Regime impatriati 2026 e smart working datore estero: guida alla detassazione 50% con la Risposta n. 2/E/26. Requisiti, calcolo stipendio e obblighi previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate conferma: puoi accedere al regime impatriati anche lavorando da remoto per un datore di lavoro estero. Ecco tutti i requisiti e gli aspetti previdenziali da non sottovalutare.
Se hai lavorato all’estero per alcuni anni e stai pensando di rientrare in Italia continuando a lavorare da remoto per il tuo datore di lavoro estero, probabilmente ti sei chiesto se puoi accedere al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. La risposta è sì, ma con alcune condizioni precise che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito con la Risposta ad interpello n. 2/E/26 del 12 gennaio 2026. Se l’aspetto fiscale appare limpido, la gestione operativa nasconde insidie spesso sottovalutate, in particolare sul fronte dei contributi INPS e della documentazione probatoria. In questa guida analizziamo nel dettaglio i requisiti, le modalità di calcolo e, soprattutto, l’aspetto critico della rappresentanza previdenziale.
Indice degli argomenti
- Cos’è il regime impatriati con smart working?
- La Risposta n. 2/E/26: il caso pratico analizzato dall’Agenzia
- Datore di lavoro estero: come si applica l’agevolazione in busta paga?
- Rappresentanza previdenziale in Italia: l’aspetto critico da non sottovalutare
- Checklist per il datore estero: cosa devono fare?
- Consulenza fiscale regime impatriati
- Domande frequenti
- Bibliografia normativa e prassi
Cos’è il regime impatriati con smart working?
Il regime impatriati con smart working è l’agevolazione fiscale che consente ai lavoratori che rientrano in Italia di beneficiare della tassazione ridotta al 50% sul reddito anche se continuano a lavorare da remoto per un datore di lavoro con sede all’estero. L’agevolazione si applica dal periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro anni successivi (art. 5, D.Lgs. n. 209/23, come modificato dall’art. 22, L. 132/2025). Il requisito fondamentale è che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, indipendentemente dalla localizzazione del datore di lavoro.
La grande novità confermata dalla prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate è che non è necessario avere un datore di lavoro italiano per accedere al beneficio. Se rientri in Italia e lavori in smart working dalla tua abitazione italiana per una società straniera, puoi comunque applicare la tassazione agevolata, a condizione che tu svolga effettivamente la maggior parte della tua attività lavorativa in Italia.
Differenza tra vecchio e nuovo regime
Il regime impatriati ha subito modifiche significative nel corso degli anni. Il “vecchio regime” disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 209/2015 prevedeva una riduzione del reddito imponibile del 70% (o 90% in alcuni casi) per cinque anni, con possibilità di estensione. Dal 2024 è entrato in vigore il “nuovo regime” previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che offre condizioni diverse: tassazione al 50% del reddito (quindi riduzione minore rispetto al passato) ma con requisiti di accesso più chiari e meno restrittivi per quanto riguarda il datore di lavoro.
Entrambi i regimi hanno sempre ammesso lo smart working per datore estero, come chiarito dalla Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 e dalla precedente Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. Il principio è costante: ciò che conta è dove viene prestata materialmente l’attività lavorativa, non dove ha sede l’azienda che ti paga.
Smart working per datore estero: è compatibile?
Sì, lo smart working per un datore di lavoro estero è pienamente compatibile con il regime impatriati. Come chiarito nella Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 “non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato“. Puoi quindi accedere all’agevolazione anche se lavori per una società con sede in Germania, Regno Unito, Stati Uniti o qualsiasi altro Paese, purché tu svolga concretamente il lavoro dall’Italia.
Il criterio di collegamento territoriale si basa sull’art. 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente se l’attività è prestata nel territorio dello Stato, anche se la remunerazione proviene da un soggetto estero. Nella Risposta n. 596 del 16 settembre 2021, l’Agenzia aveva già confermato che “il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere al regime anche se il datore di lavoro è una società estera“.
