Da frontaliere a professionista in Svizzera: cosa cambia

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Lavoravi come lavoratore frontaliere (dipendente) e ora vuoi continuare in Svizzera come professionista autonomo? Perdi il regime fiscale dei frontalieri e devi gestire doppia imposizione fiscale. Ti spiego partita IVA, base fissa e credito imposte estere.

Lavoravi in Svizzera come dipendente frontaliere e ora hai l’opportunità di continuare la stessa attività come professionista autonomo. Magari il tuo datore di lavoro ti propone di collaborare con partita IVA, o vuoi aprire uno studio tuo. Prima di accettare, devi sapere che cambia tutto a livello fiscale. Perdi il regime agevolato dei frontalieri e entri in un sistema di doppia imposizione che richiede pianificazione attenta.

Continui a risiedere in Italia ma lavori in Svizzera come autonomo: questa configurazione ti porta fuori dal regime frontalieri previsto dall’accordo Italia-Svizzera del 2020. Il regime frontalieri si applica infatti solo ai lavoratori dipendenti che rientrano quotidianamente al proprio domicilio nei comuni di confine. I professionisti autonomi seguono regole completamente diverse, disciplinate dall’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976.

Il lavoratore dipendente frontaliere che diventa professionista autonomo perde il regime agevolato frontalieri e deve aprire partita IVA in Italia. Se ha una base fissa in Svizzera per l’esercizio della professione, deve aprire posizione anche in Svizzera. I redditi vengono tassati in entrambi gli Stati, con credito per imposte estere in Italia per evitare doppia imposizione.

Perché perdi il regime fiscale dei lavoratori frontalieri

Il regime dei lavoratori frontalieri previsto dall’accordo Italia-Svizzera entrato in vigore il 17 luglio 2023 si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente. L’articolo 2 dell’accordo definisce come frontaliere solo chi svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato. Quando passi a professionista autonomo, esci automaticamente da questa definizione.

I vecchi frontalieri che hanno iniziato a lavorare prima del 17 luglio 2023 beneficiano del regime transitorio con tassazione esclusiva in Svizzera. Questa agevolazione continua a valere anche se cambiano datore di lavoro, purché mantengano il rapporto di lavoro dipendente. Nel momento in cui apri partita IVA e diventi autonomo, questo regime cessa di applicarsi. Non importa da quanti anni lavoravi come frontaliere: il passaggio a professionista ti fa uscire dal regime agevolato.

I nuovi frontalieri assunti dopo il 17 luglio 2023 sono già soggetti a tassazione concorrente tra Italia e Svizzera, ma con aliquota ridotta all’80% in Svizzera e franchigia di € 10.000 in Italia. Anche loro perdono questi benefici diventando professionisti. Il lavoro autonomo segue l’articolo 14 della Convenzione del 1976, che prevede regole di tassazione completamente diverse basate sul concetto di base fissa.

Il regime frontalieri è legato al tipo di rapporto di lavoro, non alla tua residenza o alla continuità dell’attività. Anche se continui a svolgere la stessa attività per lo stesso cliente, il passaggio da dipendente a autonomo cambia completamente il trattamento fiscale.

La partita IVA in Italia è obbligatoria

Quando inizi l’attività autonoma mantenendo la residenza fiscale in Italia, devi aprire partita IVA italiana. Questo obbligo deriva dall’art. 35 del DPR n. 633/72 che ti qualifica come soggetto passivo IVA per le prestazioni di servizi che effettui. Non puoi lavorare come professionista senza partita IVA italiana, anche se tutti i tuoi clienti sono in Svizzera.

Apri la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate con il modello AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Devi scegliere il codice ATECO corretto per la tua professione e indicare il regime fiscale che intendi applicare. Puoi valutare il regime forfettario se hai i requisiti, oppure il regime ordinario. Il regime forfettario prevede limiti di fatturato (attualmente di € 85.000 annui) e imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi cinque anni se sei in possesso dei requisiti).

Ti iscrivi poi alla gestione separata INPS se non hai una cassa professionale di categoria, oppure alla tua cassa se sei iscritto a un ordine professionale. I contributi previdenziali si calcolano sul reddito professionale che dichiari in Italia. Per la gestione separata INPS l’aliquota per il 2025 è del 26,23% sul reddito fino a € 119.650. Se hai una cassa professionale, verifichi le aliquote specifiche del tuo ordine. L’iscrizione previdenziale italiana è legata allo svolgimento di attività professionale anche in Italia (oltre a quella esercitata in Svizzera).

