Come esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA doganale quando si importano beni di terzi per l’attività d’impresa. La risposta 213/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente quando è possibile detrarre l’IVA assolta in dogana anche senza essere proprietari della merce importata.
Per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in dogana quando si importano beni di proprietà di terzi è necessario un nesso diretto e immediato con l’esercizio dell’attività propria. La recente risposta a interpello n. 213 del 19 agosto 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana può essere esercitato anche quando l’importatore non è proprietario dei beni, purché sussistano specifiche condizioni.
Indice degli argomenti
- Il quadro normativo di riferimento
- Il principio del nesso diretto e immediato
- L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
- Il caso pratico: importazione di principi attivi farmaceutici
- Documentazione e prove del nesso di inerenza
- Aspetti critici nelle verifiche fiscali
- Pianificazione e fiscale
- Consulenza fiscale online
- Fonti normative
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 costituisce il fondamento normativo del diritto alla detrazione, stabilendo che è detraibile l’imposta “assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione“.
La norma non richiede espressamente la proprietà dei beni importati come condizione per la detrazione. Questa interpretazione trova conferma nell’articolo 67 del medesimo decreto, che disciplina le operazioni di importazione senza vincolare il diritto alla detrazione al trasferimento di proprietà.
Sul piano doganale, l’articolo 38 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD – DPR n. 43/1973) chiarisce che al pagamento dell’imposta doganale sono obbligati sia il proprietario della merce che, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata. Il Regolamento UE 952/2013, all’articolo 77, precisa ulteriormente che “il debitore è il dichiarante“, rafforzando il principio secondo cui chi presenta la dichiarazione doganale assume la responsabilità fiscale dell’operazione.
Il principio del nesso diretto e immediato
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha elaborato nel tempo il principio fondamentale del “nesso diretto e immediato“ tra le operazioni passive e quelle attive dell’impresa. Questo principio, cristallizzato nella sentenza C-132/16 del 14 settembre 2017 (caso Iberdrola), stabilisce che per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che le spese sostenute per l’acquisto di beni o servizi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle.
La Corte ha precisato che il diritto alla detrazione sussiste anche quando i costi sostenuti rientrano nelle spese generali del soggetto passivo, presentando in tal caso un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche dell’impresa. Questa interpretazione estensiva permette di includere nella detrazione anche costi che non sono direttamente riconducibili a specifiche operazioni attive, purché siano funzionali all’attività imprenditoriale nel suo complesso.
Quando non spetta la detrazione: i casi di esclusione
La giurisprudenza europea ha identificato situazioni specifiche in cui la detrazione non è ammessa. Nel caso DVS Road (sentenza C-187/14 del 25 giugno 2015), la Corte ha negato la detrazione al trasportatore che non era né importatore né proprietario delle merci, poiché il valore dei beni trasportati non concorreva alla formazione del corrispettivo della prestazione di trasporto.
Più recentemente, l’ordinanza dell’8 ottobre 2020 (causa C-621/19, Weindel Logistik Service) ha stabilito che non spetta la detrazione quando l’importatore non dispone dei beni come un proprietario e i costi d’importazione non sono incorporati nel prezzo delle operazioni a valle o nel prezzo dei beni ceduti e servizi resi nell’ambito delle attività economiche.
Questi precedenti delineano chiaramente i confini del diritto alla detrazione: non è sufficiente il mero transito documentale o fisico dei beni, ma è necessario che l’importatore utilizzi effettivamente i beni nell’esercizio della propria attività economica, incorporando i relativi costi nella formazione dei prezzi delle proprie operazioni attive.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria italiana ha consolidato nel tempo una prassi interpretativa coerente con i principi europei. Le risoluzioni n. 96/E del 2007 e n. 346/E del 2008, insieme alle più recenti risposte a interpello (n. 6/2019, n. 509/2021, n. 410/2022, n. 44/2023), confermano che la proprietà dei beni importati non costituisce condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla detrazione.
L’elemento determinante è invece l’inerenza all’attività d’impresa: i beni importati devono essere effettivamente utilizzati nell’esercizio dell’attività economica del soggetto che sostiene il costo dell’IVA doganale. Questo utilizzo deve tradursi in un contributo, diretto o indiretto, alla formazione del valore delle operazioni attive poste in essere dall’importatore.
Il caso pratico: importazione di principi attivi farmaceutici
La risposta a interpello n. 213/2025 esamina un caso particolarmente interessante nel settore farmaceutico. Una società italiana importa dalla Cina un principio attivo che rimane formalmente di proprietà di un committente giapponese. Il principio attivo viene poi affidato, insieme ad altri fattori produttivi, a un’impresa italiana per la trasformazione in prodotto finito (farmaco), che viene successivamente venduto al committente giapponese o al suo rappresentante fiscale in Germania.
L’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto alla detrazione in questo caso, evidenziando come l’IVA assolta in dogana possa essere considerata un costo correlato alle operazioni a valle realizzate dalla società importatrice. Il fatto che il principio attivo rimanga di proprietà del committente non preclude la detrazione, purché le spese d’importazione effettivamente sostenute e rimaste a carico dell’importatore siano in grado di influenzare il prezzo delle cessioni realizzate.
Questo caso dimostra come nelle moderne catene del valore globali, caratterizzate da rapporti contrattuali complessi e flussi di beni che prescindono dai trasferimenti di proprietà, il diritto alla detrazione debba essere valutato sulla base della sostanza economica delle operazioni piuttosto che sulla loro forma giuridica.
Requisiti operativi per la detrazione
Per esercitare concretamente il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, l’importatore deve rispettare specifici adempimenti formali e sostanziali.
Dal punto di vista formale, è necessario procedere alla registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del DPR n. 633/1972. Questa registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si intende esercitare il diritto alla detrazione, nel rispetto dei termini ordinari previsti per la detrazione dell’IVA.
Dal punto di vista sostanziale, l’importatore deve essere in grado di dimostrare l’effettivo utilizzo dei beni importati nell’ambito della propria attività economica. Questa dimostrazione può avvenire attraverso la documentazione dei processi produttivi o commerciali nei quali i beni importati vengono impiegati, evidenziando come il loro valore o il costo della relativa importazione concorra alla formazione del prezzo delle operazioni attive.
Documentazione e prove del nesso di inerenza
La corretta documentazione del rapporto di inerenza assume importanza cruciale in sede di eventuale verifica fiscale. L’importatore dovrebbe conservare e rendere disponibili i contratti che regolano i rapporti con i fornitori esteri e con i clienti, evidenziando il ruolo dei beni importati nel ciclo produttivo o commerciale dell’impresa.
Particolare attenzione deve essere prestata alla tracciabilità dei flussi fisici e documentali dei beni importati. È consigliabile predisporre una documentazione che dimostri il percorso dei beni dall’importazione fino alla loro trasformazione o cessione, includendo eventuali documenti di trasporto, bolle di lavorazione presso terzisti, fatture di vendita dei prodotti finiti che incorporano i beni importati.
Nel caso di importazioni per conto terzi o di beni che rimangono di proprietà di soggetti esteri, è fondamentale documentare le modalità con cui l’importatore dispone dei beni e come i costi di importazione vengano considerati nella determinazione dei prezzi praticati ai clienti. I contratti di lavorazione, di commissione o di mandato dovrebbero chiarire espressamente la ripartizione dei costi e dei rischi tra le parti.
Aspetti critici nelle verifiche fiscali
L’Amministrazione finanziaria, come evidenziato nella risposta a interpello n. 213/2025, si riserva sempre il potere di verificare in concreto la sussistenza delle condizioni che legittimano l’esercizio del diritto alla detrazione. Le verifiche si concentrano tipicamente su alcuni aspetti critici.
