Redditi da lavoro dipendente e assimilati nella CU. In questo articolo andrò ad affrontare le modalità di compilazione della Certificazione Unica per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente.

Si tratta dei redditi percepiti da lavoratori che percepiscono redditi da datori di lavoro residenti fiscalmente in Italia, sotto forma di busta paga. Se anche tu sei tra i percettori di questi redditi può esserti utile capire come viene costruita la Certificazione Unica, che costituisce il presupposto per l’eventuale compilazione della tua dichiarazione dei redditi.

In particolare, in questo contributo vedremo la sezione “Dati fiscali” della Certificazione unica, nella quale devono essere riportate le somme ricevute nel 2019 e soggette a:

  • Tassazione ordinaria, di cui agli art. 49 e 50 del TUIR, e sono:
    • Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Ritenuta a titolo d’imposta;
  • Imposta sostitutiva;
  • Tassazione separata:
Redditi da lavoro dipendente nella CU

I redditi da lavoro dipendente nel modello CU

Per quanto riguarda la certificazione dei redditi da lavoro dipendente corrisposti nel 2019 e attestati entro il 31 marzo del 2020, occorre riferirsi al D.Lgs. n. 314/1997.

L’art. 49 del TUIR, prevede che devono considerarsi redditi da lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente. Sono considerati redditi da lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere, gli assegni equiparati e le somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi sui crediti di lavoro

L’art. 51 TUIR, elenca le somme rientranti tra i redditi di lavoro dipendente e le somme escluse. L’elenco delle somme escluse sono tassative.

Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente

L’art. 50 TUIR, effettua un elenco di alcune tipologie di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. I redditi assimilati sono:

  • Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti, maggiorati del 20%, dai lavoratori soci dalle Cooperative:
    • Di produzione e lavoro,
    • Di servizi;
    • Agricole, e di prima trasformazione di prodotti agricoli;
    • Di piccola pesca;
  • Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di Studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (esempio, stagisti, tirocini);
  • Compensi percepiti dai CO.CO.CO;
  • Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
  • Remunerazione di sacerdoti;
  • Compensi per attività libero professionali intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitarie nazionale;
  • Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni;
  • Indennità e gettoni di presenza corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni;
  • Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • Indennità percepite dai membri dal parlamento nazionale ed europeo;
  • Assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale nè lavoro;
  • Prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. n. 124/1993.

Collaborazione coordinata e continuativa

Dal 1 gennaio 2001, sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, i compensi percepiti per effetto di una Collaborazione coordinata e continuativa.

Gli art. 2, 52, 54 del D.Lgs. n. 81/2015, attuativo al Jobs Act, hanno operato, una revisione della disciplina dai contratti di collaborazione coordinata continuativa.

E’ stata sancita l’abrogazione del lavoro a progetto, e, contestualmente il ritorno, della collaborazione coordinata e continuativa.

Il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, permette il ricorso ad una prestazione:

  • Avente ad oggetto un’opera o un servizio;
  • Apporto di lavoro prevalentemente personale;
  • Senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Dal punto di vista fiscale, i compensi corrisposti in dipendenza di un rapporto di Collaborazione coordinata e continuativa restano redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Reddito di soci di cooperative artigiane

L’art.3 della L. n. 142/2001, dispone che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce:

  • Con la propria adesione;
  • Successivamente all’instaurazione del rapporto successivo

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

Il reddito dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono, un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, ai fini IRPEF è inquadrato come reddito assimilato a lavoro dipendente, di cui all’art. 50 TUIR.

Modalità di tassazione

Il sistema di tassazione in vigore dal 2007, si fonda sulle detrazioni d’imposta.

Il nuovo sistema di tassazione, prevede:

  • Applicazione di nuovi scaglioni e di nuove aliquote;
  • Ripristino delle detrazioni d’imposta in sostituzione delle deduzioni.

Imponibile fiscale

E’ considerato imponibile, la parte di reddito su cui vengono pagate le imposte.

In generale, è imponibile fiscale il reddito da lavoro dipendente percepito dal dipendente, ed è costituito dai compensi in natura, in denaro, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in relazione al rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

L’art. 49 TUIR, prevede che:

“Devono considerarsi reddito da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, reddito da lavoro dipendente: – le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esso equiparati, – le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, c.p.c.”