Le prestazioni verso clienti svizzeri (imprese) sono operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, in quanto prestazioni di servizi generiche rese a soggetto passivo stabilito in Svizzera. Emetti fattura senza IVA indicando “Operazione non soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter DPR n. 633/72 – inversione contabile“. Il cliente svizzero applica l’IVA svizzera se soggetto passivo.

Il concetto di base fissa in Svizzera

L’articolo 14 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni introduce il concetto di base fissa per i professionisti. Si tratta di un centro di attività di carattere fisso o permanente attraverso cui svolgi abitualmente la tua professione in Svizzera. La presenza della base fissa determina il diritto della Svizzera di tassare i redditi attribuibili a quella struttura.

La base fissa è l’equivalente per i professionisti di quello che è la stabile organizzazione per le imprese. Si configura quando hai uno studio, un ufficio o un’altra installazione fissa in Svizzera da cui gestisci la tua attività professionale. Non serve una sede elaborata: anche un ufficio condiviso o uno studio in affitto possono costituire base fissa se li usi con regolarità per incontrare clienti, preparare documenti o svolgere la tua professione.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 154/E/09 chiarisce che base fissa indica un autonomo centro di imputazione di interessi giuridico-tributari per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Devi valutare la presenza della base fissa caso per caso, considerando elementi come disponibilità di locali, continuità dell’utilizzo, organizzazione di mezzi e personale. Prestazioni saltuarie senza installazione fissa non configurano base fissa.

Criteri di collegamento per i redditi derivanti dalla base fissa

Se hai base fissa in Svizzera, i redditi attribuibili a quella struttura sono tassati in Svizzera. Devi aprire una posizione individuale presso il cantone dove si trova la base fissa e presentare dichiarazione dei redditi. L’obbligo di iscrizione al Registro di commercio e di apertura partita IVA svizzera scatta quando il fatturato annuo complessivo supera CHF 100.000. Sotto questa soglia puoi lavorare senza partita IVA svizzera, ma devi comunque dichiarare i redditi in Svizzera.

Ad esempio, un consulente informatico che lavora da casa in Italia per clienti svizzeri non ha base fissa. Un medico che ha uno studio a Lugano dove visita pazienti ha base fissa. Un architetto che usa regolarmente un ufficio condiviso a Chiasso per incontrare committenti svizzeri probabilmente ha base fissa.

Quando serve aprire posizione in Svizzera

L’apertura della posizione individuale in Svizzera diventa obbligatoria quando configuri una base fissa nel territorio elvetico. Devi registrarti presso l’ufficio cantonale delle imposte del cantone dove si trova la base fissa. La registrazione richiede l’ottenimento del numero UID (numero di identificazione aziendale unico) presso il Registro delle imprese del cantone.

Presenti domanda di registrazione fornendo dati anagrafici, indirizzo della base fissa in Svizzera, descrizione dell’attività professionale e stima del fatturato annuo. Il cantone ti rilascia il numero UID che usi per tutte le tue relazioni con le autorità fiscali svizzere. Da quel momento sei obbligato a presentare dichiarazione dei redditi cantonale per i redditi attribuibili alla base fissa svizzera.

La partita IVA svizzera diventa obbligatoria solo se il fatturato annuo complessivo supera CHF 100.000. Questo limite si calcola sul fatturato globale, non solo su quello svizzero. Se superi la soglia, devi registrarti ai fini IVA presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni e applicare l’IVA svizzera sulle tue prestazioni. L’aliquota ordinaria IVA in Svizzera è del 7,7%, con aliquota ridotta del 2,5% per beni e servizi specifici.

Sotto la soglia di CHF 100.000 puoi scegliere di registrarti volontariamente ai fini IVA. Questo ti permette di recuperare l’IVA pagata su spese sostenute in Svizzera, ma ti obbliga a tutti gli adempimenti IVA tra cui dichiarazioni trimestrali e versamenti. Valuti questa scelta in base al volume di costi deducibili che sostieni in Svizzera.

