Versi il secondo acconto imposte entro il 1° dicembre 2025? Scopri come calcolare IRPEF, IRES e IRAP con metodo storico o previsionale, evitando sanzioni. Ti spiego codici tributo F24, regole concordato preventivo e casi particolari per pagare correttamente.
Entro lunedì 1° dicembre 2025 devi versare il secondo acconto delle imposte sui redditi. La scadenza originaria del 30 novembre slitta di un giorno perché cade di domenica. Parliamo di un appuntamento fiscale che coinvolge milioni di contribuenti: persone fisiche, società e professionisti sono chiamati a calcolare e versare la seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2025.
Quest’anno la scadenza presenta alcune particolarità importanti. Non sono previste proroghe né rateizzazioni, a differenza di quanto accaduto nel 2023 e 2024 quando il governo aveva concesso la possibilità di dilazionare il pagamento fino a gennaio (vedi: Proroga al 16 gennaio 2025 per il secondo acconto imposte). Il ministro Giorgetti ha confermato l’assenza di agevolazioni per l’insufficienza di gettito fiscale. Inoltre, chi ha aderito al concordato preventivo biennale deve applicare regole specifiche per il calcolo degli acconti, con maggiorazioni che variano a seconda del periodo di adesione.
Il versamento riguarda diverse imposte: oltre a IRPEF, IRES e IRAP, devi pagare anche la cedolare secca sulle locazioni, le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE per immobili e attività finanziarie all’estero, l’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari e i contributi previdenziali INPS. Calcolare correttamente l’importo ti permette di evitare sanzioni che possono arrivare fino al 25% dell’omesso versamento, oltre agli interessi legali fissati al 2% per il 2025.
Sei obbligato al versamento del secondo acconto se l’imposta dichiarata nel modello Redditi 2025, relativa all’anno 2024, supera € 51,65 per le persone fisiche o € 20,66 per i soggetti IRES. L’acconto non è dovuto nel primo anno di attività. Puoi versare in unica soluzione se l’importo complessivo non supera € 257,52, altrimenti devi ripartire il pagamento in due rate: la prima entro il 30 giugno o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%, la seconda entro il 1° dicembre.
Indice degli argomenti
- Chi deve effettuare il versamento?
- Come calcolare il secondo acconto: metodo storico o previsionale
- Regole speciali per il concordato preventivo biennale
- Codici tributo F24 per il versamento
- Contributi previdenziali INPS
- Ravvedimento operoso per versamenti tardivi o insufficienti
- Casi particolari ed esoneri dal versamento
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Chi deve effettuare il versamento?
Il versamento del secondo acconto è obbligatorio per tutte le persone fisiche e giuridiche che, nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto, risultino a debito per un importo superiore a 51,65 euro. Nel caso in cui l’importo complessivo da versare sia inferiore a 257,52 euro, l’acconto può essere versato integralmente entro il 1° dicembre.
Il primo acconto è solitamente determinato come il 50% dell’importo dovuto per l’annualità precedente, ed è dovuto entro il 30 giugno, insieme al versamento del saldo. Il secondo acconto, o rata unica, deve essere versato entro il 1° dicembre dai contribuenti obbligati, per le seguenti imposte:
- Imposte IRPEF, IRES, IRAP;
- Alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- Alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE);
- All’imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari/minimi;
- Ai contributi Inps alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata.
Come calcolare il secondo acconto: metodo storico o previsionale
Determini l’importo del secondo acconto scegliendo tra due metodi di calcolo alternativi. Il metodo storico si basa sull’imposta effettivamente dovuta per il 2024, mentre il metodo previsionale considera l’imposta che presumi di dover versare per il 2025. Ogni metodo presenta vantaggi e rischi specifici che devi valutare attentamente prima di decidere.
Con il metodo storico calcoli l’acconto prendendo come riferimento l’importo indicato al rigo “Differenza” del quadro RN del modello Redditi PF, oppure al rigo corrispondente per i soggetti IRES e IRAP. Questo metodo ti garantisce la massima sicurezza: non rischi sanzioni perché l’Agenzia delle Entrate considera corretto il versamento effettuato sulla base dell’imposta dichiarata l’anno precedente. La percentuale di ripartizione tra prima e seconda rata dipende dalla tua categoria di contribuente.
Tabelle di riepilogo sul metodo storico
| Imposta | Base di calcolo |
|---|---|
| Irpef | 100% |
| Ires | 100% |
| Irap | 100% |
| Cedolare secca | 90% |
| Categoria contribuente | Prima rata (30 giugno) | Seconda rata (1° dicembre)* |
| Soggetti non ISA | 40% dell’acconto | 60% dell’acconto |
| Soggetti ISA e forfettari | 50% dell’acconto | 50% dell’acconto |
Nota: La scadenza della seconda rata è normativamente il 30 novembre. Tuttavia, quando questa data cade di sabato o domenica, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (spesso il 1° o 2 dicembre), come indicato nella tua tabella.