Il primo aspetto riguarda l’effettività dell’utilizzo dei beni nell’attività d’impresa. Non è sufficiente la mera importazione documentale: i verificatori esamineranno se i beni sono stati realmente impiegati nei processi produttivi o commerciali dichiarati, verificando la coerenza tra le quantità importate e quelle lavorate o rivendute.
Il secondo aspetto concerne la capacità dei costi di importazione di influenzare i prezzi delle operazioni attive. Questo elemento richiede un’analisi economica che dimostri come l’IVA doganale e gli altri costi di importazione siano stati considerati nella formazione dei prezzi di vendita, attraverso ricarichi, margini o altre metodologie di pricing.
Un terzo elemento di attenzione riguarda l’eventuale presenza di operazioni elusive o abusive. L’Amministrazione potrebbe contestare schemi negoziali artificiosamente complessi, finalizzati unicamente a ottenere vantaggi fiscali non coerenti con la ratio delle norme sulla detrazione.
Confronto con la disciplina del gruppo IVA
Un interessante parallelismo emerge con la recente evoluzione della disciplina del Gruppo IVA in materia di rimborsi per opere su beni di terzi. La Risposta n. 155/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha infatti riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA anche per impianti realizzati su beni non di proprietà, valorizzando i concetti di strumentalità e disponibilità giuridica.
Entrambi gli orientamenti confermano l’evoluzione verso un approccio sostanzialista che privilegia la finalità economica delle operazioni rispetto alla proprietà formale dei beni.
Pianificazione e fiscale
Le imprese che operano nel commercio internazionale possono ottimizzare la gestione dell’IVA doganale attraverso una corretta pianificazione delle operazioni di importazione. La scelta del soggetto che effettua l’importazione dovrebbe considerare non solo gli aspetti doganali, ma anche le implicazioni ai fini IVA, valutando quale configurazione garantisca il pieno recupero dell’imposta nel rispetto delle norme.
Nei rapporti con fornitori e clienti esteri, è opportuno definire contrattualmente con chiarezza le responsabilità relative all’importazione e il trattamento dei relativi costi. I contratti dovrebbero specificare se l’importatore agisce in nome proprio o per conto altrui, chi sostiene economicamente i costi doganali e dell’IVA, come questi costi vengono considerati nella determinazione dei corrispettivi.
Per le operazioni più complesse, che coinvolgono lavorazioni presso terzi o triangolazioni commerciali, può essere utile richiedere un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per ottenere certezza sul trattamento fiscale applicabile. L’interpello consente di cristallizzare la posizione dell’Amministrazione prima di implementare la struttura operativa, riducendo i rischi di contestazioni future.
Consulenza fiscale online
La gestione fiscale delle importazioni richiede competenze specialistiche che integrano conoscenze di diritto tributario, doganale e commerciale internazionale. Un’analisi professionale della struttura delle operazioni può identificare opportunità di ottimizzazione nel pieno rispetto delle norme, garantendo il corretto esercizio del diritto alla detrazione e minimizzando i rischi di contestazione.
La nostra consulenza online offre un’analisi personalizzata delle vostre operazioni di importazione, verificando la sussistenza dei requisiti per la detrazione dell’IVA e suggerendo eventuali modifiche contrattuali o operative per ottimizzare il trattamento fiscale.
Fonti normative
- DPR 633/1972, articoli 19 e 67
- DPR 43/1973 (TULD), articolo 38
- Regolamento UE 952/2013, articolo 77
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 201
- Corte di Giustizia UE, sentenza C-132/16 del 14/09/2017
- Corte di Giustizia UE, sentenza C-187/14 del 25/06/2015
- Corte di Giustizia UE, ordinanza C-621/19 dell’08/10/2020
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 213 del 19/08/2025
- Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 96/E/2007, 346/E/2008
- Agenzia delle Entrate, Risposte a interpello n. 6/2019, 509/2021, 410/2022, 44/2023