In Italia, la normativa principale relativa al whistleblowing è stata rappresentata per lungo tempo dal Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse.
Tuttavia, con riguardo specificamente alla tematica relativa al whistleblowing è necessario precisare che la legge succitata non fornisce disposizioni dettagliate in merito; per questo è stato necessario nel corso del tempo rifarsi alle linee guida introdotte successivamente, attraverso il Decreto Legislativo 97/2016 che ha implementato la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo fino ad arrivare alla normativa attuale sul whistleblowing.
Ma andiamo con ordine.
Nel presente articolo analizzeremo meglio il “fenomeno” del whistleblowing ed entreremo più nel dettaglio riguardo alla normativa attualmente vigente nel nostro paese, con particolare riguardo alla disciplina in materia ella tutela del whistleblower.
Cos’è il Whistleblowing?
Il whistleblowing è una pratica che consiste nel segnalare o rivelare informazioni interne o confidenziali relative a comportamenti illegali, scorretti o non etici all’interno di un’organizzazione. Le persone che forniscono tali segnalazioni sono chiamate “whistleblower”. Le informazioni segnalate possono riguardare frodi, corruzione, discriminazione, violazioni delle normative o qualsiasi altra condotta impropria.
Entrando più nello specifico occorre però capire meglio chi è un Whistleblower: Un whistleblower è un individuo che, spesso all’interno di un’organizzazione, decide di rivelare informazioni che ritiene siano rilevanti per l’interesse pubblico o per la giustizia, nonostante queste informazioni siano considerate riservate o confidenziali.
I whistleblower possono essere motivati da un senso di responsabilità etica, da preoccupazioni per la sicurezza pubblica, o dalla volontà di esporre pratiche illegali o scorrette. Proprio per la particolare posizione che vanno ad assumere i soggetti che si rendono autori delle segnalazioni in molte giurisdizioni, sono state introdotte leggi per proteggere i whistleblower da ritorsioni o discriminazioni sul posto di lavoro. Queste leggi variano da paese a paese, ma spesso offrono protezioni contro il licenziamento.
Altro aspetto importantissimo da tenere presente è quello relativo ai Canali di Segnalazione: Le organizzazioni spesso stabiliscono canali formali di segnalazione, come linee dirette o portali online, per consentire ai dipendenti di segnalare comportamenti impropri in modo confidenziale e sicuro.
E chiaramente le segnalazioni di whistleblower possono avere un impatto significativo sull’organizzazione coinvolta, portando a indagini interne, azioni legali o cambiamenti nei processi interni.
La normativa Italiana sul Whistleblowing
In Italia, il whistleblowing è regolato da normative che promuovono la segnalazione di illeciti all’interno delle organizzazioni e prevedono misure di protezione per i whistleblower. A tal proposito troviamo quindi:
- Il Decreto Legislativo n. 231/2001: questo decreto disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse. Esso include disposizioni che incentivano la segnalazione di violazioni interne.
- Il Decreto Legislativo 97/2016; che è entrato in vigore in Italia il 25 giugno 2017, ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Questo decreto è stato emanato per recepire la Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e ha un impatto significativo sulle attività finanziarie e sui servizi correlati. In particolare, circa la tematica relativa al Whistleblowing, con tale norma sono state rafforzate le misure di segnalazione delle operazioni sospette. Gli operatori finanziari sono infatti tenuti a segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le transazioni sospette.
- Legge n. 179/2017: questa legge, entrata in vigore il 30 novembre 2017, ha introdotto misure specifiche per la protezione dei whistleblower nel settore pubblico. Prevede la creazione di un sistema di protezione per chi segnala illeciti o comportamenti illeciti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
L’obiettivo principale della legge è quello di fornire una protezione adeguata a coloro che segnalano illeciti o comportamenti illeciti all’interno delle pubbliche amministrazioni.
Detta normativa stabilisce poi una procedura specifica per le segnalazioni di illeciti, inclusi i canali attraverso cui possono essere effettuate queste segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse all’interno delle pubbliche amministrazioni.
Attribuisce poi un ruolo chiave all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che in questo senso gioca un ruolo fondamentale nell’attuazione di questa legge. Essa fornisce linee guida e supporto per l’implementazione delle misure di whistleblowing all’interno delle pubbliche amministrazioni.
La nuova disciplina sul Whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 (le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023) e si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
Enti tenuti a rispettare la disciplina
- Settore privato: La protezione dei segnalanti impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle condizioni previste dalla normativa in materia (n. di lavoratori, settori di interesse, adozione di modelli organizzativi);
- Settore pubblico: L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava su amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house.
Segnalazioni e canali di segnalazione
Il whistleblower può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione) attraverso canali di segnalazione interni (ovvero nell’ambito del contesto lavorativo) o esterni (ANAC, denuncia all’Autorità giudiziaria o altro);
In particolare le segnalazioni possono essere presentate attraverso il canale esterno (per esempio tramite l’ANAC) quando non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o quanto questo non è attivo e in altri casi specifici.
Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali del Whistleblower
L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, in tal senso la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La protezione della riservatezza è estesa poi all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
In ogni caso il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Quanto al periodo di conservazione: Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.