Cosa non va dichiarato nell’Isee 2024

Come ogni anno, migliaia e migliaia di...

Bonus tende da sole 2024: come richiederlo?

Possono beneficiare di questa detrazione coloro che...

Abrogati reclamo e mediazione tributaria

Fisco NazionaleFiscoAbrogati reclamo e mediazione tributaria

Il D.Lgs. n. 220/23 ha stabilito l'abrogazione della fase di reclamo-mediazione nel processo tributario prevista per le liti del valore sino a 50.000 euro, l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 a partire dal 4 gennaio.

Il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, relativo alla riforma del contenzioso tributario. Tra le innovazioni spicca l'abrogazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 in merito alla fase di reclamo-mediazione.

La previsione in questione è contenuta nell'art. 4 del citato decreto. Le ragioni di questa scelta vanno analizzate nel contesto delle modifiche al sistema di attuazione dei tributi, in particolare su autotutela e accertamento con adesione, che hanno impatti sull’avvio della fase processuale. Il vantaggio della nuova conciliazione su proposta del giudice tributario sarà rappresentato, oltre che dalla chiusura in tempi rapidi della vertenza, anche da un’importante riduzione delle sanzioni presenti nell’atto.

Vediamo di seguito i dettagli.

Contenzioso tributario: come cambia

La legge delega n. 111/2023, di riforma del sistema fiscale, non poteva trascurare il tema del contenzioso tributario, nonostante nel corso del 2022 sia stata già apportata un'importante riforma che ha toccato prevalentemente gli aspetti ordinamentali nella prospettiva di qualificare l'organo giudicante. Se da un lato, quindi, si è istituita la magistratura tributaria togata, che nell'arco circa di un decennio sarà pienamente operativa grazie alla progressiva fuoriuscita degli attuali componenti delle Corti di giustizia tributaria e all'immissione in ruolo dei nuovi giudici reclutati mediante concorso, dall'altro occorreva intervenire con modifiche sul rito, in modo da rendere la giustizia tributaria più rapida ed efficace.

Entrata in vigore dell'abrogazione dell'istituto di reclamo mediazione

L’art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023 stabilisce quanto segue:

Al comma 1 si specifica che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 gennaio;

Al comma 2 che le disposizioni, come regola generale, entrano in vigore per i giudizi di primo e secondo grado instaurati dopo il 1° settembre 2024 e, sempre al comma 2, che alcune disposizioni dell’art. 1 operano per i giudizi instaurati in primo, secondo grado o in Cassazione dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 5 gennaio.

Occorre osservare che, per espressa previsione dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 220/2023, l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 è abrogato “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” pertanto dal 4 gennaio. In ragione di ciò non sembra possibile affermare che l’abrogazione è differita a settembre 2024 o che operi per i ricorsi notificati dal 5 gennaio: il legislatore ha sentito la necessità di esplicitare all’art. 2 che per tale specifico caso l’effetto è immediato così escludendolo sia dalla regola generale, che come appena detto posticipa l’effetto a settembre 2024, sia dalla regola speciale che, per le fattispecie ivi indicate (tra cui non compare l’abrogazione dell’art....

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login

Potrebbe interessarti

Abbonati a Fiscomania

Oltre 500, tra studi e professionisti, hanno scelto di abbonarsi a Fiscomania per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi.
Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure
Accedi con il tuo account.

I più popolari

I nostri tools

Importante

Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute nel sito. Il materiale offerto (coperto da leggi sul copyright) è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che resta indispensabile. Il portale non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazioni senza la collaborazione dei suoi professionisti. Si prega di leggere Termini e condizioni e informativa sulla privacy.

Contattaci

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    Potrebbe interessarti da altre Categorie:

    Previdenza complementare: la disciplina fiscale

    La previdenza integrativa, o previdenza complementare, è costituita da strumenti finanziari che permettono di integrare il sistema pensionistico obbligatorio: Sia...

    Aprire partita IVA come psicologo: come fare?

    Lo psicologo svolge una fondamentale funzione di supporto in ambito personale, lavorativo, familiare ecc. Si tratta di una professione...

    Prima nota di cassa: cos’è e come si compila?

    La prima nota contabile è registro che viene utilizzato per tenere traccia dei movimenti economici che si registrano ogni giorno...

    Vantaggi legati ad aprire una LTD nel Regno Unito

    Quali sono i rischi ed i vantaggi legati ad aprire una LTD nel Regno Unito? Scopriamo insieme quali sono...

    Lavoro in Grecia: devo pagare imposte in Italia?

    Se lavori in Grecia, stabilmente oppure solo per la stagione estiva devi porti la domanda su dove il reddito...

    Cosa non va dichiarato nell’Isee 2024

    Come ogni anno, migliaia e migliaia di cittadini si apprestano a presentare l’attestazione Isee 2024, per poter ottenere bonus,...