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Article 3 Modello OCSE: general definitions

Fisco InternazionaleArticle 3 Modello OCSE: general definitions

MODEL TREATY, ARTICLE 3 GENERAL DEFINITIONS1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:a) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;b) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;c) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;f) the term "competent authority" means:(i) (in State A): (ii) (in State B): g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;h) the term "business" includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Questo articolo del modello OCSE raggruppa una serie di disposizioni generali necessarie per l'interpretazione dei termini utilizzati nella Convenzione. Il significato di alcuni termini importanti, tuttavia, è spiegato altrove nella Convenzione. Così, i termini "residente" e "stabile organizzazione" sono definiti rispettivamente negli articoli 4 e 5, mentre l'interpretazione di taluni termini che figurano negli articoli relativi a particolari categorie di reddito ( "redditi da beni immobili" , "dividendi" , ecc.) è chiarito dalle disposizioni contenute in detti articoli. Oltre alle definizioni contenute nell'articolo, gli Stati contraenti sono liberi di concordare bilateralmente le definizioni dei termini "uno Stato contraente", "l'altro Stato contraente". Inoltre, gli Stati contraenti sono liberi di concordare bilateralmente di includere nelle possibili definizioni di "Stati contraenti" un riferimento alle piattaforme continentali.

Il termine "persona"

La definizione del termine "persona" data alla lettera a) non è esaustiva e va letta nel senso che indica che il termine "persona" è usato in senso molto ampio (in particolare gli articoli 1 e 4). La...

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