Il conferimento di partecipazioni di minoranza in realizzo controllato è un'operazione che permette di apportare quote "qualificate" in una società conferitaria (unipersonale o familiare) senza far emergere plusvalenze tassabili. Questa procedura, disciplinata dall'art. 177 comma 2-bis del TUIR, sterilizza il carico fiscale, evitando l'applicazione del criterio generale del valore normale che imporrebbe il pagamento delle imposte.
Il conferimento di partecipazioni di minoranza rappresenta uno snodo cruciale per gli investitori e i business angel che desiderano riorganizzare il proprio portafoglio tramite una holding personale, proteggendo i capitali senza incorrere in onerosi salassi fiscali. Scopriamo come strutturare l'operazione in totale neutralità.
Il rischio fiscale per il socio di minoranza: l'articolo 9 del TUIR Il principale ostacolo per un socio di minoranza che decide di apportare le proprie quote in una nuova società cassaforte è rappresentato dalla natura intrinsecamente "realizzativa" dell'operazione. Il legislatore tributario, infatti, stabilisce che il conferimento di partecipazioni è assimilato in tutto e per tutto a una cessione a titolo oneroso. Questo inquadramento normativo fa scattare l'applicazione della regola generale prevista dall'art. 9, comma 5, del TUIR, che può trasformare una semplice riorganizzazione patrimoniale in un disastro finanziario per l'investitore. La tassazione a valore normale: perché si rischia di pagare le tasse senza incassare Ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, la disciplina generale impone di quantificare il corrispettivo dell'operazione basandosi sul valore normale dei beni conferiti. Il conferimento, misurato attraverso questo criterio, può determinare l'emersione di una plusvalenza imponibile pari all'esatta differenza tra il valore normale (cioè il valore di mercato attuale) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (il prezzo pagato originariamente per l'acquisto o la sottoscrizione). Il cortocircuito logico e finanziario di questa norma, quando applicata senza paracadute, risiede nel concetto di "liquidità". A differenza di una normale compravendita, nel conferimento il socio non riceve denaro contante, ma ottiene in cambio nuove quote o azioni della società conferitaria. L'investitore si trova così costretto a versare imposte reali (tipicamente l'imposta sostitutiva del 26%) su una ricchezza meramente virtuale, generata dall'apprezzamento della startup o della PMI nel tempo, senza avere la provvista liquida per far fronte al debito tributario. La soluzione: il regime di realizzo controllato (art. 177 comma 2-bis) Quali sono i requisiti per il realizzo controllato delle quote di minoranza? Il regime di realizzo controllato (art. 177, comma 2-bis, del TUIR) permette di conferire partecipazioni di minoranza senza far emergere plusvalenze imponibili. Si applica esclusivamente se la quota conferita è "qualificata" e se la società conferitaria è parte...
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