I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale beneficiano di una ripartizione più equilibrata: paghi la stessa percentuale in entrambe le rate. Questa misura mira a incentivare l’adesione al sistema ISA alleggerendo l’onere del versamento di fine anno. Per i contribuenti non ISA, invece, la seconda rata risulta più pesante perché concentri il 60% dell’acconto complessivo a dicembre, con un impatto significativo sulla liquidità aziendale.
Quando conviene il metodo previsionale
Il metodo previsionale ti permette di ridurre l’acconto se prevedi un reddito 2025 inferiore rispetto al 2024. Calcoli l’imposta stimata per l’anno in corso considerando tutte le componenti reddituali, gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d’imposta e le ritenute subite. Questo approccio richiede una stima accurata della tua situazione fiscale complessiva, quasi come se compilassi in anticipo la dichiarazione dei redditi.
Scegli il metodo previsionale quando ti trovi in situazioni specifiche che giustificano un’imposta inferiore. Ad esempio, se hai subito una riduzione del fatturato, se hai sostenuto maggiori oneri deducibili nel 2025 rispetto al 2024, oppure se hai effettuato operazioni straordinarie come conferimenti d’azienda o cessioni di quote societarie. Anche il passaggio dal regime ordinario al forfettario, o viceversa, può giustificare l’utilizzo del metodo previsionale per adeguare gli acconti alla nuova situazione fiscale.
Il rischio del metodo previsionale sta nella possibile applicazione di sanzioni: se versi acconti insufficienti rispetto all’imposta effettivamente dovuta, l’Agenzia delle Entrate applica la sanzione del 25% sulla differenza non versata. Puoi regolarizzare spontaneamente il versamento insufficiente tramite ravvedimento operoso prima di ricevere avvisi dall’Amministrazione finanziaria. La scelta tra i due metodi può essere differenziata per ciascuna imposta: utilizzi il metodo storico per l’IRPEF e quello previsionale per l’IRAP, se lo ritieni più conveniente.
Regole speciali per il concordato preventivo biennale
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale deve applicare modalità di calcolo specifiche che variano a seconda del periodo di riferimento. Distingui tra chi ha aderito per il biennio 2025-2026, per il quale il 2025 rappresenta il primo anno, e chi invece ha aderito per il biennio 2024-2025, trovandosi quindi nel secondo anno di applicazione del concordato.
Per il primo anno di adesione al CPB, quando utilizzi il metodo storico devi versare una maggiorazione pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato per il 2025 e quello dichiarato per il 2024 rettificato secondo le regole del concordato. Questa maggiorazione si applica alle imposte dirette IRPEF e IRES. Per l’IRAP la maggiorazione scende al 3% e si calcola sulla differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato l’anno precedente, sempre rettificato. Versi queste maggiorazioni insieme al secondo acconto, utilizzando codici tributo specifici.
Se hai aderito al concordato per il biennio 2025-2026, trovi gli importi necessari per calcolare la maggiorazione nel modello CPB: il reddito concordato 2025 al rigo P06 e quello 2024 rettificato al rigo P04. Per l’IRAP utilizzi i righi P08 e P05.
Secondo anno di concordato: calcolo semplificato
Se il 2025 rappresenta il secondo anno del tuo concordato biennale, calcoli gli acconti con le regole ordinarie senza applicare maggiorazioni. Utilizzi come base di calcolo le imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, escludendo la parte di reddito concordato che hai assoggettato a imposta sostitutiva. In pratica, l’acconto si determina sul rigo “Differenza” del quadro RN del modello Redditi, esattamente come i contribuenti che non hanno aderito al concordato.
Il metodo previsionale rimane disponibile anche per chi è in concordato, ma devi considerare attentamente se conviene utilizzarlo. Il reddito concordato 2025 tende a essere superiore rispetto a quello del 2024, che beneficiava di un abbattimento del 50% per favorire l’ingresso nel regime. Versare un acconto calcolato sul reddito concordato 2025 potrebbe quindi risultare più oneroso, soprattutto se decidi di applicare l’imposta sostitutiva sul maggior reddito in sede di dichiarazione 2026.
Approfondimenti utili:
- Concordato preventivo per i soggetti in regime forfettario.
- Concordato preventivo biennale: versamento degli importi in acconto.
