Con la Circolare n. 3 del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le principali novità riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, sono approfondite le ultime modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) con l’obiettivo di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione. Le modifiche hanno effetto per successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
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Autoliquidazione imposta di successione: le novità
Sono state introdotte diverse novità dal Testo Unico 2025 sulle successioni e le donazioni, con l’obiettivo di razionalizzare le imposte.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione, ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente.
Il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, pertanto, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni. La presentazione della dichiarazione di successione povrà avvenire esclusivamente online entro 12 mesi dall’apertura della successione.
L’ufficio, successivamente al pagamento, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, se rileva che il contribuente deve una maggiore imposta, notifica avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, oltre sanzioni e interessi di legge.
Inoltre, tra le novità, troviamo delle agevolazioni per gli eredi under 26, i quali potranno utilizzare le somme dell’attivo ereditario per pagare imposte di bollo, catastali e ipotecarie. Le banche dovranno liberare immediatamente queste somme, facilitando il versamento delle suddette imposte. La Circolare chiarisce che, questo requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa. Inoltre, il requisito anagrafico sussiste qualora, alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa.
Aliquote
L’Agenzia delle Entrate fornisce anche chiarimenti anche circa la determinazione dell’imposta e indica le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
BENEFICIARIO | ALIQUOTA | FRANCHIGIA |
---|---|---|
Coniuge e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000 ciascuno |
Fratello sorella | 6% | 100.000 ciascuno |
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta, affine in linea collaterale fino al 3° grado | 6% | – |
Portatore di handicap Legge n. 104/92 | 4%, 6%, 8%, a seconda della parentela | 1.500.000 ciascuno |
Altro soggetto | 8% | – |
E’ ammessa la rateizzazione in caso di imposta superiore a 1.000 euro. Il primo versamento deve essere di almeno il 20% della somma complessiva dovuta e successivamente è possibile dilazionare in otto rate trimestrali, che diventano 12 in caso di importi superiori a 20.000 euro.
Uffici competenti
Il Dlgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Sanzioni
L’Agenzia delle entrate riepiloga anche l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024.
La mancata presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione del 120% dell’imposta dovuta (prima era tra il 120 e il 240%). Se la dichiarazione viene presentata in ritardo di massimo 30 giorni, la sanzione è del 45% (prima era tra il 60 e il 120%). In caso di dichiarazione infedele, qualora l’irregolarità consiste nell’omissione o nell’indicazione errata di dati rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta, la sanzione passa all’80% della differenza tra imposta dovuta e quella dichiarata.
Se l’omissione o l’errore riguarda dati che non influenzano il calcolo dell’imposta, la sanzione è compresa tra 250 e 1000 euro.
Esonero regime di responsabilità solidale
Il documento si sofferma anche sul novellato articolo 36 del Testo Unico il quale prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus.