Modello 730/2025 senza sostituto d’imposta

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Il modello 730 senza sostituto di imposta può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti che hanno un solo datore di lavoro nel corso dell'anno e che non hanno percepito redditi da lavoro autonomo, redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, o redditi soggetti a tassazione separata. Il D.Lgs. n. 1/24 estende la possibilità di applicazione a tutti i contribuente, anche quelli dotati di sostituto d'imposta.

Il modello 730 senza sostituto d’imposta, per effetto dell’art. 51-bis del D.L. n. 69/13, può essere presentato da soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati. Questo, in assenza di un sostituto d’imposta chiamato ad effettuare il conguaglio. Può trattarsi sia di un conguaglio a credito che a debito.

L’art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 1/24 ha previsto che la dichiarazione senza sostituto possa essere presentata (in modo ordinario o semplificato) indipendentemente dalla presenza o meno del sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro) chiamato ad effettuare il conguaglio. Resta, infatti, salva la possibilità per il contribuente di scegliere se affidare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di conguaglio e pagare le imposte dovute con il modello F24.

Che cos’è il modello 730 senza sostituto?

Il 730 senza sostituto di imposta non è altro che la dichiarazione dei redditi che deve presentare il soggetto che non ha un datore di lavoro che si occupa delle operazioni di conguaglio fiscale quali addebiti e rimborsi IRPEF. Se non vi fosse la possibilità di presentare il modello senza sostituto, il contribuente dovrebbe presentare il modello Redditi persone fisiche. Quindi, possiamo dire che il 730 senza sostituto è una facilitazione per i contribuenti privi di sostituto di imposta che vogliono comunque presentare il modello 730.

Dal 2024 viene estesa la possibilità di presentazione del modello anche ai contribuenti con sostituto d’imposta. Questi, infatti, potranno pertanto scegliere di ottenere il rimborso IRPEF non in busta paga, ma con pagamento da parte del Fisco. Al contrario, invece, potranno optare per il versamento delle imposte dovute direttamente o non mediante decurtazione dallo stipendio o dalla pensione. A confermare questa modalità il provvedimento del 28 febbraio dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 2, co. 2 D.Lgs. n. 1/24
A decorrere dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dall’art. 34, co. 4 del D.Lgs. n. 241/97 possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’art. 51-bis del D.L. n. 69/13, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio“.

Chi lo può presentare?

Il modello 730 relativo ai dipendenti senza sostituto deve essere presentato, barrando l’apposita casella nel frontespizio, dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

  • Nel periodo di imposta ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio, oppure, ove sia presente, non vogliono che lo stesso effettui le operazioni di conguaglio.

La presentazione del modello

Il 730 senza sostituto di imposta può essere presentato direttamente dal lavoratore dipendente che soddisfa i requisiti per poterlo utilizzare, senza l’intermediazione del sostituto di imposta (solitamente il datore di lavoro). Il modello può essere presentato tramite il CAF (Centro di assistenza fiscale), il professionista abilitato (ad esempio un commercialista o un consulente del lavoro) o autonomamente attraverso l’utilizzo del software dell’Agenzia delle Entrate o del sito web dell’Agenzia stessa.

È possibile presentare la dichiarazione dei redditi ordinaria sia in modalità precompilata. La scadenza per l’invio è fissata comunque il 30 settembre.

Compilazione

Il modello 730/2025 senza sostituto d’imposta è la dichiarazione dei redditi che possono presentare i soggetti privi di un datore di lavoro tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. Oppure, dai soggetti che non vogliono che sia il sostituto d’imposta ad effettuare il conguaglio. La presentazione può avvenire nella forma ordinaria o semplificata. Per quanto riguarda la compilazione, in entrambi i casi:

  • Deve essere indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” deve essere barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” (gli altri campi del modello non devono essere compilati);
  • Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

La casella Mod. 730 dipendenti senza sostituto deve essere barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel periodo di imposta ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Dal 2024 anche i contribuenti dotati di sostituto ma che intendo avere rimborsi direttamente dall’Agenzia (e non tramite datore di lavoro), o effettuare pagamenti con modello F24 (al posto delle ritenute in busta paga) potranno presentare il 730 senza sostituto.

Rimborso 730 senza sostituto

Il modello 730 senza sostituto d’imposta, in caso di conguaglio a credito, prevede che l’erogazione del credito avvenga direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, il rimborso può essere effettuato in due modi diversi:

  • Con accredito sul c/c del contribuente, nel caso in cui questi ha fornito all’Agenzia delle Entrate l’IBAN del suo c/c bancario o postale;
  • Mediante un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale per riscuotere l’importo del rimborso IRPEF in contanti, se esso non supera i 1.000 euro, o mediante vaglia della Banca d’Italia per importi superiori.

La modalità più diretta e semplice per comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate è quello di andare sul sito di quest’ultima, accedere alla propria area riservata mediante SPID o CIE o CNS, e seguire il percorso: Servizi/Rimborsi/ Comunicazione IBAN per accredito su c/c.

In alternativa è possibile prelevare il modello per la richiesta di accredito dei rimborsi sul c/c dal sito dell’Agenzia delle Entrate, firmarlo digitalmente e inviarlo come allegato ad un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato. Un’altra soluzione è quella di  consegnare il modello direttamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. In quest’ultimo caso è necessario allegare anche copia di un documento di identità del contribuente e, nel caso di delega, copia del documento d’identità del soggetto delegato.

In linea generale il credito da 730 viene erogato al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Tuttavia, nel caso in cui l’importo che deve essere rimborsato supera i 4.000 euro, i tempi per ricevere la somma potranno essere più lunghi in quanto l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi prima di procedere al rimborso del 730. I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione.

Perché l’Agenzia delle Entrate non rimborsa?

Può accadere che il beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidano oppure che il conto corrente comunicato risulti chiuso o le coordinate bancarie o postali siano state acquisite in modo errato. In questi casi non è possibile accreditare la somma, che viene restituita all’Erario.

Cosa succede se non inserisco il sostituto d’imposta in dichiarazione?

In mancanza di un sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, devi effettuare il pagamento tramite il modello F24.

Come faccio a cambiare il sostituto d’imposta nel 730 precompilato?

In questa situazione è possibile seguire la procedura indicata:

  1. Indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”;
  2. Inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto;
  3. Rivolgersi ad un CAF o ad un Commercialista abilitato.

Esempio di compilazione

Immaginiamo la situazione di un contribuente che ha percepito redditi in relazione ad un rapporto di lavoro dipendente presso un’azienda. Il rapporto di lavoro è ancora in corso. Il contribuente, pur avendo un sostituto d’imposta preferisce non avvalersi del proprio datore di lavoro per effettuare le operazioni di conguaglio. Pertanto, questi, nella compilazione della dichiarazione deve:

– Compilare la lettera A la casella “730 senza sostituto
– Barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” che si trova nel quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio“, lasciando in bianco le restanti parti.
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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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