La Risposta n. 2/E/26: il caso pratico analizzato dall’Agenzia
La Risposta a interpello n. 2/E/26 pubblicata il 12 gennaio 2026 rappresenta l’ultimo chiarimento ufficiale sul tema e analizza un caso molto frequente nella pratica: una lavoratrice che rientra dall’estero con un nuovo contratto di lavoro italiano per una società con sede legale estera.
La situazione della contribuente
La contribuente aveva trasferito la propria residenza nel Regno Unito nel dicembre 2020 e si era iscritta all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) nel settembre 2021. Dopo aver lavorato per due società britanniche con contratti UK, nel settembre 2025 è rientrata in Italia e ha iniziato un nuovo lavoro con le seguenti caratteristiche:
- Contratto di lavoro: CCNL Commercio italiano, livello 1, tempo indeterminato
- Ruolo: Technical Account Manager
- Sede di lavoro: Italia, con ufficio presso Milano e possibilità di lavoro da remoto
- Datore di lavoro: società con sede legale a Berlino, Germania
- Nessun collegamento con i precedenti datori di lavoro esteri
L’aspetto interessante è che la società per cui lavora ha sede legale all’estero (Germania), ma il contratto è italiano e la prestazione lavorativa avviene prevalentemente in Italia in modalità smart working.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la contribuente può accedere al nuovo regime impatriati dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi quattro anni (quindi fino al 2030). Il parere stabilisce chiaramente che “la prestazione dell’attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero, consente di beneficiare del nuovo regime“.
Due elementi sono stati determinanti per la risposta positiva:
- L’attività è prestata prevalentemente in Italia: questo è il requisito territoriale fondamentale previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 209/2023
- Il datore di lavoro attuale è diverso da quello per cui lavorava all’estero: questo evita l’applicazione dei requisiti più stringenti previsti per i casi di continuità lavorativa (6 o 7 anni di permanenza all’estero invece di 3).
L’Agenzia ha inoltre precisato che, qualora il datore di lavoro estero non possa o non voglia applicare l’agevolazione direttamente in busta paga, la lavoratrice “potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi“.
Attività prestata prevalentemente in Italia
Devi svolgere l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano (art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 209/2023). Questo significa che devi lavorare fisicamente in Italia per più di 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili).
Il concetto di “prevalenza” è chiaro: non importa dove ha sede il tuo datore di lavoro o dove sono i tuoi clienti, ciò che conta è dove sei tu fisicamente quando lavori. Se lavori in smart working dalla tua casa in Italia, stai prestando l’attività in Italia. Se il tuo contratto prevede la possibilità di lavorare da remoto ma tu sei stabilmente in Italia, il requisito è soddisfatto.
Fai attenzione se devi effettuare trasferte all’estero per lavoro: i giorni in cui lavori fisicamente all’estero non contano come “attività prestata in Italia“. Se per esempio devi recarti frequentemente presso la sede estera della tua società o presso clienti esteri, verifica che questi giorni non superino i 182 all’anno (183 negli anni bisestili), altrimenti perdi il requisito della prevalenza.
Datore di lavoro estero: come si applica l’agevolazione in busta paga?
Quando il tuo datore di lavoro ha sede all’estero, l’applicazione pratica dell’agevolazione può presentare alcune complicazioni operative. Vediamo come funziona e quali sono le alternative.
In linea generale, se hai un contratto di lavoro dipendente, l’agevolazione fiscale dovrebbe essere applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta (art. 23 del DPR n. 600/73). Il sostituto d’imposta deve:
- Calcolare il reddito imponibile ridotto al 50%;
- Applicare le ritenute IRPEF sul reddito ridotto;
- Versare le ritenute all’Erario italiano;
- Rilasciare la Certificazione Unica (CU) con l’indicazione dell’agevolazione.
