Per altro lo stesso documento ha precisato che “altro valido criterio alternativo potrebbe essere rappresentato dal valore corrente, con però tutte le complicazioni derivanti da valutazioni di beni per i quali non esiste un mercato di riferimento”. Infine, lo studio CNDCEC 18.3.2010 “La rappresentazione contabile della gestione dei beni in trust” ha stabilito che “la dotazione patrimoniale originaria deve essere considerata quale posta di netto, destinata ad incrementarsi o decrementarsi per effetto degli accadimenti gestionali“. A tale riguardo in dottrina è stato rilevato che “nei trust familiari i conferimenti effettuati successivamente alla costituzione vanno ad integrare la consistenza patrimoniale del fondo in trust e sono destinati ai beneficiari del capitale, e quindi dovranno essere contabilizzati ad incremento del patrimonio netto“.

Distinzione dei proventi tra i beneficiari del capitale e i beneficiari del reddito

Gli effetti patrimoniali e reddituali della gestione dei beni in trustdebbono essere suddivisi, in presenza di diverse categorie di beneficiari, tra le categorie stesse (generalmente beneficiari del capitale e beneficiari del reddito).

una soluzione potrebbe essere quella di analizzare ciascun componente di reddito … per valutare, caso per caso, se esso origini dalla gestione (avendosi così un componente di pertinenza dei beneficiari del reddito) ovvero da una variazione del capitale non dipendente dalla gestione (avendosi così un componente di pertinenza dei beneficiari del capitale), procedendo in quel momento alla conseguente classificazione e registrazione in separati conti“.

Il capitale

Sulla scorta di quanto precede sono state previste le seguenti regole, basandosi sulla prassi contabile inglese, per individuare il capitale del trust:

  • tutte le attività compreso il denaro che il trustee riceve alla data di istituzione del trust;
  • ogni passività esistente alla data di istituzione del trust, inerente le attività di cui sopra;
  • ogni plusvalenza o minusvalenza derivante dall’alienazione delle attività di cui sopra;
  • tutti i guadagni o perdite derivante dall’estinzione delle relative passività;
  • ogni nuovo investimento effettuato con impegno dei proventi derivanti dalla vendita delle attività appartenenti al capitale“.

Il reddito

I redditi, invece, deriverebbero dai proventi prodotti dalle attività costituenti il capitale e quindi potrebbe essere:

  • gli interessi;
  • i dividendi;
  • gli affitti,
  • i redditi derivanti dall’esercizio di una impresa commerciale esclusi quelli derivanti dalla vendita occasionale di attività che rientrano tra quelli di capitale“.

Distinzione dei costi tra i beneficiari del capitale e i beneficiari del reddito

In merito alla distinzione dei costi tra le diverse categorie di beneficiari è stato notato che la stessa può determinare alcune incertezze. È stata quindi proposta la seguente suddivisione: i costi di amministrazione del trust devono essere “attribuibili al reddito o al capitale principalmente in relazione al loro oggetto: gli oneri sostenuti su base regolare confluiscono nel prospetto del reddito (assicurazioni, manutenzione ordinaria, imposte sui frutti, interessi passivi); quelle connesse ad attività estemporanee sul patrimonio (alienazioni, p. es.) si riepilogano nel prospetto delle variazioni del capitale“.

Per quanto riguarda i costi promiscui, in dottrina, mutuando i principi che si sono formati nella giurisprudenza inglese, è stato sostenuto che “per default i costi sostenuti dal trust sono da considerarsi di pertinenza del capitale. Sono invece di competenza del reddito solo se si dimostra che essi sono stati sostenuti nell’interesse dei beneficiari“. Sempre facendo rifermento alle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza citata, si possono classificare i seguenti costi:

  • Il compenso per la tenuta dei conti, dal momento in cui concerne il controllo e la registrazione del reddito maturato, deve essere attribuito al reddito;
  • Il compenso dei trustee non operativi è da qualificarsi come costo fisso e quindi a carico del capitale;
  • Compenso dei trustee operativi, invece, se è parametrato al lavoro svolto a favore del reddito è un costo di competenza del reddito;
  • Gli oneri bancari, derivando dalle spese sulle transazioni connesse alla maturazione del reddito, sono oneri da portare a detrazione del reddito.

Per quanto riguarda le spese riguardanti gli immobili, è stato rilevato che le spese di manutenzione straordinaria siano a carico del capitale (con conseguente aumento del valore dell’immobile) mentre quelle di manutenzione ordinaria siano a carico del reddito84.

Attribuzione dei costi fiscali

Venendo ora agli oneri fiscali è stata proposta la seguente suddivisione:

  • le imposte di successione o donazione sono imputate al conto del capitale;
  • le imposte di registro e l’IVA corrisposte in occasione dell’acquisto di beni sono imputate al conto del capitale;
  • l’ICI [n. d.a. ora IMU] è imputata al conto del capitale, essendo dovuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile per il solo fatto di essere titolare del diritto, a prescindere dal fatto che l’immobile produca o meno un reddito;
  • le imposte sui redditi, comprese le ritenute d’imposta e le imposte sostitutive, derivanti dall’alienazione di beni (plusvalenze derivanti dall’alienazione o rimborso di titoli o partecipazioni, scarti di emissione, proventi dei fondi comuni d’investimento percepiti in occasione della cessione o del rimborso, plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili) sono imputate al conto del capitale;
  • le imposte sui redditi, comprese le ritenute d’imposta e le imposte sostitutive relative ad interessi (compresi i ratei di cedola maturati, ma non ancora percepiti alla data della cessione dei titoli e compresi nel prezzo di cessione e dedotti i ratei di cedola maturati, alla data dell’acquisto dei titoli e compresi nel prezzo di acquisto dei titoli stessi), dividendi, canoni, affitti, ecc. sono imputate al conto del reddito.

Cassa o competenza

Non sussiste alcun specifico obbligo relativamente alla scelta tra il criterio di cassa o di competenza. Questo ad eccezione dei trust che svolgono una attività commerciale. È stata quindi proposta la seguente catalogazione, volta a evitare che vi siano differenze fra rendiconto e regime fiscale (relativamente ai trust non commerciali):

  1. Gli interessi si contabilizzano per competenza;
  2. I dividendi si contabilizzano per cassa;
  3. Gli affitti si contabilizzano in base ai canoni risultanti dal contratto di locazione, maturati nell’anno;
  4. Le plusvalenze e minusvalenze si contabilizzano nell’anno in cui sono realizzate. Tranne nel caso in cui il trust abbia optato per il regime del risparmio gestito, nel qual caso saranno rilevate nell’esercizio di “maturazione”;
  5. I proventi dei fondi comuni d’investimento si contabilizzano per cassa;
  6. Le imposte si contabilizzano nell’anno in cui sono contabilizzati i corrispondenti redditi;
  7. Le spese ed oneri si contabilizzano nell’anno in cui sono sostenuti.

Criteri di valutazione nella tenuta della contabilità

In merito ai criteri di valutazione da adottare per la tenuta della contabilità sono stati suggeriti i seguenti criteri:

  • Immobilizzazioni (materiali, immateriali e/o finanziarie) acquisite mediante atti a titolo oneroso. Iscrizione al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Immobilizzazioni non sono soggette al processo di ammortamento in quanto non si tratta di beni destinati ad impieghi produttivi nell’esercizio di impresa;
  • Immobilizzazioni (materiali, immateriali e/o finanziarie) acquisite senza corrispettivo. Sono iscritte al costo o valore fiscale che l’elemento dell’attivo aveva presso il soggetto trasferente. In tal caso, per i beni immobili è possibile assumere, quale valore di iscrizione, quello risultante ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • Altre attività finanziarie non immobilizzate. Valgono i medesimi criteri di iscrizione delle immobilizzazioni. Risulta opportuna, in ogni caso, una adeguata informazione sul valore corrente di dette attività (anche mediante ricorso ai valori di mercato determinati dalle quotazioni in mercati regolamentati, se presenti) contenuta nelle Note Illustrative al Rendiconto. Il trustee potrà procedere alla contabilizzazione di svalutazioni di dette attività, prima del loro realizzo;
  • Crediti. Sono iscritti al valore di presunto realizzo;
  • Disponibilità liquide. Sono iscritte al valore nominale. Le poste in valuta saranno valutate al cambio a pronti alla data di chiusura del rendiconto;
  • Fondi per rischi ed oneri. Accolgono gli accantonamenti operati a fronte di passività di natura determinata e di esistenza certa o probabile delle quali, alla data di chiusura del rendiconto, sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza;
  • Debiti. Sono iscritti nel passivo dello Stato patrimoniale per importi corrispondenti al loro valore nominale;
  • Ratei e risconti attivi e passivi. Sono valorizzati mediante una ripartizione dei costi e dei ricavi nel rispetto del principio della competenza economica.

