Trust estero e cessione quote: come evitare ricalcolo dei termini

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Con la Risposta n. 17 del 23 gennaio 2026 , l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora un trust risulti fiscalmente "interposto" (ad esempio per poteri di ingerenza del Guardiano/Protector), il periodo di possesso quinquennale necessario per beneficiare dell'esenzione sulla plusvalenza (ex art. 16 L. 383/2001) non decorre dal conferimento dei beni nel trust, bensì dalla data della successiva distribuzione formale ai beneficiari. Di conseguenza, la cessione delle quote effettuata prima di 5 anni dalla distribuzione è soggetta a tassazione ordinaria.

La recente Risposta ad interpello n. 17 del 23 gennaio 2026 dell'Agenzia delle Entrate ha scosso il mondo della pianificazione patrimoniale italo-svizzera . L'Amministrazione ha infatti riqualificato un'operazione di wealth planning familiare, spostando in avanti le lancette dell'orologio fiscale e rendendo imponibile una plusvalenza che, sulla carta, sembrava esente. Al centro della disputa c'è il ruolo del Guardiano (Protector) e l'istituto dell'interposizione fittizia: un mix letale che rischia di azzerare i vantaggi della Legge n. 383/2001 per chi ha ricevuto beni in trust negli ultimi anni. Vediamo esattamente cosa è successo e perché questa decisione crea un precedente pericoloso per i trust "non del tutto discrezionali".

Il caso: trust svizzero e cessione quote SRL Per comprendere la portata della decisione, isoliamo i fatti essenziali analizzati dall'Agenzia.

I soggetti: Un cittadino italiano residente in Svizzera (istante) e sua sorella (residente in Italia). L'asset: Il 60% (istante) e 40% (sorella) della nuda proprietà di una SRL italiana immobiliare. La cronologia "contesa":

2020 (Fase 1): La madre istituisce un trust svizzero e vi conferisce la nuda proprietà delle quote. 2022 (Fase 2): Il trust distribuisce la nuda proprietà ai figli (beneficiari) . 2026 (Oggi): I figli intendono vendere le quote a terzi.

L'istante riteneva che il periodo di possesso (holding period) iniziasse nel 2020 (conferimento in trust). Essendo passati più di 5 anni, la plusvalenza da cessione sarebbe stata esente da imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha stabilito che il cronometro fiscale è partito solo nel 2022 (distribuzione), rendendo la vendita nel 2026 pienamente tassabile . Cosa stabilisce la Risposta n. 17/2026? Nel caso di un Trust giudicato "interposto" rispetto al disponente a causa di poteri penetranti di controllo (es. tramite un Protector familiare), il conferimento dei beni nel Trust non produce effetto traslativo immediato ai fini fiscali. Di conseguenza, il periodo di 5 anni necessario per l'esenzione dalla plusvalenza (art. 16 L. 383/2001) non decorre dal conferimento in trust, bensì dalla data della successiva distribuzione formale dei beni ai beneficiari . Il quadro normativo: art. 16, co. 1 Legge n. 383/01 La normativa al centro di questo interpello è l'articolo 16, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (norma antielusiva). Questa disposizione nasce per ev...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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