Vendita società italiane da holding estera: tassazione plusvalenza

HomeFiscalità InternazionaleVendita società italiane da holding estera: tassazione plusvalenza

Quando la plusvalenza non si tassa in Italia. La sostanza economica batte la forma giuridica: cosa significa per chi vende tramite strutture internazionali e deve superare il rischi di contestazione di interposizione fittizia.

La Corte di giustizia tributaria di Milano (sentenza 3525 depositata il 5 settembre 2025) stabilisce che quando la struttura estera ha sostanza economica reale, la plusvalenza dalla vendita di società italiane non può essere tassata nel nostro Paese. Se stai valutando di vendere una partecipazione italiana attraverso una holding estera, o se hai già ricevuto un accertamento su operazioni simili, questa sentenza rappresenta un precedente fondamentale. Non basta più che l'Agenzia delle Entrate contesti formalmente l'interposizione: deve dimostrare che la struttura sia effettivamente fittizia, priva di autonomia decisionale e di sostanza operativa. In questo articolo scoprirai quando una holding estera che vende società italiane può legittimamente beneficiare dell'esenzione fiscale, quali elementi concreti fanno la differenza tra una struttura genuina e una interposta, e come la recente giurisprudenza sta ridisegnando i confini della pianificazione fiscale internazionale. Quando la plusvalenza non si tassa in Italia La plusvalenza realizzata da una holding estera dalla vendita di partecipazioni in società italiane non è tassabile in Italia quando la struttura estera possiede sostanza economica reale e autonomia gestionale. Non è sufficiente che formalmente la holding sia residente all'estero: deve dimostrare di avere una propria operatività concreta. Gli elementi che fanno la differenza sono tangibili e verificabili: uffici fisici con personale dedicato, consiglio di amministrazione attivo con professionisti qualificati e residenti nel Paese della holding, decisioni documentate attraverso verbali di CDA e assemblee, sostenimento effettivo dei costi operativi. Quando questi requisiti sono presenti, la struttura non può essere considerata interposizione fittizia ai sensi della normativa vigente. La recente sentenza milanese ha chiarito che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria: non bastano presunzioni generiche o la semplice convenienza fiscale dell'operazione. Servono prove concrete che dimostrino l'assenza di sostanza e l'automatismo nel trasferimento dei proventi. In presenza di autonomia decisionale documentata, anche le holding con strutture contenute possono essere considerate genuine, purché proporzionate alle funzioni svolte. Questo principio vale sia per i fondi di private equity internazionali che per imprenditori che utilizzano veicoli esteri per operazioni straordinarie. La chiave è sempre la stessa: costruire e documentare la reale operatività della holding, evitando schermi meramente cartolari che esistono solo sulla carta. Analisi del caso concreto Il caso esaminato dalla Corte milanese riguardava un fondo di private equity internazionale che aveva venduto una nota società italiana attiva nel ...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Residenza fiscale Dubai 2026: requisiti e certificato TRC

Residenza fiscale negli Emirati 2025: test di permanenza, requisiti per persone fisiche e società, procedura certificato TRC e convenzioni...

Regime Branch Exemption: come funziona

Opzione per l'esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo...

Tassazione non residenti in Italia: guida completa 2026

Vivi all'estero ma hai redditi prodotti in Italia? La normativa fiscale distingue tra redditi tassabili e non tassabili in...

Olanda: tassazione degli investimenti immobiliari

I Paesi Bassi offrono regimi fiscali competitivi per investimenti immobiliari tramite veicoli societari come BV e FBI con aliquote...

Esenzione IMU per residenti all’estero dal 2026: nuove regole approvate

Il 4 dicembre 2025 la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge che riforma le agevolazioni IMU e...

Smart working e legislazione UE in materia di sicurezza sociale

Lavori da remoto per un'azienda estera o hai dipendenti in smart working transfrontaliero? L'Accordo Quadro multilaterale 2024 ha innalzato...