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Mancato ricevimento della fattura: la regolarizzazione

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Il soggetto passivo IVA che abbia acquistato beni o servizi nell'ambito della propria attività senza ricevere la fattura o a cui sia recapitato un documento irregolare, deve procedere alla comunicazione all'AdE. Altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 6, co. 8 D.Lgs. n. 471/97.

Per sanare la mancata ricezione di una fattura o la ricezione di una fattura irregolare, il contribuente deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per tale adempimento devono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dall’ente, entro 90 giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.
Tale procedura, che sostituisce l'emissione dell'autofattura denuncia, non richiede il pagamento dell’Iva relativa. A partire dal 1° aprile 2025 per l'emissione della fattura si deve utilizzare il nuovo codice TD29.
Non è raro riscontrare nella pratica il caso in cui si sia di fronte al mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore. Questo nonostante il pagamento della stessa sia stato correttamente effettuato. Si tratta, di un elemento molto importante. Come sappiamo, infatti, ai fini Iva, ma anche per la determinazione del reddito imponibile, non è possibile prescindere dall'aspetto documentale dell'operazione. Sia al fine di legittimare la deduzione del costo, oppure la detrazione dell'Iva pagata al fornitore. Oltre a questi aspetti, vi è anche da sottolineare che la normativa fiscale per questa fattispecie ha previsto precise responsabilità anche per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prestazione (o della fornitura), in assenza della fattura.
Termini di emissione della fattura
In relazione ad ogni operazione intercorsa tra diversi operatori economici, per cessioni di beni o prestazioni di servizi, il fornitore è obbligato ad emettere fattura al proprio cliente. Questo salvo le varie limitazioni previste dalla normativa (come gli agricoltori in regime di esonero, che presentano un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro).
L'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72 prevede come regola generale che, la fattura debba essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui l'operazione si è conclusa. La conclusione dell'operazione ha momenti diversi in relazione al tipo di attività esercitata:

Cessione di beni mobili: L'operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione del bene;
Cessione di beni immobili: L'operazione è effettuata al momento della stipulazione  dell'atto notarile di trasferimento;
Prestazione di servizi: L'operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo le regole sopra elencate, viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la regola cambia. Infatti, in questo caso il momento di effettuazione, limitatamente all'importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del pagamento.
Deroghe ai termini di emissione della fattura
Accanto a queste regole generali vi sono poi anche delle deroghe. In particolare la lettera a) del comma 4 dell'articolo 21 stabilisce che:

"per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da document...

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