Codici tributo F24 per il versamento
Effettui il versamento del secondo acconto utilizzando il modello F24, indicando specifici codici tributo nella sezione “Erario”. Ogni imposta richiede un codice diverso e devi prestare particolare attenzione alla corretta compilazione per evitare errori di attribuzione del pagamento. Il campo “anno di riferimento” deve contenere l’annualità 2025 in formato completo (2025), mentre nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif” inserisci “0101” per il versamento in unica soluzione oppure il codice della rata se hai suddiviso il pagamento.
| Imposta | Codice tributo | Utilizzo |
|---|---|---|
| IRPEF | 4034 | Seconda rata o unica soluzione acconto |
| IRES | 2002 | Seconda rata o unica soluzione acconto |
| IRAP | 3813 | Seconda rata o unica soluzione acconto |
| Cedolare secca | 1841 | Seconda rata o unica soluzione acconto |
| Imposta sostitutiva forfettari (15%) | 1791 | Seconda rata o unica soluzione acconto |
| Imposta sostitutiva forfettari (5%) | 1792 | Seconda rata o unica soluzione acconto |
Per i contribuenti forfettari l’acconto della cedolare secca è fissato al 90% dell’imposta dovuta, con una soglia minima di € 51,65 per l’obbligo di versamento. Se hai aderito al concordato preventivo biennale per il primo anno e devi versare le maggiorazioni, utilizzi codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/2025: il codice varia a seconda che si tratti di IRPEF, IRES o IRAP e devi indicarlo separatamente dall’acconto ordinario.
Modalità di pagamento del modello F24
I titolari di partita IVA versano obbligatoriamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’home banking. Se non hai partita IVA puoi presentare il modello F24 cartaceo presso banche o uffici postali, ma solo se non utilizzi crediti in compensazione e l’importo da versare non supera € 3.000. Quando compensi crediti fiscali con debiti, anche parzialmente, devi sempre utilizzare il canale telematico indipendentemente dall’importo.
Il modello F24 a saldo zero, dove compensi integralmente debiti e crediti, richiede obbligatoriamente la trasmissione telematica. Questa regola vale per tutti i contribuenti perché l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti coinvolti devono tracciare le operazioni di compensazione per attribuire correttamente gli importi spettanti a ciascuno. Ricorda che la compensazione di crediti inesistenti comporta sanzioni pesanti: dal 2024 la sanzione è ridotta al 70% del credito compensato, rispetto al precedente 100-200%.
Per quanto riguarda le regole di versamento con modello F24 ti rimando a questo contributo: “F24 telematici: le regole di versamento“.
Contributi previdenziali INPS
Oltre alle imposte, entro il 1° dicembre versi anche il secondo acconto dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS e alla gestione artigiani e commercianti. Il calcolo segue logiche simili a quelle delle imposte sui redditi, basandosi sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2024. L’acconto copre la quota di contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale, fissato a € 18.555 per il 2025.
Le aliquote contributive per il 2025 variano a seconda della categoria. Per gli artigiani applichi il 24% fino a € 55.448 di reddito e il 25% oltre tale soglia. I commercianti versano il 24,48% fino al limite e il 25,48% sulla parte eccedente. Se ti sei iscritto per la prima volta nel 2025 benefici di una riduzione del 50% per i primi 36 mesi di attività, mentre i contribuenti forfettari che hanno optato per il regime contributivo ridotto pagano il 35% in meno rispetto alle aliquote ordinarie.
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale calcola i contributi INPS sul reddito concordato, oppure sul reddito effettivo se superiore. La scelta va indicata nel quadro RR del modello Redditi e può essere effettuata anno per anno.
La gestione separata INPS riguarda i professionisti non iscritti ad altre casse previdenziali e gli amministratori di società. Calcoli l’acconto applicando l’aliquota del 26,23% per il 2025 al reddito previsto, al netto del minimale e del massimale contributivo. Puoi compensare eventuali crediti contributivi risultanti dalle denunce precedenti, riducendo così l’importo da versare con il modello F24 nella sezione dedicata ai contributi previdenziali.
Ravvedimento operoso per versamenti tardivi o insufficienti
Se non riesci a versare entro il 1° dicembre, oppure se ti accorgi di aver calcolato un acconto insufficiente, puoi regolarizzare la tua posizione spontaneamente tramite il ravvedimento operoso. Questo istituto ti permette di ridurre significativamente le sanzioni ordinarie, che per l’omesso o insufficiente versamento degli acconti ammontano al 25% dell’importo non versato. La riduzione dipende dalla tempestività con cui effettui la regolarizzazione.