Tuttavia, quando il datore di lavoro è una società estera, spesso non ha una struttura fiscale in Italia e non è attrezzato per operare come sostituto d’imposta italiano. In questi casi si verificano due scenari principali:
Scenario A – Datore estero con stabile organizzazione in Italia: se la società estera ha una stabile organizzazione fiscale in Italia (una branch, una sede secondaria, ecc.), questa struttura può e deve operare come sostituto d’imposta italiano, applicando quindi l’agevolazione direttamente in busta paga.
Scenario B – Datore estero senza presenza fiscale in Italia: se la società estera non ha alcuna presenza fiscale in Italia, non può tecnicamente operare come sostituto d’imposta italiano. In questo caso non applicherà ritenute IRPEF italiane.
Se il datore non applica l’agevolazione
Se il tuo datore di lavoro estero non applica l’agevolazione (o non applica proprio le ritenute IRPEF italiane), puoi recuperare il beneficio fiscale direttamente nella tua dichiarazione dei redditi annuale (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche). Questo principio è stato confermato espressamente nella Risposta n. 2/E/26: “qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, l’Istante medesimo potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi“.
Il meccanismo è il seguente:
- Durante l’anno ricevi il tuo stipendio lordo completo dal datore estero (che potrebbe applicare ritenute fiscali del suo Paese o nessuna ritenuta);
- A fine anno compili la dichiarazione dei redditi italiana indicando:
- Il reddito di lavoro dipendente percepito;
- L’applicazione del regime impatriati (riduzione al 50%);
- Eventuali crediti d’imposta per imposte pagate all’estero;
- L’Agenzia delle Entrate calcola l’IRPEF dovuta sul reddito ridotto;
- Versi la differenza o ricevi il rimborso.
Esempio: se hai guadagnato € 50.000 nel 2026 lavorando da remoto per una società tedesca che non applica ritenute italiane:
- Nella dichiarazione 2027 (anno d’imposta 2026) dichiari € 50.000 di reddito
- Indichi l’applicazione del regime impatriati → reddito imponibile € 25.000
- Calcoli l’IRPEF dovuta su € 25.000 (circa € 3.800)
- Versi questa somma con modello F24
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Rappresentanza previdenziale in Italia: l’aspetto critico da non sottovalutare
Uno degli aspetti più delicati e spesso trascurati quando si lavora in smart working per un datore di lavoro estero riguarda la rappresentanza previdenziale: l’obbligo per il datore di lavoro di iscriverti all’INPS italiano e versare i contributi previdenziali. Questo tema è completamente separato dall’aspetto fiscale, ma ha conseguenze importanti che molti lavoratori (e datori di lavoro esteri) non considerano adeguatamente.
Cos’è la rappresentanza previdenziale
La rappresentanza previdenziale è l’obbligo per i datori di lavoro esteri che occupano lavoratori dipendenti in Italia di nominare un rappresentante fiscale in Italia e iscrivere i lavoratori alla previdenza sociale italiana (INPS). Questo principio deriva dal Regolamento CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dalla normativa italiana di recepimento.
Quando sei residente fiscale in Italia e lavori prevalentemente dal territorio italiano, anche se per un datore estero, sei soggetto alla legislazione previdenziale italiana. Non importa dove ha sede la società che ti paga: ciò che conta è dove presti materialmente l’attività lavorativa.
Il principio è lo stesso che vale per la fiscalità: l’art. 23 del TUIR stabilisce che i redditi di lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l’attività è prestata nel territorio dello Stato, “anche se remunerati da un soggetto estero” (come confermato dalla Circolare n. 25/E del 2023). Lo stesso vale per la previdenza: se lavori in Italia, sei soggetto alla previdenza italiana, anche se il datore ha sede all’estero.
Obblighi del datore di lavoro estero
Quando una società estera assume un lavoratore che presta la propria attività in Italia, deve adempiere ai seguenti obblighi:
1. Nomina di un rappresentante fiscale in Italia. Il datore estero deve nominare un rappresentante fiscale sul territorio italiano (può essere un commercialista, una società di consulenza del lavoro, o costituire direttamente una stabile organizzazione).
2. Iscrizione all’INPS. Il rappresentante deve iscrivere la società all’INPS come datore di lavoro e aprire le posizioni contributive necessarie.