L’art. 51 TUIR, fornisce l’elenco delle somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. L’elenco è considerato tassativo.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il sistema di tassazione delle persone fisiche, riguardano le aliquote e gli scaglioni di reddito.

L’art. 1, co. 6, lett.b ), ha modificato l’art. 11 TUIR.

Gli scaglioni e le aliquote IRPEF in vigore al 1 gennaio 2007 sono:

Scaglioni annui

REDDITOALIQUOTAIMPOSTA
Fino a 15.000,00 euro23%3.450,00 euro
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro 27%6.960,00 euro
Da 28.001,00 a 55.000,00 euro 38%17.220,00 euro
Da 55.001,00 euro a 75.000,00 euro 41%25.420,00 euro
Oltre 75.001,00 euro 43%

Scaglioni mensili

REDDITO ALIQUOTAIMPOSTA
Fino a 1.250,0023%287,50 euro
Da 1.251,00 a 2.333,33 euro 27%580,00 euro
Da 2.334,33 a 4.583,3338%1.435,00 euro
Da 4.584,33 a 6.250,00 euro 41%2.118,00 euro
Oltre 6.251,00 43%

Determinazione del reddito complessivo

Per la determinazione degli importi delle detrazioni, delle detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione, effettivamente spettanti, è necessario quantificare il Reddito complessivo (RC), del dipendente poichè tale importo deve essere utilizzato come parametro di riferimento per l’attribuzione, delle detrazioni, anche mediante l’utilizzo delle formule dell’art. 12 e 13 TUIR.

Il Reddito complessivo è:

  • Importo complessivo, riferito all’intero periodo d’imposta (che per il reddito di lavoro dipendente comprende anche le somme corrisposte fino al 12 gennaio dell’anno successivo, in virtù dell’applicazione del principio di cassa allargata di cui all’art. 51 TUIR);
  • Sommando i redditi di ogni categoria;
  • Al netto degli oneri deducibili.

Il sostituto d’imposta deve effettuare una stima dell’ammontare delle somme e dei valori che andrà a corrispondere nel periodo d’imposta.

Altre detrazioni

L’art. 13 TUIR elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito.

Nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano due o più tipologie di reddito previste dall’art. 13 TUIR, le detrazioni non sono cumulabili ed il contribuente può scegliere di applicare quella più favorevole.

Nel caso in cui, il contribuente, possiede i redditi di pensione e di impresa, può fruire di una sola delle due detrazioni previste dall’art. 13 TUIR.

Le detrazioni, sono, divise a seconda della tipologia di reddito:

  • Lavoro dipendente;
  • Da pensione;
  • Assimilati;
  • Lavoro autonomo, impresa e redditi diversi.

Inoltre, le detrazioni, sono stabilite in misura proporzionale e rapportate al periodo di lavoro nell’anno.

Detrazioni per redditi da lavoro dipendente

REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE
< A 8.000 euro 1.880,00 euro (l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può superare i 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non può superare i 1.380 euro)
Tra 8.001,00 e 28.000 euro 978+902 * (28.000 – RC) /20.000
Tra 28.001,00 e 55.000,00 euro 978* (55.000 – RC) / 27.000

Il risultato del rapporto, qualora sia superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali. Nel caso in cui la detrazione sia pari o inferiore a zero, la detrazione non spetta.

L’importo della detrazione, deve essere, riproporzionato, in base al numero di giorni di durata del contratto.

In ogni caso, se il Reddito complessivo non superiore gli 8.000,00 euro:

  • L’importo teorico della detrazione non può essere inferiore a 690 euro;
  • Se il dipendente è a te po determinato, l’importo teorico della detrazione spettante non può essere superiore a 1.380 euro.

Detrazioni spettanti sui redditi di pensione

A decorrere dal 2017, con la Legge di Bilancio, le detrazioni spettanti sui redditi di pensione non si differenziano più in base all’età del soggetto.

Dal 2017, le detrazioni relative ai redditi da pensione spettano:

  • 1.800 euro qualora il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro;
  • 1.297 euro qualora, aumentata del prodotto tra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad 8.000,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
  • 1297 euro qualora il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro diminuito del reddito complessivo e l’importo di 40.000 euro;
  • I redditi superiori a 55.000,00 euro non hanno alcuna detrazione.