Il Rendiconto

Analogamente a quanto riportato in merito alla tenuta della contabilità non sono previste particolari schemi obbligatori per la redazione del rendiconto. Nel documento CNDCEC 21.11.2011 “L’obbligo di rendiconto del trustee” viene suggerito di articolare il rendiconto nei seguenti documenti:

  1. Lo Stato patrimoniale;
  2. Il Conto economico;
  3. Le Note esplicative che contengono tutti gli elementi utili alla completa comprensione dei dati numerici contenuti nei due prospetti precedenti. Nonché il “Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto”, ed eventuali informazioni aggiuntive.

Stato patrimoniale

Il modello proposto nel documento citato è rappresentato a sezioni contrapposte (con anche la colonna dei dati dell’anno precedente). Con suddivisione, all’interno delle due sezioni e per ciascuna voce, rispettivamente dell’attivo e del passivo, della quota parte dell’importo complessivo rispettivamente attribuibile (con certezza) ai beneficiari del reddito nonché, per differenza, della quota spettante ai beneficiari del capitale, secondo lo schema che si riporta di seguito.

Conto economico

La forma del conto economico è scalare con l’indicazione, per ciascuna area di beneficiari (del capitale o del reddito), delle specifiche voci (anche per questo documento viene suggerito di predisporre una colonna di raffronto con i dati dell’esercizio precedente) secondo lo schema che si riporta.

Note esplicative

Le note esplicative hanno la funzione di fornire i chiarimenti e i dettagli riguardo le voci che compongono Stato patrimoniale e Conto economico. L’elenco delle note che viene proposto a titolo semplificativo è il seguente.

  1. Premessa, contenente l’indicazione delle finalità del rendiconto.
  2. Clausole generali di formazione del rendiconto adottate (in generale, chiarezza, veridicità e correttezza ma anche, con riferimento ai trust di scopo con finalità sociali e di pubblica utilità, principi di responsabilità e trasparenza) e principi di contabilizzazione applicati (prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità̀ e coerenza, …).
  3. Descrizione dei principali eventi intercorsi nel periodo (gli eventi più significativi verificatisi nel corso del periodo di riferimento del rendiconto. In particolare quelli che hanno avuto significative ripercussioni economico-patrimoniali e quelli comunque riferiti ai principali beni in trust, ancorché privi di effetto diretto sulla consistenza o composizione del fondo, di cui il trustee ritenga opportuno mantenere memoria).
  4. Consistenza e criteri di valutazione adottati (costo, valore corrente, valore di realizzo, ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni in trust,). Nonché l’indicazione delle eventuali deroghe o variazioni dei criteri rispetto al precedente rendiconto.
  5. Politica di investimento del trust (illustrazione della politica seguita).
  6. Criteri di ripartizione degli oneri tra area di spettanza dei beneficiari del reddito ed area di spettanza dei beneficiari del capitale. Nonché le eventuali variazioni di criteri rispetto ai rendiconti precedenti.
  7. Eventuali informazioni relative ai Sottofondi (criteri di ripartizione degli oneri e proventi tra i vari sottofondi).
  8. Prospetto di riconciliazione tra il risultato di gestione e il reddito fiscale. Contenente l’indicazione del reddito imponibile sottoposto a tassazione in capo al trust, in caso di trust opaco. Ovvero attribuito ai beneficiari, in caso di trust trasparente.
  9. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust.
  10. Conclusioni.

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust

Infine, viene suggerito di predisporre un prospetto che individui le variazioni intervenute nel capitale sulle specifiche quote a favore dei beneficiari del reddito e di quelle a favore dei beneficiari del capitale secondo lo schema che si riporta.

Soggettività passiva IRAP

Dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n 48/E/2007, si desume che il trust rientra anche tra i soggetti passivi IRAP. Questo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) ed e) del DLgs n 446/97.

Tali norme stabiliscono che sono tenuti a corrispondere l’IRAP:

  • Le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR;
  • Gli enti privati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR. Nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma della medesima norma.

IVAFE

Per i beni detenuti in trust non è dovuta l’IVAFE. Questo in quanto i trust, in quanto soggetti tributari diversi dalle persone fisiche, sono esclusi da imposta.

1 COMMENTO

  1. Salve. Leggo nell’articolo “nel caso in cui vi siano beneficiari individuati nel Trust, sono questi ad essere assoggettati a tassazione per trasparenza.”.
    Credo sia parzialmente inesatto.
    Anche se i beneficiari sono individuati, ma a loro non è dato un diritto specifico sui redditi (quindi sta a l Trustee decidere se e quanto corrispondere loro in base a quanto stabilito in sede di costituzione del trust), i trust è opcaco e la tassazione non va per trasparenza sui beneficiari… resta invece in capo al trust sotto forma di IRES.
    E’ d’accordo?

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