I registri IVA previsti dalla normativa fiscale (registro fatture emesse, registro acquisti e registro dei corrispettivi) devono essere numerati progressivamente e tenuti ai sensi dell’articolo 2219 del codice civile, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco, ed in esenzione dall'imposta di bollo.
A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 della Legge n. 383/01 è venuto meno l'obbligo di bollatura e vidimazione dei registri Iva, le libro giornale e del libro degli inventari. L'unico adempimento a carico del soggetto obbligato alla tenuta dei registri IVA è la loro numerazione. Per effettuare la stessa è sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa.
I registri IVA
I registri previsti dalla normativa IVA (registro fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc.) devono essere numerati progressivamente in esenzione dall’imposta di bollo e tenuti ai sensi dell’art. 2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco. Il numero può essere attribuito a ciascuna pagina prima dell’utilizzo; quindi non è obbligatoria la numerazione per blocchi di pagine. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.85/E del 2002, ha precisato che la numerazione deve essere progressiva per anno, con l’indicazione in ogni pagina, oltre che del numero, anche dell’anno di riferimento.
I soggetti passivi Iva devono necessariamente predisporre, aggiornare e conservare, ai sensi del DPR n. 633/72 i seguenti registri obbligatori ai fini IVA:
Il registro delle fatture emesse, ex art. 23 DPR n. 633/72;
Il registro dei corrispettivi, ex art. 24 DPR n. 633/72;
Il registro delle fatture ricevute, art. 25 DPR n. 633/72.
Registro delle vendite
Sono soggetti alla tenuta del registro delle fatture emesse (o registro delle vendite) tutti i soggetti passivi IVA (compresi gli enti non commerciali). Mentre, per i contribuenti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria il registro IVA delle fatture emesse viene utilizzato anche per annotare le altre operazioni effettuate, per chi opera in contabilità ordinaria tale registro si affianca alle normali scritture contabili.
Il registro delle vendite non deve essere preventivamente sottoposto a bollatura (art. 39 del DPR 633/72). Resta fermo l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine di cui è composto.Possono essere istituiti più registri o conti sezionali a seconda delle esigenze delle singole imprese.
Ai sensi dell'art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, sia la tenuta che la conservazione (art. 1 co. 2-bis del D.L. n. 73/22) dei registri gestiti mediante sistemi elettronici, compreso il registro delle vendite, è considerata regolare anche se i registri non sono stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, a condizione che gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati ove richiesto in sede di controllo dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Casi di esonero dalla tenuta del registro delle fatture eme...
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