Detrazioni per redditi assimilati

In caso di presenza di redditi assimilati, ovvero:

  • Compensi per attività intramuraria del personale SSN;
  • Compensi ed indennità per pubbliche funzioni;
  • Indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentari e per cariche elettive pubbliche (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelli percepiti dai giudici costituzionali;
  • Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato

la detrazione d’imposta spetta in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo, comprensivo del reddito da locazione assoggettato a cedolare secca e al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Questa detrazione non è cumulabile con altre detrazioni.

Detrazioni per gli assegni al coniuge

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, sono assimilati, ai fini dell’importo da riconoscere a titolo di “Altre detrazioni”, ai redditi di pensione.

Le “Altre detrazioni” non sono rapportate ad alcun periodo dell’anno. La detrazione compete in misura piena anche nel caso in cui gli assegni siano stati percepiti in un solo mese dell’anno.

Detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia sono:

  • Differenti a seconda del soggetto a carico, coniuge, figli o altri familiari a carico, e all’ammontare del Reddito complessivo;
  • Stabilite in misura potenziale;
  • Rapportate al mese.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Detrazioni per figli a carico

Le detrazioni per figli a carico sono:

  • Differenti a seconda del numero di figli a carico ed all’ammontare complessivo del reddito complessivo;
  • Stabilite in misura potenziale;
  • Rapportate al mese.

Le detrazioni in esame spettano con riferimento ai figli fiscalmente a carico, ossia i figli che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

E’ fissato a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Detrazioni per canoni di locazione

Per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998, ossia in forma libera (canone fissato liberamente dalle parti) per una durata massima di 4 anni, spetta una detrazione pari a:

  • 300,00 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71;
  • 150,00 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41.

Per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con un contratto convenzionale, di durata non inferiore a 3 anni, prorogabile per 2, spetta una detrazione pari a:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41.

Ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro in uno di quelli limitrofi e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situati nel comune di nuova residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione pari a :

  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71;
  • 495, 80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41.

La detrazione spetta se è di ammontare superiore all’imposta di lorda diminuita, nell’ordine, della detrazione di cui agli art. 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Detrazioni per i lavoratori non residenti

Il regolamento concernente le modalità per l’assegnazione delle detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti.

Il provvedimento individua la documentazione che i soggetti non residenti devono produrre per attestare il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle suddette detrazioni.

Allo scopo di consentire la corretta individuazione dei contribuenti interessati dalle disposizioni in esame, si ricorda che:

  • Sono soggetti passivi dell’imposta, le persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
  • Si considera fiscalmente residente in Italia, le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Soggetti non residenti Shumacker

La Legge Europea bis 2019, L. n. 161/2014, ha introdotto il co. 3 bis all’art. 24 TUIR, estendendo le medesime detrazioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo residenti fiscalmente in un altro stato membro o in un altro paese dello Spazio economico europeo, producono il 75% del reddito complessivo in Italia.

Quali sono i soggetti beneficiari?

Ai sensi dell’art. 24 TUIR, co. 3 bis, i contribuenti:

  • Non residenti nel territorio dello Stato;
  • Che producono il 75% del reddito complessivo in Italia

possono beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste per i soggetti residenti.

Condizioni per l’applicazione degli oneri deducibili e detraibili da parte del sostituto d’imposta

Ai fini del riconoscimento degli oneri deducibili, detrazioni dell’imposta lorda, e delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei sostituti d’imposta per i soggetti non residenti sono tenuti ad attestare, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • Lo Stato nel quale risulti la residenza fiscale;
  • Di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo nel periodo d’imposta, al lordo degli oneri deducibili e detraibili e comprensivi dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza;
  • Di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro paese diverso da quello di benefici fiscale analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
  • I dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione con l’indicazione del mese si sono verificate le condizioni richiese e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; che il familiare per il quale si richiede la detrazioni ha un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dallo Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

Imposta netta

Per quantificare l’imposta netta, ovvero il prelievo IRPEF, il sostituto diminuirà l’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute, ovvero per:

  • Familiari a carico;
  • Per tipologia di reddito posseduto;
  • Per spese sostenute
  • Etc..

L’importo residuo è l’IRPEF netta a carico del sostituto da trattenere e da versare (codice tributo 001).

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