L'accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/97), è un istituto mediante il quale il contribuente giungere alla definizione della controversia nella fase pre-contenziosa in contraddittorio con l'Ufficio accertatore. Di fatto, dopo la notifica dell'avviso di accertamento il contribuente e l'Agenzia delle Entrate possono definire la vertenza mediante adesione. La domanda di adesione, inoltre, sospende il termine per la presentazione del ricorso tributario, per un periodo di 90 giorni.
Il D.Lgs. n. 13/24 ha modificato l’istituto dell’accertamento con adesione con l'obiettivo di ridurre il ricorso a procedure giudiziali anche attraverso meccanismi premiali. Dal 30 aprile 2024, infatti, sono cambiate le regole dell’accertamento con adesione e sono previsti due binari:
Adesione senza condizioni;
Adesione condizionata.
L'accertamento con adesione si colloca tra gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, in quanto permette al contribuente di evitare un lungo processo tributario con l'Amministrazione finanziaria, beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo. L'articolo 1 del D.Lgs. n. 218/97 conferma il principio della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tema di accertamento delle imposte:
"l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con un adesione del contribuente, su proposta degli Uffici competenti"
Tale istituto non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità, ed inoltre:
Si applica a tutti i contribuenti, inclusi i sostituti d'imposta, le società che hanno optato per il regime del bilancio consolidato;
Consente la definizione dell'accertamento relativamente alle imposte sui redditi, all'IVA ed alle altre imposte indirette.
La definizione mediante adesione dell'accertamento comporta i seguenti benefici:
L'entità della pretesa può essere ridimensionata nell'ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, l'Ufficio accolga le doglianze del contribuente;
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo del minimo edittale.
Accertamento con adesione condizionato e non condizionato
L'art. 1 del D.Lgs. n. 13/24 alla lettera d del comma 1, prevede che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione, senza condizioni oppure condizionando l’adesione all’eliminazione di errori manifesti presenti nell’atto.
Nella seconda ipotesi, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’ufficio che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente con aggiornamento del verbale, ne da comunicazione immediatamente al contribuente e al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Qualora l’Amministrazione ritenga di non dover correggere gli errori, comunica l’esito e si procede in modo ordinario ai successivi atti.
Accertamento con adesione per atti esclusi da contraddittorio preventivo
Alcune tipologie di atti non prevedono contraddittorio preventivo. L'art. 6-bis, co. 2, Legge n. 2...
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