Indice degli Argomenti
- Art. 1 – Presupposto dell’imposta
- Art. 2 – Soggetti passivi
- Art. 3 – Base imponibile
- Art. 4 – Coniugi e figli minori
- Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata
- Art. 6 – Classificazione dei redditi
- Art. 7 – Periodo di imposta
- Art. 8 – Determinazione del reddito complessivo
- Art. 9 – Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 10 – Oneri deducibili
- Art. 11 – Determinazione dell’imposta
- Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia
- Art. 13 – Altre detrazioni
- Art. 15 – Detrazione per oneri
- Art. 16 – Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 16-bis (1) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- Art. 17 – Tassazione separata
- Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
- Art. 19 – Indennità di fine rapporto
- Art. 20-bis – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
- Art. 21 – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente
- Art. 22 – Scomputo degli acconti
- Art. 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti
- Art. 24 – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
- Art. 24 bis – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)
- Art. 24-ter – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (1)
- Art. 25 – Redditi fondiari
- Art. 26 – Imputazione dei redditi fondiari
- Art. 27 – Reddito domenicale dei terreni
- Art. 28 – Determinazione del reddito domenicale
- Art. 29 – Variazioni del reddito dominicale
- Art. 30 – Denuncia e decorrenza delle variazioni
- Art. 31 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 32 – Reddito agrario
- Art. 33 – Imputazione del reddito agrario
- Art. 34 – Determinazione del reddito agrario
- Art. 35 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 36 – Reddito dei fabbricati
- Art. 37 – Determinazione del reddito dei fabbricati
- Art. 38 – Variazioni del reddito dei fabbricati
- Art. 39 – Decorrenza delle variazioni
- Art. 40 – Fabbricati di nuova costruzione
- Art. 41 – Unità immobiliari non locate
- Art. 42 – Costruzioni rurali
- Art. 43 – Immobili non produttivi di reddito fondiario
- Art. 44 – Redditi di capitale
- Art. 45 – Determinazione del reddito di capitale
- Art. 46 – Versamenti dei soci
- Art. 47 – Utili da partecipazione
- Art. 47-bis – Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
- Art. 48 – Redditi imponibili ad altro titolo
- Art. 49 – Redditi di lavoro dipendente
- Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente
- Art. 52 – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 53 – Redditi di lavoro autonomo
- TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
- TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI
- TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
40. Art. 38 – Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.