Senza base fissa: tassazione solo in Italia

Se non hai base fissa in Svizzera, i tuoi redditi professionali sono tassati esclusivamente in Italia secondo l’articolo 14 comma 1 della Convenzione. Questo succede quando svolgi l’attività professionale interamente da casa in Italia, anche se tutti i clienti sono svizzeri. Non hai obblighi fiscali in Svizzera: nessuna dichiarazione, nessun versamento, nessuna registrazione.

Fatturi i clienti svizzeri con la tua partita IVA italiana indicando operazione non soggetta a IVA per inversione contabile. Dichiari i compensi nel modello Redditi PF italiano come redditi di lavoro autonomo. Paghi IRPEF, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali in Italia. Il cliente svizzero non opera ritenute alla fonte sui tuoi compensi.

Questa configurazione è la più semplice dal punto di vista gestionale: hai solo adempimenti italiani. Devi però documentare l’assenza di base fissa in Svizzera in caso di controlli. Conservi prove che dimostrano lo svolgimento dell’attività da Italia: contratti di locazione, bollette, connessioni internet, comunicazioni con clienti. Se l’amministrazione svizzera contesta l’assenza di base fissa, rischi doppia imposizione senza credito.

La doppia imposizione con base fissa

Quando hai base fissa in Svizzera, i redditi attribuibili a quella struttura sono tassati sia in Svizzera che in Italia. La Svizzera tassa come Stato della fonte dove svolgi l’attività. L’Italia tassa perché sei residente fiscale italiano sul worldwide income. Questo sistema di doppia imposizione si risolve attraverso il credito per imposte estere previsto dall’articolo 165 del TUIR.

Devi presentare dichiarazione dei redditi in entrambi gli Stati. In Svizzera dichiari i redditi attribuibili alla base fissa svizzera e paghi le imposte cantonali, comunali e federali. Le aliquote variano molto tra cantoni: nel Canton Ticino un professionista con reddito di CHF 100.000 paga imposte complessive tra il 15% e il 25% circa, dipende dal comune. In Italia dichiari tutti i redditi professionali nel modello Redditi PF, compresi quelli già tassati in Svizzera.

Il credito per imposte estere ti permette di detrarre dall’IRPEF italiana le imposte pagate in Svizzera, nei limiti dell’articolo 165 del TUIR. Il credito spetta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo. Questo significa che recuperi le imposte svizzere, ma solo fino al livello dell’imposta italiana su quel reddito. Se l’imposta svizzera è superiore a quella italiana, l’eccedenza non viene rimborsata.

Come si calcola il credito imposte estere

Il credito per imposte estere previsto dall’articolo 165 del TUIR si calcola con una formula specifica. Parti dall’IRPEF lorda italiana sul reddito complessivo e calcoli la quota corrispondente al reddito prodotto in Svizzera. Questa quota rappresenta il limite massimo di credito che puoi utilizzare. Le imposte svizzere pagate a titolo definitivo sono detraibili fino a questo limite.

La formula è:

(Reddito Svizzera / Reddito complessivo) x IRPEF = Quota detraibile.

Se le imposte svizzere sono inferiori alla quota detraibile, recuperi integralmente le imposte estere. Se le imposte svizzere sono superiori, recuperi solo fino alla quota detraibile. L’eccedenza non utilizzabile può essere riportata in avanti fino all’ottavo anno successivo, quando si verifichi un’eccedenza di imposta italiana rispetto a quella estera.

Esempio pratico: reddito professionale totale € 80.000 di cui € 50.000 prodotti in Svizzera. IRPEF lorda italiana € 20.000. Imposte svizzere pagate € 10.000. Quota detraibile = (€ 50.000 / € 80.000) x € 20.000 = € 12.500. Credito effettivo = € 10.000 (imposte svizzere pagate, inferiori alla quota detraibile). Imposta netta italiana dovuta = € 20.000 – € 10.000 = € 10.000.

Compili il quadro CE del modello Redditi PF indicando i redditi prodotti in Svizzera, le imposte estere pagate a titolo definitivo e il credito spettante. Devi conservare copia della dichiarazione svizzera e delle ricevute di pagamento delle imposte per almeno 10 anni. Il credito spetta solo se le imposte sono state pagate a titolo definitivo, non sono più ripetibili e non sono suscettibili di modificazione a favore del contribuente.

