Gli aggiustamenti di transfer pricing diventano rilevanti ai fini IVA quando: sono a titolo oneroso (in denaro o natura); si riferiscono a specifiche cessioni di beni o servizi infragruppo; esiste un nesso diretto con il corrispettivo originariamente pattuito. Analisi della risposta n. 214/2025 e implicazioni operative per le imprese multinazionali.
Il trattamento IVA degli aggiustamenti di transfer pricing (TP adjustment) nelle transazioni intercompany assumono rilevanza ai fini IVA quando:
Sono a titolo oneroso (in denaro o natura);
Si riferiscono a specifiche cessioni di beni o servizi infragruppo;
Esiste un nesso diretto con il corrispettivo originariamente pattuito.
Questi aggiustamenti, definiti anche come “true-up“, sono strumenti cruciali per garantire che i margini operativi delle consociate siano coerenti con le politiche di gruppo e con i principi del libero mercato. In pratica, le rettifiche sono irrilevanti ai fini IVA se mirano esclusivamente ad integrare il margine operativo della controparte, mentre risultano rilevanti quando costituiscono il corrispettivo per la vendita di beni o il saldo di un’operazione precedente. A chiarire questo aspetto la recente risposta ad interpello n. 214 del 20 agosto 2025 e la precedente risposta n. 266 del 18 dicembre 2024.
La questione assume particolare rilevanza considerando che molte multinazionali utilizzano il TNMM (Transactional Net Margin Method) come metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento, con conseguenti aggiustamenti periodici basati su indicatori economici come il ROS (Return on Sales). La corretta qualificazione IVA di questi aggiustamenti impatta significativamente sulla gestione amministrativa e sui costi fiscali delle operazioni infragruppo.
I concetti fondamentali del transfer pricing e l’IVA
Il transfer pricing si riferisce alla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese consociate appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. Questo sistema è finalizzato a garantire che le transazioni avvengano a valori di mercato (valore normale), evitando manipolazioni che potrebbero ridurre la base imponibile nei paesi coinvolti.
In ambito IVA, la problematica principale riguarda il trattamento degli aggiustamenti TP, che possono essere classificati come:
Aggiustamenti a titolo oneroso: riferiti a operazioni ben definite e direttamente connesse ai corrispettivi pattuiti;
Meri aggiustamenti o true-up: utilizzati per garantire la coerenza dei margini operativi rispetto alla TP policy.
La distinzione tra queste due categorie è cruciale per determinare la rilevanza o meno degli aggiustamenti ai fini IVA.
Il quadro normativo di riferimento per gli aggiustamenti transfer pricing
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli aggiustamenti TP sono rilevanti ai fini IVA solo quando:
Sono effettuati a titolo oneroso;
Si riferiscono a operazioni precedenti chiaramente individuate;
Esiste un collegamento diretto tra l’aggiustamento e il corrispettivo originariamente pa...
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