Mancato ricevimento della fattura: la regolarizzazione

HomeIVA nei rapporti con l'esteroMancato ricevimento della fattura: la regolarizzazione

Il soggetto passivo IVA che abbia acquistato beni o servizi nell'ambito della propria attività senza ricevere la fattura o a cui sia recapitato un documento irregolare, deve procedere alla comunicazione all'AdE. Altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 6, co. 8 D.Lgs. n. 471/97.

Per sanare la mancata ricezione di una fattura o la ricezione di una fattura irregolare, il contribuente deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per tale adempimento devono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dall’ente, entro 90 giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.
Tale procedura, che sostituisce l'emissione dell'autofattura denuncia, non richiede il pagamento dell’Iva relativa. A partire dal 1° aprile 2025 per l'emissione della fattura si deve utilizzare il nuovo codice TD29.
Non è raro riscontrare nella pratica il caso in cui si sia di fronte al mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore. Questo nonostante il pagamento della stessa sia stato correttamente effettuato. Si tratta, di un elemento molto importante. Come sappiamo, infatti, ai fini Iva, ma anche per la determinazione del reddito imponibile, non è possibile prescindere dall'aspetto documentale dell'operazione. Sia al fine di legittimare la deduzione del costo, oppure la detrazione dell'Iva pagata al fornitore. Oltre a questi aspetti, vi è anche da sottolineare che la normativa fiscale per questa fattispecie ha previsto precise responsabilità anche per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prestazione (o della fornitura), in assenza della fattura.
Termini di emissione della fattura
In relazione ad ogni operazione intercorsa tra diversi operatori economici, per cessioni di beni o prestazioni di servizi, il fornitore è obbligato ad emettere fattura al proprio cliente. Questo salvo le varie limitazioni previste dalla normativa (come gli agricoltori in regime di esonero, che presentano un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro).
L'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72 prevede come regola generale che, la fattura debba essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui l'operazione si è conclusa. La conclusione dell'operazione ha momenti diversi in relazione al tipo di attività esercitata:

Cessione di beni mobili: L'operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione del bene;
Cessione di beni immobili: L'operazione è effettuata al momento della stipulazione  dell'atto notarile di trasferimento;
Prestazione di servizi: L'operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo le regole sopra elencate, viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la regola cambia. Infatti, in questo caso il momento di effettuazione, limitatamente all'importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del pagamento.
Deroghe ai termini di emissione della fattura
Accanto a queste regole generali vi sono poi anche delle deroghe. In particolare la lettera a) del comma 4 dell'articolo 21 stabilisce che:

"per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da document...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Cessione intracomunitaria di beni presenti in loco

Scopri come trattare la cessione di beni già presenti nello Stato del cliente UE: territorialità art. 7-bis, fatturazione e...

Regime IVA per cassa: come funziona?

Una guida completa al regime dell'IVA per cassa: vantaggi, requisiti e esempi pratici per i professionisti e le PMI. L'IVA...

Autofatture Amazon per imprese: TD17, TD18, TD19, casistiche

Guida operativa sulle autofatture con codici TD17, TD18, TD19 in reverse charge legate ad acquisti su Amazon. Aspetti operativi...

Violazioni Iva in materia di fatturazione e registrazione

Aspetti sanzionatori e ravvedimento operoso, inerenti alla fatturazione delle operazioni, alla detrazione, alla registrazione. Tutte le informazioni per effettuare...

Territorialità IVA sul noleggio di auto all’estero

Noleggio auto all'estero a lungo termine con territorialità legata all'art. 7-ter del DPR n. 633/72. Per i noleggi a...

Trasferimento in Italia di beni mobili installati o montati: aspetti IVA

Il trasferimento di beni mobili installati o montati da altro Paese UE verso l'Italia è operazione non rilevante ai...