Nel diritto tributario internazionale, la nozione di "base fissa" è stata storicamente utilizzata in riferimento ai redditi derivanti da attività professionali o di lavoro autonomo svolte in uno Stato diverso da quello di residenza del professionista. Tradizionalmente, questo concetto è stato accostato a quello di "stabile organizzazione" che si applica alle attività d'impresa.
La concezione classica della base fissa richiedeva la disponibilità di un luogo fisico nell'altro Stato dove il professionista esercitasse la propria attività con un certo grado di continuità . Questa interpretazione si allineava con quanto richiesto per la stabile organizzazione, ovvero la presenza di una sede fissa di affari, una permanenza temporale significativa e la capacità di generare autonomamente reddito.
Criteri di collegamento dei redditi da lavoro autonomo internazionali
Il regime di tassazione è differente a seconda che il reddito di lavoro autonomo sia prodotto all'estero con una base fissa locale o senza la base fissa. Il criterio di collegamento del reddito da seguire è così composto:
Se l'attività di lavoro autonomo è svolta nello Stato estero con una base fissa, si verifica un fenomeno di tassazione concorrente nei due Stati;
Se, invece, l'attività di lavoro autonomo è svolta nello Stato estero senza una base fissa in loco e la Convenzione stipulata dall'Italia è conforme al modello OCSE, il reddito è tassato solo in Italia.
L'evoluzione giurisprudenziale: la sentenza n. 2286/2025
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2286/2025 ha introdotto un'interpretazione innovativa e potenzialmente problematica della nozione di base fissa. La Corte ha delineato una concezione "debole" di base fissa, svincolandola dalla necessità di un luogo fisico determinato nello Stato estero.
Secondo questa interpretazione, la base fissa si configura quando un professionista svolge un'attività in modo continuativo in uno Stato diverso da quello di residenza, con modalità analoghe a quelle adottate nello Stato di residenza, indipendentemente dalla disponibilità di un sito fisico. La sentenza afferma esplicitamente che "la prestazione di servizi personali a carattere indipendente può svolgersi anche in modo del tutto scollegato da un sito, da un locale o sinanco da un centro fisico".
Un esempio portato dalla Corte è quello del chirurgo che opera in strutture diverse: pur non avendo un luogo fisico proprio, la continuità dell'attività professionale sarebbe sufficiente a configurare una base fissa.
Differenze rispetto alla stabile organizzazione
La sentenza segna una distinzione netta tra il concetto di base fissa e quello di stabile organizzazione. Mentre per quest'ultima rimangono necessari i tre requisiti congiunti (sede fissa di affari, permanenza temporale, autonomia economica), per la base fissa basterebbe la sola continuità dell'attività professionale nell'altro Stato.
Questa interpretazione diverge significativamente dal consolidato orientamento formalizzato nel C...
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