Gli aspetti previdenziali

I contributi previdenziali seguono regole diverse dalla tassazione del reddito. Quando sei residente fiscale in Italia e svolgi attività autonoma, sei obbligato alla contribuzione italiana indipendentemente da dove produci il reddito. Ti iscrivi alla gestione separata INPS se non hai cassa professionale, oppure alla cassa del tuo ordine se sei professionista iscritto.

I contributi si calcolano sul reddito professionale complessivo che dichiari in Italia, compresi i redditi prodotti in Svizzera. Per la gestione separata INPS l’aliquota è del 26,23% nel 2025 sul reddito fino a € 119.650, poi aumenta. Se hai una cassa professionale, applichi le aliquote specifiche della tua categoria. Non puoi dedurre o scorporare i contributi già versati in Svizzera.

La Svizzera potrebbe richiedere contributi AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti) se hai base fissa e svolgi attività lucrativa indipendente sul territorio svizzero. Esiste un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera in materia di sicurezza sociale che prevede l’applicazione della legislazione di un solo Stato per evitare doppie contribuzioni. Devi verificare quale legislazione si applica al tuo caso specifico richiedendo il certificato A1.

Per ottenere il certificato A1 presenti domanda all’INPS che valuta la tua situazione. Se l’attività si svolge prevalentemente in Italia o se mantieni collegamenti significativi con il sistema previdenziale italiano, continui a contribuire solo in Italia. Il certificato A1 esonera dalla contribuzione svizzera. Se invece l’attività si concentra in Svizzera con base fissa, potresti dover contribuire in Svizzera e chiedere l’esenzione italiana.

Confronto economico: conviene davvero?

Il passaggio da frontaliere dipendente a professionista autonomo può comportare un carico fiscale e contributivo significativamente più alto. Come frontaliere vecchio regime pagavi solo imposte alla fonte in Svizzera. Da nuovo frontaliere pagavi tassazione concorrente ma con aliquota ridotta all’80% in Svizzera e franchigia di € 10.000 in Italia. Come professionista autonomo paghi tassazione piena in entrambi gli Stati.

Consideriamo un reddito lordo di € 80.000. Come vecchio frontaliere: imposte solo in Svizzera circa € 12.000-15.000 (dipende dal cantone), contributi AVS circa € 8.000. Totale prelievo circa € 20.000-23.000. Come professionista con base fissa: imposte Svizzera € 12.000-15.000, imposte Italia € 20.000 (IRPEF lorda) meno credito € 12.000-15.000 = € 5.000-8.000, contributi Italia € 20.000. Totale prelievo circa € 37.000-43.000.

Il carico aumenta del 70-85% rispetto al regime frontalieri vecchio. Questo prima di considerare i costi di gestione: commercialista in Italia, eventuale consulente fiscale in Svizzera, costi apertura posizioni, tempo dedicato ad adempimenti. Devi anche gestire la liquidità: in Svizzera paghi acconti, in Italia acconti e saldi, con tempi di versamento non sempre allineati.

Il passaggio conviene solo se il compenso lordo aumenta significativamente rispetto allo stipendio da dipendente. Devi negoziare un aumento che compensi il maggior carico fiscale-contributivo e i costi di gestione. Una regola empirica: il compenso lordo da professionista dovrebbe essere almeno il 60-70% superiore allo stipendio netto da frontaliere per mantenere lo stesso netto finale.

Consulenza online da frontaliere a professionista

Il passaggio da frontaliere dipendente a professionista autonomo richiede una pianificazione fiscale attenta e personalizzata. Ogni situazione è unica: il settore professionale, il livello di compensi, la modalità di svolgimento dell’attività e la presenza o meno di base fissa in Svizzera determinano scenari completamente diversi. Una valutazione superficiale può costarti migliaia di euro in tasse non ottimizzate o peggio in sanzioni per inadempimenti.

Come commercialista specializzato in fiscalità internazionale, ti aiuto a valutare la convenienza economica reale del passaggio, a strutturare correttamente le posizioni fiscali in Italia e Svizzera, a gestire il credito per imposte estere e a pianificare i flussi fiscali. Analizzo i contratti proposti, calcolo il compenso minimo necessario per mantenere il tuo potere d’acquisto e ti affido le simulazioni numeriche su scenari diversi.

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    Fonti

    • Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976
    • Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020
    • Articolo 165 del TUIR
    • Articolo 7-ter DPR 633/72
    • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 154/2009
    • Risposta Agenzia delle Entrate n. 429/2019
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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