Il contraddittorio preventivo può allungare i termini per l'accertamento, ma non sempre. La domanda di adesione presentata dopo lo schema di atto segue regole diverse dalle deduzioni difensive, con il rischio che l'Agenzia non riesca a notificare l'atto in tempo utile.
Deduzioni difensive: proroga di 120 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni (art. 6-bis L. 212/2000)
Domanda di adesione: proroga di 120 giorni dalla data di comparizione fissata (art. 5 comma 3-bis DLgs. 218/97)
Nessun coordinamento tra le due proroghe: applicabile solo quella relativa alla procedura effettivamente attivata
L'introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio ha modificato profondamente la gestione dei termini di decadenza per l'accertamento fiscale. Dal 30 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate deve notificare al contribuente lo schema di atto prima di emettere l'avviso definitivo, salvo specifiche eccezioni. Questa comunicazione apre al contribuente due strade alternative: presentare deduzioni difensive entro 60 giorni oppure richiedere l'accertamento con adesione entro 30 giorni.
Il problema sorge quando lo schema viene notificato negli ultimi mesi dell'anno, in prossimità della scadenza dei termini di decadenza. L'art. 6-bis comma 3 della L. 212/2000 e l'art. 5 comma 3-bis del D.Lgs. n. 218/97 prevedono due diverse proroghe di 120 giorni, ma con criteri di calcolo differenti. Queste proroghe non sono coordinate tra loro: opera solo quella relativa alla procedura effettivamente scelta dal contribuente. Una domanda di adesione presentata strategicamente nei giorni finali dell'anno potrebbe quindi rendere impossibile per l'Agenzia convocare il contribuente e notificare l'accertamento nei termini prorogati.
Lo schema di atto ti permette di scegliere tra deduzioni difensive e adesione, ma le due procedure seguono regole diverse. Presentare domanda all'ultimo momento può far decadere l'Agenzia dal potere di accertamento.
Che cos'è lo schema di atto e quali opzioni offre
Lo schema di atto è una comunicazione preliminare che l'Agenzia delle Entrate deve notificare prima di emettere l'avviso di accertamento definitivo. Introdotto dall'art. 6-bis della L. 212/2000 tramite il DLgs. 219/2023, lo schema rappresenta l'attuazione concreta del principio del contraddittorio preventivo. L'Amministrazione deve indicare le violazioni contestate, i motivi della pretesa erariale e la quantificazione dell'importo richiesto.
Il contribuente dispone di due alternative dopo aver ricevuto lo schema. La prima consiste nel presentare osservazioni difensive entro il termine assegnato dall'Ufficio, che non può essere inferiore a 60 giorni dalla notifica. In questo periodo può anche richiedere l'accesso agli atti per esaminare la documentazione su cui si fonda la contestazione. La seconda opzione prevede di presentare domanda di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dell...
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