3. Iscrizione del lavoratore. Il lavoratore deve essere iscritto alla gestione INPS competente (tipicamente Gestione ex INPDAP per i dipendenti privati).
4. Versamento contributi previdenziali. Il datore deve versare mensilmente i contributi previdenziali sia a suo carico (circa 30% della retribuzione) che a carico del lavoratore (circa 9%), con le modalità previste per i datori italiani (modello F24).
5. Adempimenti mensili. Emissione LUL (Libro Unico del Lavoro), comunicazioni obbligatorie, denunce contributive.
Riepilogo adempimenti e sanzioni
Di particolare attenzione le sanzioni per la mancata iscrizione INPS del datore di lavoro.
Aspetti operativi: la conoscenza degli obblighi da parte del datore estero
Il problema più grave è che molte società estere, specialmente quelle di piccole-medie dimensioni o startup, non sono consapevoli di questi obblighi. Pensano che assumere un lavoratore remoto in Italia sia semplice come pagare uno stipendio netto su un conto corrente, senza rendersi conto che stanno creando un’irregolarità previdenziale.
Come lavoratore, se ti trovi in questa situazione hai due opzioni:
- Informare il datore degli obblighi e chiedere che si regolarizzi tramite un consulente del lavoro italiano.
- Valutare l’apertura di partita IVA e passare a un rapporto di lavoro autonomo, che risolve il problema della rappresentanza (ma comporta altri obblighi e costi).
Tabella riepilogativa
| Se il Datore è… | Chi paga le tasse (IRPEF)? | Chi versa i contributi (INPS)? | Come ottieni il bonus? |
| ITALIANO | Il datore (mensilmente) | Il datore (mensilmente) | In busta paga (Netto alto) |
| ESTERO (con Rep. Previdenziale) | TU (con F24) | Il datore (tramite rep.) | In Dichiarazione dei Redditi |
| ESTERO (senza nulla) | Situazione irregolare | Evasione contributiva | Rischio accertamento |
Checklist per il datore estero: cosa devono fare?
Per regolarizzare la tua posizione senza aprire una sede in Italia (e senza rischiare la Stabile Organizzazione), invia questa lista al dipartimento HR estero:
- Codice Fiscale: Richiedere un Codice Fiscale “enti non residenti” all’Agenzia delle Entrate (Modello AA4/8).
- Nomina rappresentante: Conferire procura notarile a un consulente del lavoro in Italia.
- Matricola INPS & INAIL: Aprire le posizioni assicurative italiane.
- Cedolino ombra (shadow payroll): Elaborare mensilmente un cedolino italiano virtuale per calcolare i contributi corretti da versare, anche se lo stipendio parte dall’estero.
Consulenza fiscale regime impatriati
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- Verifica requisiti e simulazione calcolo netto.
- Valutazioni in merito agli obblighi in Italia del datore estero.
- Analisi di vantaggi e rischi del regime nella tua situazione specifica.
Domande frequenti
Sì. L’agevolazione è soggettiva (legata alla persona), non oggettiva (legata al contratto). Se cambi datore, porti il “bonus” con te per gli anni residui.
Perdi l’agevolazione poiché viene meno il requisito della prevalenza territoriale.
Bibliografia normativa e prassi
Questa guida è stata redatta analizzando le seguenti fonti ufficiali:
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Art. 5): Disciplina del “Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, in vigore dal 2024.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Art. 22): Ultima modifica normativa all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):
- Art. 2: Definizione di residenza fiscale in Italia.
- Art. 23: Criteri di collegamento per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
- Risposta a interpello n. 2 del 2026: Chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del regime in caso di smart working per datore estero.
- Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023: Principi generali sulla territorialità e lo smart working (applicabili anche al nuovo regime).
- Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020: Chiarimenti sul lavoro agile dall’Italia per datori esteri.
- Risposta n. 596 del 16 settembre 2021: Conferma dell’accesso al regime anche se il datore di lavoro è una società estera.