Se regolarizzi entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è pari al 2,5% dell’imposta dovuta, calcolata come 1/10 del 25%. Tra il 31° e il 90° giorno la sanzione sale al 2,78%, mentre oltre i 90 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, paghi il 3,125%. Queste percentuali si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quando è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali.
| Termine ravvedimento | Sanzione ridotta | Su € 10.000 omessi | Risparmio rispetto al 25% pieno |
|---|---|---|---|
| Entro 30 giorni | 2,5% (1/10 di 25%) | € 250 | 90% |
| 31–90 giorni | 2,78% (1/9 di 25%) | € 278 | 88,9% |
| Oltre 90 giorni fino dichiarazione | 3,125% (1/8 di 25%) | € 313 | 87,5% |
| Entro anno successivo | 3,57% (1/7 di 25%) | € 357 | 85,7% |
| Senza ravvedimento | 25% | € 2.500 | – |
Calcolo degli interessi di mora
Oltre alla sanzione ridotta, versi anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal momento della scadenza originaria fino alla data dell’effettivo pagamento. Per il 2025 il tasso di interesse legale è fissato al 2% annuo, in riduzione rispetto al 2,5% del 2024 e al 5% del 2023. La formula di calcolo è: (Imposta da versare × 2% × giorni di ritardo) / 36.500. Ad esempio, su € 10.000 non versati per 30 giorni gli interessi ammontano a € 16,44.
Effettui il ravvedimento versando con un unico modello F24 l’imposta omessa (se non ancora versata), la sanzione ridotta e gli interessi, utilizzando i codici tributo appropriati. Per la sanzione usi il codice tributo specifico del ravvedimento: 8901 per l’IRPEF, 8902 per l’addizionale regionale, 8926 per l’addizionale comunale, 8918 per l’IRES, 3805 per l’IRAP. Gli interessi hanno codici dedicati che variano a seconda dell’imposta. Ricorda che il ravvedimento operoso non è più ammesso dal momento in cui ricevi comunicazioni formali di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Casi particolari ed esoneri dal versamento
Alcune situazioni specifiche comportano l’esonero dall’obbligo di versare il secondo acconto oppure richiedono modalità di calcolo particolari. Chi ha presentato il modello 730 non versa direttamente gli acconti perché il datore di lavoro o l’ente pensionistico trattiene l’importo dovuto direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione. Questo meccanismo ti garantisce il rispetto automatico delle scadenze senza dover compilare il modello F24, ma attenzione: se l’acconto da trattenere supera il netto mensile, l’importo si spalma sui mesi successivi fino a completa copertura.
Gli eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2024 non devono versare acconti per conto del defunto. L’obbligo di versamento riguarda solo il saldo dell’imposta dovuta per l’anno del decesso, da pagare entro i termini ordinari della dichiarazione di successione. Se invece il contribuente è deceduto nel 2025, gli eredi versano regolarmente il secondo acconto calcolato sui redditi 2024 del defunto.
Chi passa dalla cedolare secca al regime ordinario di tassazione IRPEF, oppure viceversa, deve ricalcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale. La base storica non riflette correttamente il carico fiscale dell’anno in corso per effetto del cambio di regime impositivo.
I professionisti che hanno trasferito l’attività in una società nel corso del 2025 possono ridurre o azzerare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, poiché il reddito professionale dell’anno risulterà presumibilmente inferiore rispetto al 2024. Analogamente, i soci che escono da società di persone nel corso dell’anno possono rivedere gli acconti: ai fini della trasparenza fiscale rilevano infatti i soci al 31 dicembre, quindi il socio uscente non riceverà alcuna quota di reddito 2025 dalla società.
Consulenza fiscale online
Il calcolo del secondo acconto imposte richiede attenzione a numerosi dettagli tecnici che variano in base alla tua specifica situazione fiscale. Ogni errore può comportare sanzioni evitabili con una corretta pianificazione. La scelta tra metodo storico e previsionale, le regole particolari del concordato preventivo biennale, la gestione dei crediti fiscali e il corretto utilizzo dei codici tributo sono aspetti che meritano un’analisi professionale personalizzata.
Attraverso una consulenza specifica valutiamo insieme la tua situazione, verifichiamo i calcoli da effettuare e individuiamo le strategie più convenienti per ottimizzare il carico fiscale nel rispetto delle norme.
Contattami per una consulenza personalizzata: analizzeremo nel dettaglio la tua posizione fiscale e definiremo il percorso migliore per gestire gli acconti 2025 e pianificare correttamente gli adempimenti futuri. Evitare errori oggi significa risparmiare sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate domani.
Domande frequenti
No, deve essere versato in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025 senza possibilità di rateizzazione.
Applichi sanzione del 25% più interessi al 2%. Con ravvedimento entro 30 giorni riduci la sanzione al 2,5%.
Sì, devi sempre usare il modello F24. Il versamento è obbligatorio se superi € 51,65 (€ 20,66 per IRES).
Controlli il quadro del modello Redditi 2025: se hai compilato la sezione ISA rientri nel regime con ripartizione 50/50.
Fonti
- Art. 20 del D.Lgs. 13/2024
- Art. 13 del D.Lgs. 472/1997
- Art. 17 del D.P.R. 435/2001
- Art. 3 del D.P.R. 100/1998
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025
- FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 38/E del 6 giugno 2025